Cassazione Civile, Ordinanza n. 20642/2021 del 19/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione una maggiore IRES per i periodi d’imposta 2006 e 2008. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente e riformato la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma la sentenza non ne riporta il contenuto, limitandosi a dare atto che la contribuente ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio, l’Agenzia ha chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, in quanto la Direzione Provinciale aveva comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia, risultata regolare. La contribuente, con memoria, ha chiesto la cessazione della materia del contendere solo per l’anno 2008, formulando altresì una richiesta ritenuta incompatibile con la sua posizione di parte totalmente vittoriosa in appello e con il solo controricorso depositato, privo dei requisiti del ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha rilevato che, essendo intervenuta la definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, erano integrati i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione di merito. Ha inoltre osservato che la memoria della contribuente conteneva una richiesta incompatibile con il suo ruolo di parte vittoriosa in appello e che il controricorso non poteva valere come ricorso incidentale, mancando la specifica richiesta di cassazione della sentenza. Le spese sono state compensate in ragione della definizione agevolata della controversia.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
conv. in l. n. 136 del 2018
La presentazione della domanda di definizione della controversia, risultata regolare, ha consentito di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 371 c.p.c.
Il controricorso può valere come ricorso incidentale solo se contiene i requisiti prescritti per quest’ultimo.
art. 365 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 366 e 369 c.p.c. per individuare i requisiti formali del ricorso incidentale.
art. 366 c.p.c.
È necessaria, anche implicitamente, la richiesta di cassazione della sentenza; in mancanza, il controricorso non assume valore di ricorso incidentale.
art. 369 c.p.c.
Richiamato insieme agli altri articoli per i requisiti di ammissibilità/formalità del ricorso incidentale.
art. 23, comma 9, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Indicato come base della decisione da remoto in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della lite prevista dalla normativa speciale, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse delle parti alla decisione di merito.
- Il controricorso del resistente può essere trattato come ricorso incidentale solo se contiene, almeno implicitamente, la richiesta di cassazione della sentenza e rispetta i requisiti formali previsti per tale mezzo di impugnazione; in difetto, resta un atto difensivo privo di efficacia impugnatoria.
- La parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito non può, con il solo controricorso, introdurre richieste incompatibili con la propria posizione processuale, salvo che proponga un vero ricorso incidentale nei modi di legge.
- La sopravvenuta definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo della vicenda processuale.
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