Direttiva 2025/1801
Direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2025/1801 aggiorna gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 per allinearli al testo dell’ADR applicabile tramite la direttiva 2008/68/CE. L’intervento mira a rendere più coerenti la lista di controllo usata nei controlli su strada e la classificazione delle infrazioni, anche ai fini della segnalazione annuale alla Commissione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 23 giugno 2026 e applicarle dal 24 giugno 2026.
Adeguamento al progresso scientifico e tecnico degli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 sui controlli su strada delle merci pericolose.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla e applicarla nell’ordinamento nazionale, con effetti sulle autorità preposte ai controlli su strada e, indirettamente, sugli operatori della catena del trasporto di merci pericolose disciplinati dall’ADR. L’ambito materiale riguarda le procedure uniformi di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, la lista di controllo per i controlli su strada e la classificazione delle infrazioni in categorie di rischio. Sono interessati i trasporti di merci pericolose effettuati nell’Unione, in coerenza con l’ADR applicabile ai sensi della direttiva 2008/68/CE; non emergono esclusioni specifiche nel testo fornito.
Adeguamento degli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 sui controlli dei trasporti su strada di merci pericolose
La direttiva delegata (UE) 2025/1801 interviene sulla disciplina dei controlli su strada delle merci pericolose per mantenere allineati gli strumenti di controllo alle evoluzioni dell’ADR e della direttiva 2008/68/CE. L’atto sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999, in modo da aggiornare la lista di controllo e la classificazione delle infrazioni in funzione del progresso scientifico e tecnico.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che gli allegati della direttiva 2008/68/CE, in particolare quello relativo al trasporto su strada, sono stati più volte modificati e che la direttiva (UE) 2022/1999 deve rimanere coerente con tale evoluzione. Il raccordo è necessario sia per assicurare l’applicazione corretta delle norme ADR nei controlli su strada, sia per mantenere la coerenza con il regolamento (UE) 2016/403, che classifica le infrazioni rilevanti per l’onorabilità dei trasportatori.
Ambito applicativo e soggetti interessati
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di recepimento. Gli effetti pratici riguardano le autorità competenti ai controlli su strada e gli operatori della catena del trasporto di merci pericolose, tra cui speditori, trasportatori, destinatari, caricatori, imballatori, addetti al riempimento, operatori di cisterne e scaricatori, secondo l’impostazione dell’ADR richiamata nei considerando.
Modifica della lista di controllo per i controlli su strada
Il nuovo allegato I è la lista di controllo utilizzata nei controlli su strada. La Commissione evidenzia che essa deve riflettere gli obblighi di sicurezza stabiliti dall’ADR, individuando le responsabilità dei diversi operatori della catena di trasporto e indicando riferimenti alle disposizioni specifiche dell’ADR aggiornate. Tale allineamento serve a rendere più trasparente l’attività di controllo e a facilitare ulteriori verifiche da parte delle autorità nazionali.
Classificazione delle infrazioni e categorie di rischio
Il nuovo allegato II sostituisce la precedente classificazione delle infrazioni dell’ADR con un sistema in tre categorie di rischio:
- categoria I: infrazioni che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente;
- categoria II: infrazioni che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente;
- categoria III: infrazioni che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o danni all’ambiente.
La categoria appropriata è determinata tenendo conto delle circostanze concrete e alla discrezione dell’organismo di controllo o dell’agente che effettua i controlli; la categoria può essere aumentata o diminuita. Le infrazioni non espressamente elencate sono classificate in base alle descrizioni generali delle categorie. Se vengono accertate più infrazioni per la stessa unità di trasporto, ai fini delle relazioni si considera solo la categoria che indica il rischio più grave.
Effetti operativi delle categorie di rischio
Per la categoria I, il testo prevede di norma misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo, nei controlli su strada; nei controlli presso le imprese, sono previste altre misure appropriate. Per la categoria II, le misure correttive devono essere adottate, ove possibile, sul posto oppure al più tardi al termine dell’operazione di trasporto in corso. Per la categoria III, le irregolarità possono essere corrette successivamente dall’impresa, senza necessità di interventi immediati su strada.
