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Sentenza

Sentenza n. 3583/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento adottato dal Comune di Milano in data 23.12.2024, notificato in data 14.01.2025, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente diretto ad ottenere l’accoglimento della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13 della L.R. n. 16/2016, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato e presupposto.

Giustizia amministrativa202500656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, confermato in sede di riesame, della domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto l’accesso ai Servizi Abitativi Transitori ai sensi dell’art. 23, comma 13, della l.r. Lombardia n. 16/2016, dichiarando di essere persona sola, disoccupata e priva di un’adeguata sistemazione abitativa, poiché ospitata temporaneamente presso l’abitazione di una conoscente che avrebbe dovuto lasciare l’immobile. Il Comune aveva respinto l’istanza rilevando l’incongruenza tra lo stato di famiglia e l’ISEE prodotto, nonché la disponibilità di un patrimonio mobiliare e l’assenza di fragilità documentate. In sede di riesame, l’amministrazione aveva evidenziato che il ricorrente risiedeva dal 2021 presso l’abitazione della persona ospitante, risultava incluso con lei nel medesimo stato di famiglia e compariva insieme a lei nella comunicazione di risoluzione della locazione. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina regionale e delle deliberazioni regionali sui SAT, sostenendo che la coabitazione non implicasse appartenenza allo stesso nucleo familiare, che egli fosse privo di attuale sistemazione abitativa e che le proprie risorse economiche, costituite da un precedente TFR ormai consumato, non gli consentissero di reperire un alloggio sul libero mercato. Ha inoltre dedotto contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria, disparità di trattamento e omesso esame della situazione concreta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure. Ha interpretato i Servizi Abitativi Transitori come strumenti destinati principalmente a nuclei familiari soggetti al rilascio dell’alloggio o che abbiano perso recentemente la precedente sistemazione abitativa, oltre che, in via residuale, a situazioni effettivamente riconducibili a una grave emergenza abitativa non fronteggiabile con gli strumenti ordinari. Nel caso concreto, gli accertamenti amministrativi hanno dimostrato che il ricorrente risiedeva dal 5 ottobre 2021 presso l’abitazione della persona ospitante e risultava con lei incluso nel medesimo stato di famiglia fino al dicembre 2024. I certificati anagrafici prodotti in giudizio, successivi ai provvedimenti impugnati, non hanno adeguatamente smentito tale situazione. Anche la lettera di risoluzione del contratto di locazione, indirizzata a entrambi gli occupanti, è stata considerata indice del carattere non occasionale della sistemazione abitativa. Ne è derivato che il ricorrente non poteva essere qualificato come mero ospite temporaneo e che l’ISEE presentato non rifletteva le condizioni effettive del nucleo, non considerando il reddito della convivente. Il Comune aveva inoltre chiesto chiarimenti sullo stato civile del ricorrente, anche in relazione alla sua persistente posizione coniugale e alla residenza della moglie, ma tali chiarimenti non erano stati forniti; ciò è stato valutato come violazione del dovere di leale collaborazione nella richiesta di servizi pubblici. Il Collegio ha infine valorizzato la capacità lavorativa del ricorrente, l’assenza di documentate condizioni di particolare vulnerabilità e la presenza di relazioni familiari e personali sul territorio, escludendo una grave emergenza abitativa. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e istruito. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso al difensore demandata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13, l.r. Lombardia n. 16/2016

    al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa

    La disposizione costituisce la base normativa dei SAT e richiede, per l’accesso nella categoria residuale, la sussistenza di una grave emergenza abitativa; l’assegnazione deve avvenire con provvedimento motivato e nell’ambito di un programma di recupero dell’autonomia economica e sociale.

  • D.G.R. Lombardia n. XI/2063 del 31 luglio 2019

    Richiamata quale disciplina regionale di riferimento per la domanda di accesso ai Servizi Abitativi Transitori.

  • D.G.R. Lombardia n. XI/6101 del 14 marzo 2022

    situazioni di grave emergenza abitativa

    La categoria residuale riguarda condizioni di grave disagio derivanti da una situazione di necessità, limitate a circostanze particolari non fronteggiabili con gli strumenti ordinari; non comprende situazioni prevalentemente riconducibili a un servizio sociale anziché a un’effettiva esigenza abitativa.

  • art. 2, comma 2, Allegato A alla deliberazione del Consiglio comunale di Milano n. 2 del 13 gennaio 2020

    i nuclei destinatari del servizio abitativo transitorio si distinguono in due categorie: una specifica e l’altra generica

    I SAT sono rivolti ai nuclei soggetti a procedure esecutive di rilascio e, in via generale, ai nuclei in situazioni di grave emergenza abitativa, purché riconducibili alle condizioni previste dalla disciplina.

  • art. 47 Cost.

    la Repubblica “favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”

    Richiamato come fondamento della tutela dell’accesso all’abitazione, da attuare mediante una rigorosa e oggettiva selezione dei beneficiari in presenza di risorse limitate.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio di uguaglianza nella disciplina dell’accesso agli alloggi di edilizia popolare.

Massime di principio

  • I Servizi Abitativi Transitori sono destinati principalmente ai nuclei familiari soggetti a procedure di rilascio dell’alloggio o che abbiano perso recentemente la precedente sistemazione abitativa; l’accesso nella categoria residuale richiede una situazione di grave emergenza abitativa non fronteggiabile con gli strumenti ordinari.
  • La mera dichiarazione di essere ospite e la disponibilità di un posto letto non sono sufficienti a dimostrare l’emergenza abitativa quando la residenza protratta nel tempo, l’inclusione nello stesso stato di famiglia e ulteriori elementi documentali evidenzino una convivenza stabile e non occasionale.
  • Nella valutazione dell’accesso ai SAT, l’amministrazione può considerare la corrispondenza tra stato di famiglia e attestazione ISEE; un ISEE che non rifletta i componenti risultanti dalla situazione anagrafica può costituire elemento ostativo, perché non rappresenta adeguatamente la condizione economica del richiedente.
  • Chi richiede l’accesso a servizi abitativi pubblici è tenuto a fornire all’amministrazione i chiarimenti necessari sulla propria situazione personale, familiare e anagrafica; l’omessa collaborazione, a fronte di richieste istruttorie specifiche, può concorrere al rigetto dell’istanza.
  • In presenza di risorse abitative limitate, i requisiti per l’accesso agli alloggi pubblici devono essere interpretati e verificati in modo rigoroso e oggettivo, così da concentrare la tutela sulle effettive situazioni di povertà abitativa e sulle esigenze coerenti con lo specifico strumento di intervento.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PAPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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