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Direttiva 2025/1539

Direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione

Normativa europea32025L1539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la disciplina IVA dell’Unione per spostare la responsabilità dell’imposta sulle vendite a distanza di beni importati dal consumatore al fornitore o fornitore presunto, così da incentivare l’uso del regime IOSS e migliorare la conformità fiscale. Introduce l’obbligo, in determinati casi, di designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione, consente agli Stati membri di prevedere responsabilità solidali di altri soggetti e sopprime il regime speciale attualmente previsto dal capo 7 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. Le nuove regole si applicano dal 1° luglio 2028, con recepimento nazionale entro il 30 giugno 2028.

Modifica della direttiva 2006/112/CE per rafforzare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati, incentivare l’uso dell’IOSS e sopprimere il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, indirettamente, ai fornitori e fornitori presunti che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, nonché ai loro eventuali rappresentanti fiscali, intermediari e, in taluni casi, ai rappresentanti doganali indiretti. Incide sulle importazioni di beni ammissibili al regime speciale IOSS e sulle relative obbligazioni IVA nello Stato membro di importazione e nello Stato membro di destinazione finale. Sono previste esclusioni dall’obbligo di designare un rappresentante fiscale quando il fornitore o fornitore presunto è stabilito in un paese incluso nella decisione di esecuzione (UE) 2021/942 o in un paese con cui esiste un accordo di assistenza reciproca equivalente; inoltre l’articolo 201, paragrafo 3, non si applica se le importazioni sono esentate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE.

Direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio: IVA sulle vendite a distanza di beni importati e IOSS

La direttiva modifica la direttiva 2006/112/CE per rafforzare la riscossione dell’IVA sulle importazioni di beni venduti a distanza da territori terzi o paesi terzi, spostando il debito d’imposta verso il fornitore o il fornitore presunto. La riforma è finalizzata a incentivare il ricorso al regime IOSS, a migliorare la conformità fiscale e a ridurre le distorsioni concorrenziali con le forniture dell’Unione.

Finalità e contesto della riforma

I considerando sottolineano che il regime IOSS ha già dimostrato di facilitare la conformità IVA e di limitare le distorsioni concorrenziali nelle importazioni di spedizioni di modesto valore. Alla luce dell’aumento esponenziale delle importazioni, il legislatore unionale ritiene necessario incentivare ulteriormente il ricorso a tale regime, rendendo il fornitore o fornitore presunto sistematicamente debitore dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati quando il regime non è utilizzato.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva riguarda gli Stati membri e incide sui rapporti IVA relativi alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, quando tali beni sarebbero ammissibili al regime speciale IOSS. Sono coinvolti i fornitori e i fornitori presunti, i rappresentanti fiscali, gli intermediari e, in alcune ipotesi, i rappresentanti doganali indiretti o altre persone responsabili in solido. Rimangono fuori dall’obbligo di designare un rappresentante fiscale i soggetti stabiliti in paesi con accordi di assistenza reciproca di portata analoga a quella della direttiva 2010/24/UE e del regolamento (UE) n. 904/2010, nonché i casi di importazioni esentate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis), della direttiva 2006/112/CE.

Nuova disciplina del debito IVA all’importazione

Il nuovo articolo 201 stabilisce che l’IVA all’importazione è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione. In deroga a tale regola generale, il fornitore o, se del caso, il fornitore presunto che effettua vendite a distanza di beni importati ammissibili al regime speciale IOSS diventa il debitore dell’IVA all’importazione.

Se il fornitore o il fornitore presunto non è stabilito nella Comunità e non esiste un accordo di assistenza reciproca equivalente con il paese terzo interessato, esso deve designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell’IVA all’importazione. La direttiva precisa inoltre che questa regola non si applica quando le importazioni sono esentate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis).

Pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente in caso di inadempimento del fornitore

Con l’articolo 201 bis, gli Stati membri possono consentire, alle condizioni e secondo le modalità da essi stabilite, che l’acquirente versi l’IVA all’importazione dovuta dal fornitore o dal fornitore presunto qualora questi ultimi non adempiano ai propri obblighi fiscali. La soluzione è concepita come rimedio pratico per evitare che l’acquirente subisca gli effetti negativi dell’inadempimento del debitore principale, ma non incide sul diritto dell’acquirente di rivalersi civilisticamente sul fornitore o sul fornitore presunto.

I considerando precisano che tale possibilità dovrebbe essere applicata in modo da non indebolire l’efficacia complessiva delle misure volte a incentivare l’uso dell’IOSS e che la Commissione dovrà valutare se mantenerla dopo il completamento della riforma doganale.

Rappresentante fiscale, garanzie e responsabilità solidale

La direttiva modifica l’articolo 204 per allineare la disciplina del rappresentante fiscale alle nuove regole IOSS. Quando un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA effettua un’operazione e manca uno strumento di assistenza reciproca equivalente, gli Stati membri possono prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito. Inoltre, nei casi in cui si applica l’articolo 201, paragrafo 3, il soggetto passivo deve designare un rappresentante fiscale quale debitore dell’imposta sulle vendite a distanza di beni importati ammissibili al regime speciale IOSS.