Esempi di infrazioni ricomprese nelle tre categorie
Tra le infrazioni di categoria I rientrano, tra le altre, il trasporto di merci vietate, l’uso di mezzi di contenimento vietati o non approvati, la mancanza di identificazione sul veicolo, la fuga di sostanze pericolose, l’uso di imballaggi o cisterne non approvati, la mancanza dei documenti necessari a bordo, l’assenza del certificato di formazione del conducente, il mancato rispetto del divieto di fumare e la mancata nomina del consulente per la sicurezza quando richiesto.
La categoria II comprende, tra le altre, l’uso di un’unità di trasporto con più di un rimorchio/semirimorchio, l’assenza di estintori o di altra attrezzatura prescritta, l’uso di imballaggi danneggiati, la mancata chiusura corretta di cisterne o contenitori, la mancanza di istruzioni scritte conformi all’ADR, il trasporto di persone non facenti parte dell’equipaggio e il mancato rispetto di alcune regole su formazione, documentazione e presentazione di documenti alle autorità.
La categoria III ricomprende irregolarità di minore gravità, come difetti nelle dimensioni di targhe o etichette, l’assenza in documentazione di informazioni non rientranti nella categoria I, la mancata disponibilità a bordo del certificato di formazione pur essendo dimostrata la sua esistenza, l’assenza di un documento di identificazione con fotografia per ciascun membro dell’equipaggio e la tardiva presentazione di documenti o relazioni alle autorità.
Obblighi di recepimento e comunicazione degli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 23 giugno 2026, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 24 giugno 2026. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma concreta del riferimento è lasciata agli Stati membri.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari formali sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati I e II
L’articolo 1 sostituisce integralmente gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 con il testo contenuto nell’allegato della direttiva delegata. L’obiettivo è adeguare la lista di controllo e la tabella delle infrazioni al progresso scientifico e tecnico e all’ADR applicabile.
Allineamento alla disciplina ADR e alla direttiva 2008/68/CE
I considerando chiariscono che gli allegati della direttiva 2008/68/CE, in particolare quello relativo al trasporto di merci pericolose su strada, sono stati modificati più volte e che la lista di controllo della direttiva (UE) 2022/1999 deve essere allineata all’ADR applicabile. Viene richiamata anche la coerenza con il regolamento (UE) 2016/403 sulla classificazione delle infrazioni ai fini dell’onorabilità dei trasportatori.
Contenuto della nuova lista di controllo
Il nuovo allegato I consiste nella lista di controllo per i controlli su strada. Il testo indica che la lista deve rispecchiare gli obblighi di sicurezza della catena di trasporto previsti dall’ADR, individuando gli operatori potenzialmente responsabili dell’infrazione, e riportare riferimenti alle disposizioni specifiche dell’ADR per agevolare controllori e operatori.
Classificazione delle infrazioni in tre categorie di rischio
Il nuovo allegato II classifica le infrazioni in tre categorie: categoria I (rischio più grave), categoria II e categoria III. La categoria è determinata tenendo conto delle circostanze particolari e a discrezione dell’organismo/agente di controllo; può essere aumentata o diminuita. Le infrazioni non elencate sono classificate secondo le descrizioni delle categorie. In caso di più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni si applica solo la categoria corrispondente al rischio più grave.
Effetti delle infrazioni e misure correttive
Per la categoria I sono previste di norma misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo, nei controlli su strada. Per la categoria II sono previste misure correttive adeguate, se possibile sul luogo del controllo o al più tardi entro la fine del trasporto in corso. Per la categoria III le correzioni possono essere adottate successivamente dall’impresa, senza necessità di intervento immediato su strada.
Obblighi di trasmissione delle relazioni
È richiamato l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/1999, che impone agli Stati membri di trasmettere annualmente alla Commissione relazioni sui controlli effettuati e sul numero di infrazioni constatate per categoria di rischio. La direttiva chiarisce che la categoria di rischio deve essere menzionata nella lista di controllo per facilitare tale comunicazione.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro e non oltre il 23 giugno 2026, le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali misure si applicano dal 24 giugno 2026. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Riferimento alla direttiva negli atti nazionali
Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla discrezione degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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