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Sentenza

Sentenza n. 2542/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta) n. 5979/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accertato il diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il dipendente pubblico, appartenente al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, aveva chiesto al TAR l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, previo riconoscimento dei sei scatti stipendiali figurativi previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990. Il TAR aveva accolto la domanda, riconoscendo il beneficio anche al personale collocato a riposo a domanda, purché avesse compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, indipendentemente dalla presentazione della domanda di quiescenza entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti. L’INPS ha appellato la sentenza deducendo esclusivamente l’erroneità del rigetto dell’eccezione di prescrizione quinquennale, sostenendo che il termine decorresse dalla cessazione dal servizio, avvenuta il 29 marzo 2019, e che il primo atto interruttivo fosse la notifica del ricorso di primo grado, avvenuta il 12 aprile 2024. Il dipendente ha contestato il gravame, richiamando anche l’istanza di ricalcolo presentata all’INPS il 5 aprile 2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello. Ha rilevato anzitutto che l’INPS aveva devoluto al giudice d’appello la sola questione della prescrizione e non aveva censurato il capo della sentenza relativo alla spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali al personale interessato: su tale capo si è quindi formato il giudicato interno. Nel merito, il Collegio ha confermato l’orientamento secondo cui il termine quinquennale di prescrizione del diritto al trattamento di fine servizio, per la parte oggetto di ricalcolo, decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del trattamento principale, anche in ragione dell’efficacia interruttiva del riconoscimento del debito derivante dal pagamento rateale. Poiché l’ultimo ordinativo di pagamento risaliva all’11 aprile 2022 e il ricorso era stato notificato il 12 aprile 2024, la prescrizione non era maturata. Il Collegio ha inoltre rilevato che l’istanza di ricalcolo presentata all’INPS il 5 aprile 2024 costituiva un ulteriore atto interruttivo. La sentenza di primo grado è stata pertanto confermata; le spese del grado sono state compensate in ragione delle incertezze giurisprudenziali sulla decorrenza della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali figurativi rilevanti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio del personale interessato.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Richiamato quale base normativa del beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento di fine servizio.

  • art. 20, comma 2, d.P.R. n. 1032/1973

    il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui è sorto il diritto

    Il termine quinquennale di prescrizione, secondo la decisione, decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del trattamento principale e non necessariamente dalla cessazione dal servizio; il pagamento rateale vale inoltre quale riconoscimento del debito con efficacia interruttiva.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, il termine quinquennale decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del trattamento principale, anziché automaticamente dalla data di cessazione dal servizio.
  • Il pagamento rateale del trattamento di fine servizio può integrare un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.
  • La notifica del ricorso giurisdizionale e l’istanza amministrativa di ricalcolo costituiscono atti idonei a interrompere la prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, se intervenuti prima del compimento del termine quinquennale.
  • In appello, il capo della sentenza di primo grado non specificamente censurato si consolida per giudicato interno e non può essere rimesso in discussione nel grado di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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