L’articolo 205, come modificato, consente agli Stati membri di stabilire che, nelle situazioni di cui all’articolo 201, paragrafi 2 e 3, una persona diversa dall’acquirente e dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione. Nei considerando si menziona in particolare il ruolo del rappresentante doganale indiretto, che può assumere un ruolo nella riscossione dell’IVA all’importazione e può essere reso responsabile in solido se non agisce come rappresentante fiscale.

Soppressione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati

La direttiva sopprime il capitolo 7 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. La ragione della soppressione è che il regime speciale allora vigente attribuiva il debitore dell’IVA all’importazione all’acquirente, in contrasto con l’obiettivo della riforma di trasferire la responsabilità al fornitore o fornitore presunto. Anche nei casi in cui l’acquirente versi l’imposta, la responsabilità principale rimane in capo al fornitore o fornitore presunto; per questo il regime è considerato non più coerente con il nuovo assetto.

Obblighi di recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 giugno 2028 e applicarle dal 1° luglio 2028. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Monitoraggio e revisione da parte della Commissione

Entro il 31 marzo 2032 la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, deve presentare al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento delle nuove disposizioni, compresi gli effetti sul mercato interno. La relazione dovrà esaminare anche la necessità di mantenere l’articolo 201 bis e l’articolo 205, paragrafo 2, e, se opportuno, essere accompagnata da una proposta legislativa.

Disposizioni principali

Obiettivo della riforma e incentivo all’IOSS

La direttiva mira a rafforzare il regime IOSS (import one-stop shop) e la riscossione dell’IVA sulle importazioni di spedizioni di modesto valore, trasferendo sistematicamente il debito d’imposta dal cliente al fornitore o fornitore presunto per le vendite a distanza di beni importati ammissibili al regime speciale IOSS.

Nuovo articolo 201 della direttiva 2006/112/CE

L’IVA all’importazione è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione. In deroga, il fornitore o fornitore presunto che effettua vendite a distanza di beni importati ammissibili al regime speciale IOSS diventa debitore dell’IVA all’importazione. Se tale soggetto non è stabilito nella Comunità e non vi è un accordo di assistenza reciproca equivalente con il paese terzo interessato, deve designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione quale debitore dell’IVA all’importazione. La regola non si applica alle importazioni esentate ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c bis).

Possibilità di pagamento dell’IVA da parte dell’acquirente

È inserito l’articolo 201 bis, che consente agli Stati membri di autorizzare, a condizioni e secondo modalità da essi stabilite, l’acquirente ad assolvere l’IVA all’importazione dovuta dal fornitore o fornitore presunto se questi non adempiono agli obblighi fiscali previsti dagli articoli 201, paragrafi 2 e 3.

Modifiche all’articolo 204: rappresentante fiscale

Quando un’operazione è effettuata da un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta e non esiste uno strumento giuridico di assistenza reciproca analogo alla direttiva 2010/24/UE e al regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri possono prevedere che il debitore sia un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito. Inoltre, se si applica l’articolo 201, paragrafo 3, il soggetto passivo deve designare un rappresentante fiscale quale debitore dell’imposta sulle vendite a distanza di beni importati ammissibili al regime speciale IOSS.

Responsabilità in solido di terzi e rappresentanti doganali indiretti

All’articolo 205 è inserita una previsione che consente agli Stati membri di stabilire che, nelle situazioni di cui all’articolo 201, paragrafi 2 e 3, una persona diversa dall’acquirente e dal debitore dell’imposta sia responsabile in solido per l’assolvimento dell’IVA all’importazione. I considerando chiariscono che ciò può riguardare anche il rappresentante doganale indiretto e, più in generale, altre persone tenute al pagamento dell’obbligazione doganale in caso di irregolarità doganali.

Relazione della Commissione e riesame futuro

È introdotto l’articolo 205 bis: entro il 31 marzo 2032 la Commissione deve presentare al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento degli articoli 201, paragrafi 2, 3 e 4, 201 bis, 204, paragrafo 1, quarto comma, e 205, paragrafo 2, compreso l’impatto sul mercato interno. La Commissione deve valutare la necessità di mantenere l’articolo 201 bis e l’articolo 205, paragrafo 2, e, se necessario, presentare una proposta legislativa appropriata.

Soppressione del regime speciale del capo 7 del titolo XII

Il capitolo 7 del titolo XII della direttiva 2006/112/CE è soppresso, poiché il regime speciale non è più coerente con il nuovo assetto che attribuisce sistematicamente il debito IVA al fornitore o fornitore presunto e non più all’acquirente.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2028 le misure di recepimento e applicarle dal 1° luglio 2028. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieivadazi e importazionicommercio elettronicocooperazione amministrativa fiscaledogane

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