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Direttiva 2025/794

Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32025L0794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2025/794 interviene in modo mirato su due atti recenti dell’Unione per rinviare l’avvio di alcuni obblighi di sostenibilità: la rendicontazione societaria prevista dalla direttiva (UE) 2022/2464 e il dovere di diligenza delle imprese disciplinato dalla direttiva (UE) 2024/1760. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi e garantire maggiore certezza giuridica, senza compromettere gli obiettivi di politica dell’Unione in materia di Green Deal e finanza sostenibile. La direttiva richiede un recepimento nazionale entro il 31 dicembre 2025 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rinvio delle date di applicazione di taluni obblighi in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e di dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri, che devono modificare e applicare il proprio diritto interno per differire le date di applicazione previste dalle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. In concreto, incide sulle imprese e sugli emittenti già o potenzialmente rientranti nell’ambito di applicazione delle due direttive, con particolare riguardo alle grandi imprese, agli enti di interesse pubblico, alle imprese madri di grandi gruppi, alle PMI diverse dalle microimprese, agli enti piccoli e non complessi, alle imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive, nonché alle società soggette agli obblighi di dovere di diligenza di cui alla direttiva (UE) 2024/1760, incluse quelle costituite in uno Stato membro e quelle costituite secondo il diritto di un paese terzo. Non disciplina nuove categorie sostanziali, ma posticipa termini di applicazione e, per il dovere di diligenza, anche il termine di recepimento e alcune scadenze collegate.

Direttiva (UE) 2025/794: rinvio di taluni obblighi di sostenibilità

La direttiva interviene con una modifica mirata e limitata nel tempo sulle direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. Essa risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di semplificare il quadro regolatorio, ridurre gli oneri di rendicontazione e rafforzare la certezza giuridica per le imprese, pur mantenendo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal e della finanza sostenibile.

Finalità e contesto normativo

Il legislatore dell’Unione collega l’intervento alla comunicazione della Commissione dell’11 febbraio 2025 su semplificazione e attuazione, nonché agli obiettivi già enunciati nel Green Deal europeo e nel piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile. La ratio è evitare costi inutili ed evitabili per le imprese interessate da obblighi di rendicontazione e di dovere di diligenza, mentre la Commissione sta elaborando ulteriori misure di semplificazione e orientamenti applicativi.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La direttiva non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma posticipa le date di applicazione di obblighi già previsti da altri atti dell’Unione.

  • Sul versante della rendicontazione societaria di sostenibilità, il rinvio riguarda le categorie già individuate dalla direttiva (UE) 2022/2464 in combinazione con la direttiva 2013/34/UE e con la direttiva 2004/109/CE.
  • Sul versante del dovere di diligenza, il rinvio concerne le società rientranti nell’ambito dell’articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1760, sia costituite in uno Stato membro sia costituite secondo il diritto di un paese terzo.

Modifiche alla direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione di sostenibilità

L’articolo 1 modifica l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464, differendo di due anni l’avvio di taluni obblighi di rendicontazione.

Per gli esercizi aventi inizio:

  • il 1o gennaio 2027 o in data successiva, si applicano le nuove scadenze previste dalle lettere b) del primo comma e del terzo comma;
  • il 1o gennaio 2028 o in data successiva, si applicano le nuove scadenze previste dalle lettere c) del primo comma e del terzo comma.

Il rinvio interessa, in particolare, le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi che non ricadono nella fascia delle imprese di maggiori dimensioni già interessate dalla prima ondata di applicazione, nonché le PMI diverse dalle microimprese, gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive e di riassicurazione captive. La modifica è finalizzata a evitare che imprese già in fase di preparazione agli adempimenti per gli esercizi 2025 e 2026 sostengano costi anticipati in un quadro destinato a essere semplificato.

Modifiche alla direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza

L’articolo 2 sostituisce integralmente l’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760, incidendo sia sul termine di recepimento sia sulle date di applicazione.

