Sentenza del 22/06/2018 n. 2849 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accise - Carburanti - Rimborso parziale - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto del fornitore al rimborso della quota di accisa non dovuta sui carburanti destinati alle Forze Armate. Il rimborso presuppone l’emissione, da parte degli enti militari destinatari, di una specifica dichiarazione attestante l’effettiva fornitura. Il termine di decadenza di due anni per presentare la domanda decorre dal momento in cui il diritto può concretamente essere esercitato, cioè dal ricevimento delle dichiarazioni dell’Amministrazione Militare, e non necessariamente dalla data del pagamento dell’accisa o della fornitura. Pertanto, i ritardi dell’ente militare nella predisposizione della documentazione non possono pregiudicare il diritto del fornitore alla restituzione della maggiore accisa versata.
La decisione
La decisione riconosce che la dichiarazione dell’ente militare costituisce un presupposto necessario per ottenere il rimborso e stabilisce che il termine biennale decorre dal ricevimento di tale documentazione. Ne consegue che la domanda non può essere considerata tardiva per il solo fatto che la dichiarazione sia stata rilasciata tardivamente dall’Amministrazione Militare. Il rimborso deve quindi essere riconosciuto, ove siano comprovati la fornitura alle Forze Armate, il versamento dell’accisa in misura piena e il rispetto del termine di due anni decorrente dalla disponibilità della dichiarazione.
Norme richiamate
Disciplina delle accise sui carburanti destinati alle Forze Armate
La disciplina consente il rimborso parziale dell’accisa versata in misura piena quando il carburante sia stato effettivamente fornito agli enti militari e siano prodotte le dichiarazioni attestanti la fornitura.
Termine decadenziale biennale per la richiesta di rimborso dell’accisa
Il termine di due anni decorre da quando il diritto può essere fatto valere concretamente. Nel caso esaminato, tale momento coincide con il ricevimento delle dichiarazioni dell’Amministrazione Militare, documento necessario per presentare validamente la richiesta.
Massime di principio
- Quando un rimborso fiscale dipende da una certificazione o dichiarazione rilasciata da un’altra amministrazione, il termine per esercitare il diritto dovrebbe decorrere dalla disponibilità di tale documento, se esso è indispensabile per presentare la domanda.
- Il contribuente o fornitore non dovrebbe subire la decadenza dal rimborso per ritardi imputabili esclusivamente all’amministrazione competente a rilasciare la documentazione.
- È comunque necessario conservare la prova della richiesta della dichiarazione, della data del suo ricevimento, delle forniture effettuate e dell’accisa versata, così da dimostrare sia il presupposto del rimborso sia la tempestività della domanda.
- La dichiarazione dell’ente militare non è un elemento meramente formale: costituisce una condizione probatoria essenziale per dimostrare la destinazione del carburante e ottenere il trattamento agevolato o il rimborso.
- La decorrenza del termine non va automaticamente individuata nella data della fornitura o del pagamento dell’imposta, ma nel momento in cui il diritto è concretamente esercitabile secondo la documentazione richiesta dalla normativa.
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