Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale emesso a seguito della rettifica di una comunicazione Docfa relativa a un immobile sito in Pavia. La contribuente aveva proposto una rendita catastale in categoria speciale D/5 pari a euro 46.144,00; l’Ufficio, ritenendo non congruo il classamento, aveva rideterminato la rendita in euro 99.400,00, ripristinando quella precedentemente accertata. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR aveva confermato, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso e infondate le doglianze sul merito. In cassazione la ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto amministrativo e catastale, sostenendo che la rettifica Docfa richiedeva una motivazione più specifica, specie perché fondata sulla diversa considerazione dei cosiddetti imbullonati; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’onere della prova della rendita accertata; (3) nullità della sentenza per omessa motivazione sul merito della controversia. La ricorrente ha inoltre richiamato le perizie depositate in giudizio per sostenere la correttezza della rendita proposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso di procedura Docfa, la motivazione dell’avviso può essere assolta con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattenda gli elementi fattuali indicati dal contribuente e la divergenza derivi da valutazioni tecniche; nel caso concreto, però, l’avviso riportava anche le ragioni della rideterminazione, con riferimento alla mancata esclusione di impianti nella nuova Docfa e al ripristino dei conteggi e della rendita in atti. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo: la sentenza d’appello non era priva di motivazione, poiché aveva richiamato gli atti e la sentenza di primo grado consentendo di ricostruire il percorso decisionale; quanto all’onere della prova, la Corte ha osservato che la nuova Docfa non indicava sostanziali variazioni né le componenti impiantistiche da escludere, sicché non gravava sull’Ufficio l’onere di dimostrare le ragioni del ripristino della rendita, incombondo invece sulla contribuente dimostrare i presupposti del minor valore. Ha inoltre precisato che le censure sul merito si risolvevano in una critica alla valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e alla contribuzione unificata aggiuntiva.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale in relazione alla motivazione e al classamento catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È il parametro invocato per denunciare nullità processuali, in particolare omessa pronuncia e omessa motivazione.
art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte richiama la regola generale sulla motivazione degli atti amministrativi, modulandola nel procedimento Docfa in senso meno rigoroso quando vi sia cooperazione del contribuente.
art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria; nel caso Docfa l’obbligo può essere assolto con indicazioni essenziali se non vi è contestazione degli elementi di fatto.
artt. 8 e 10 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Sono richiamati come norme in tema di estimi e classamento catastale, nel quadro della disciplina della rendita catastale.
artt. 8 e 30 del regolamento 1° dicembre 1949, n. 1142
Sono richiamati quale base normativa del classamento e della determinazione della rendita catastale.
art. 112 cod. proc. civ.
La ricorrente lo invoca per sostenere l’omessa pronuncia su un motivo di appello; la Corte esclude la violazione perché il percorso motivazionale della sentenza impugnata consente di ricostruire la decisione.
art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione al giudizio tributario di legittimità e ai vizi deducibili in cassazione.
artt. 36 e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992
Sono invocati per denunciare difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione fosse comunque ricostruibile per relationem.
art. 132 cod. proc. civ.
È richiamato quale parametro del requisito della motivazione della sentenza.
art. 1, comma 22, della legge 208/2015
È il riferimento alla disciplina dei cosiddetti 'imbullonati', richiamata nell’avviso per spiegare che non risultava l’esclusione di impianti rispetto al precedente Docfa.
art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004
È richiamato per distinguere il riclassamento iniziato d’ufficio dal classamento conseguente a procedura Docfa; nel primo caso la motivazione deve essere più approfondita.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Nel procedimento Docfa, l’avviso di classamento può considerarsi sufficientemente motivato quando, in presenza di una procedura collaborativa e salvo contestazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio richiami i dati oggettivi e la classe attribuita, soprattutto se la divergenza con la rendita proposta dipende da una valutazione tecnica.
- Quando il contribuente non indica specificamente quali elementi della nuova dichiarazione siano stati disattesi o quali componenti siano state erroneamente considerate, non può pretendersi dall’Ufficio una motivazione più ampia di quella già contenuta nell’atto.
- Se la nuova Docfa non evidenzia sostanziali variazioni rispetto alla situazione precedentemente accertata e non individua chiaramente le componenti da escludere, l’onere di provare i presupposti del minore valore catastale resta a carico del contribuente che chiede la riduzione della rendita.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove; le censure che mirano soltanto a contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato perizie e materiali istruttori sono inammissibili come critica al merito.
- La motivazione della sentenza tributaria può essere ritenuta sufficiente anche quando sia resa per relationem o attraverso il richiamo analitico degli atti e della decisione di primo grado, purché consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
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