Termine di recepimento

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 26 luglio 2027 e comunicarle immediatamente alla Commissione. La direttiva 2025/794 impone quindi una proroga di un anno rispetto al termine originario, così da tenere conto di eventuali ritardi dovuti a possibili modifiche del testo della direttiva 2024/1760 nel quadro della semplificazione in corso.

Date di applicazione per le società interessate

Le disposizioni nazionali di recepimento si applicano:

  • dal 26 luglio 2028 per le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite secondo la legislazione di uno Stato membro, che abbiano avuto più di 3 000 dipendenti in media e un fatturato netto mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028;
  • dal 26 luglio 2028 anche per le società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite secondo la legislazione di un paese terzo, con fatturato netto nell’Unione superiore a 900 000 000 EUR nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028;
  • dal 26 luglio 2029 per tutte le altre società rientranti nelle categorie indicate, nonché per le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

Regola speciale per l’articolo 16

Per le misure necessarie a conformarsi all’articolo 16 della direttiva 2024/1760, gli Stati membri devono applicare le nuove disposizioni:

  • per il primo gruppo di società, agli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2029 o successivamente;
  • per il terzo insieme di società, agli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2030 o successivamente.

La direttiva segnala espressamente che il rinvio delle date di applicazione per la direttiva 2024/1760 deve operare solo se lo Stato membro abbia già recepito tale direttiva, in ragione del carattere futuro delle date oggetto di modifica.

Obblighi di recepimento e tecnica di trasposizione

L’articolo 3 fissa il termine generale di trasposizione al 31 dicembre 2025. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un rinvio espresso alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità concreta del riferimento è rimessa agli Stati membri. È inoltre previsto un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri. Per i professionisti, l’effetto pratico principale è lo slittamento di due anni di parte degli obblighi di sustainability reporting e la proroga di un anno del quadro temporale di recepimento e prima applicazione del dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

Disposizioni principali

Rinvio degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità

L’articolo 1 modifica l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2464 rinviando di due anni l’applicazione degli obblighi di rendicontazione per le categorie interessate. Per le lettere b) e c) del primo comma e del terzo comma, le nuove date di riferimento diventano rispettivamente gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2027 o il 1o gennaio 2028 o successivamente, in luogo delle precedenti scadenze più ravvicinate. Il rinvio riguarda sia talune grandi imprese e imprese madri di grandi gruppi, sia le PMI diverse dalle microimprese, gli enti piccoli e non complessi e le imprese captive di assicurazione e riassicurazione.

Rinvio del recepimento e dell’applicazione della direttiva sul dovere di diligenza

L’articolo 2 sostituisce l’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1760. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 26 luglio 2027 e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le misure si applicano dal 26 luglio 2028 per il primo insieme di società più grandi; dal 26 luglio 2029 per tutte le altre società rientranti nell’ambito della direttiva; e, per gli obblighi specifici di cui all’articolo 16 della direttiva 2024/1760, a partire dagli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2029 o il 1o gennaio 2030, a seconda della categoria di società.

Categorie di società interessate dal dovere di diligenza

Per il primo insieme, l’applicazione dal 26 luglio 2028 riguarda le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), costituite secondo la legislazione di uno Stato membro, che abbiano avuto più di 3 000 dipendenti in media e un fatturato netto mondiale superiore a 900 000 000 EUR nell’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028. La medesima data si applica alle società di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), costituite secondo la legislazione di un paese terzo, con fatturato netto nell’Unione superiore a 900 000 000 EUR nell’esercizio antecedente all’ultimo esercizio precedente al 26 luglio 2028. Le restanti società di cui alle lettere indicate e le società di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), sono invece differite al 26 luglio 2029, salve le regole speciali per l’articolo 16.

Obblighi nazionali di recepimento

L’articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materierendicontazione societaria di sostenibilitàdovere di diligenza delle impresediritto societariomercati finanziarisemplificazione normativa

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