Cassazione Penale, Sentenza n. 07196/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (detenzione di stupefacenti con finalità di spaccio). Il ricorso per cassazione deduceva: 1) insufficiente e viziata motivazione sulla sussistenza della finalità di spaccio, rilevando che l'intervento della polizia si è avuto in base all'allontanamento del giovane in compagnia dell'imputato e non per aver visto una cessione; il materiale probatorio non terrebbe alla prova certa la finalità di spaccio; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante lo stato di incensuratezza e la presunta non eccessiva gravità del fatto; 3) omissione d'ufficio da parte del giudice di appello di rilevare la nullità per tardiva notifica del decreto di citazione in giudizio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi privi di specificità e non affrontanti adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata. Sul primo motivo la Corte territoriale aveva correttamente valutato globalmente gli elementi (quantitativo idoneo a rifornire molte persone, rinvenimento in pubblica via, sostanza suddivisa in dosi, assenza di prova di uso esclusivamente personale o di disponibilità economica per acquistare la quantità in un'unica soluzione). Sul secondo motivo la Corte d'appello ha spiegato perché lo stato di incensuratezza da solo non giustifica le attenuanti generiche e ha rilevato l'assenza di elementi che attenuassero la gravità del fatto (mancata collaborazione, non ammissione dell'addebito, assenza di segni di resipiscenza). Sul terzo motivo la Cassazione ha ritenuto che la nullità relativa al mancato rispetto del termine a comparire è una nullità di ordine generale a regime intermedio che doveva essere eccepita tempestivamente ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; non essendo stata eccepita, il vizio è sanato e il giudice non è tenuto a rilevarla d'ufficio. Per l'inammissibilità è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. La Corte ha applicato la norma ritenendo provata la finalità di cessione alla luce degli elementi di fatto (quantitativo, suddivisione in dosi, luogo pubblico).
art. 73-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309/1990
Richiamata nella motivazione per precisare che il solo superamento dei limiti tabellari non crea di per sé la presunzione di destinazione a uso non personale; occorre una valutazione complessiva degli elementi indiziari.
art. 601, comma 3, c.p.p.
Regola il termine a comparire; la violazione rilevata nell'appello costituisce una nullità relativa/intermedia che deve essere eccepita tempestivamente, altrimenti si considera sanata.
art. 180, c.p.p.
Stabilisce i termini per proporre le eccezioni e per far valere i vizi processuali: la mancata tempestiva eccezione comporta la perdita della relativa facoltà.
art. 616, c.p.p.
Disposizione che contempla conseguenze economiche per il ricorrente in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso (spese processuali e sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Per contestare validamente in Cassazione la sussistenza della finalità di spaccio non è sufficiente il mero rilievo dell'incertezza: il ricorrente deve analizzare e confutare specificamente la motivazione di fatto del giudice (quantitativo, modalità di confezionamento, luogo e altre circostanze) e non limitarsi a deduzioni generiche.
- Il solo superamento dei limiti tabellari non instaura una presunzione assoluta di destinazione a spaccio; tuttavia quantità rilevanti, la divisione in dosi e il rinvenimento in luogo pubblico sono indici forti che, valutati congiuntamente, possono giustificare la qualificazione come detenzione ai fini di spaccio.
- Le attenuanti generiche non sono riconosciute automaticamente per lo stato di incensuratezza: il giudice richiede elementi concreti che giustifichino l'attenuazione della gravità (ammissione, collaborazione, segni di resipiscenza, circostanze personali rilevanti).
- I vizi processuali di carattere relativo o le nullità di regime intermedio devono essere eccepiti tempestivamente (prima della deliberazione della sentenza di grado) oppure si considerano sanati; non sempre incombe al giudice l'obbligo di rilevarli d'ufficio.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata: motivi generici o sterili non superano il vaglio di ammissibilità.
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