Direttiva 2025/1442
Direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2025/1442 modifica la direttiva 2006/111/CE con un intervento di semplificazione. Elimina alcuni obblighi di comunicazione ritenuti sproporzionati e non più giustificati, in linea con l’obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25%. La modifica comporta anche la soppressione della definizione di imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero, poiché utilizzata solo per il precedente obbligo informativo, e dell’obbligo della Commissione di trasmettere periodicamente informazioni agli Stati membri sui risultati dell’applicazione della direttiva.
Soppressione di specifici obblighi di comunicazione e di una definizione collegata nella direttiva 2006/111/CE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie delle imprese pubbliche.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell’atto e interviene sulla direttiva 2006/111/CE. Incide indirettamente sul regime di trasparenza delle relazioni finanziarie tra autorità pubbliche e imprese pubbliche, eliminando gli obblighi di comunicazione relativi alle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero con fatturato annuo superiore a 250 milioni di EUR, nonché la definizione di tali imprese e il correlato obbligo della Commissione di informare regolarmente gli Stati membri sui risultati dell’applicazione della direttiva. Non sono previste ulteriori esclusioni o ambiti territoriali speciali oltre al riferimento SEE e alla destinazione agli Stati membri.
Direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione
La direttiva interviene sulla disciplina della trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese pubbliche, contenuta nella direttiva 2006/111/CE, con finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi. La Commissione afferma che gli obblighi informativi previsti dalla normativa precedente, in particolare quelli dell’articolo 8, risultavano sproporzionati e non più giustificati rispetto allo scopo perseguito.
Finalità e contesto normativo
La modifica si colloca nel quadro dell’obiettivo politico della Commissione di ridurre del 25% gli oneri amministrativi per imprese e amministrazioni, richiamato nella comunicazione “Un’Europa più semplice e più rapida”. I considerando spiegano che la disciplina originaria imponeva alle amministrazioni nazionali e alle imprese pubbliche un carico amministrativo eccessivo, senza che ciò fosse più necessario per garantire una corretta applicazione della normativa.
Modifiche introdotte alla direttiva 2006/111/CE
L’articolo 1 dispone la soppressione di tre previsioni della direttiva 2006/111/CE:
- l’articolo 2, lettera c), che definiva le imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero;
- l’articolo 8, che imponeva agli Stati membri di comunicare alla Commissione determinate informazioni finanziarie sulle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero con fatturato annuo superiore a 250 milioni di EUR;
- l’articolo 9, che obbligava la Commissione a informare regolarmente gli Stati membri sui risultati dell’applicazione della direttiva.
La soppressione della definizione di cui all’articolo 2, lettera c), è conseguenziale alla soppressione dell’articolo 8, poiché tale nozione era utilizzata esclusivamente per quel solo adempimento.
Obblighi eliminati e conseguenze pratiche
Con la modifica vengono meno gli obblighi di comunicazione che gravavano sugli Stati membri in relazione alle imprese pubbliche del settore manifatturiero che superavano la soglia di 250 milioni di EUR di fatturato annuo nell’ultimo esercizio. Viene inoltre eliminato il correlato flusso informativo a carico della Commissione verso gli Stati membri sui risultati applicativi della direttiva.
Per i professionisti, la conseguenza principale è la riduzione degli adempimenti documentali e informativi connessi alla disciplina della trasparenza finanziaria delle imprese pubbliche. I considerando evidenziano che gli Stati membri potranno conseguentemente abrogare le misure nazionali di recepimento adottate per dare attuazione all’articolo 8.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono indicati termini di trasposizione specifici nel testo fornito; tuttavia, trattandosi di una direttiva modificativa, gli Stati membri dovranno adeguare il proprio ordinamento nazionale nella misura necessaria a riflettere la soppressione delle disposizioni abrogate. I destinatari dell’atto sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Soppressione di definizioni e obblighi informativi
L’articolo 1 sopprime l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/111/CE, nonché gli articoli 8 e 9. Viene così eliminata la definizione di "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", usata solo ai fini dell’articolo 8, insieme all’obbligo degli Stati membri di trasmettere alla Commissione determinate informazioni finanziarie su tali imprese e all’obbligo della Commissione di informare regolarmente gli Stati membri sui risultati dell’applicazione della direttiva.
Razionale della modifica
I considerando chiariscono che gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2006/111/CE erano essenziali per la corretta applicazione della normativa, ma dovevano essere razionalizzati per evitare oneri amministrativi eccessivi. La soppressione dell’articolo 8 è giustificata dal fatto che imponeva un onere sproporzionato alle amministrazioni nazionali e alle imprese pubbliche, in coerenza con l’obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25%.
Effetti sul diritto nazionale
La soppressione dell’articolo 8 consente agli Stati membri di abrogare le misure di recepimento adottate nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La direttiva, in quanto atto modificativo di una direttiva, produce un obbligo di adeguamento del quadro interno nella misura necessaria a recepire la soppressione delle disposizioni interessate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2. L’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
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