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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revoca delle misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate nel 1998, deducendo tre motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per la mancata audizione di due collaboratori di giustizia (Perrone e Verde) le cui dichiarazioni sarebbero "nova" probatoria rilevante per escludere l'appartenenza al clan Nuvoletta e per chiarire il coinvolgimento nella vicenda delle presunte pressioni sull'imprenditore Musella; 2) erronea valutazione della Corte d'appello circa l'irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori rispetto al presupposto della pericolosità, anche alla luce della distinzione tra "partecipazione" e più ampia nozione di "appartenenza"; 3) origine lecita della provvista per l'acquisto dei beni confiscati, anteriore alla presunta manifestazione della pericolosità, richiamando anche la giurisprudenza (Spinelli) sui limiti della confisca preventiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese. Ha ritenuto corretta l'applicazione della procedura di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1423/1956 (non applicabile il d.lgs. n. 159/2011 ratione temporis). Ha chiarito che in sede di revoca è consentito dedurre solo vizi di diritto e che il rimedio richiede la "prova nuova": un elemento emerso dopo la definitività del provvedimento applicativo o sopravvenuto successivamente che incida decisivamente sul quadro probatorio originario. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute neutre e inconferenti rispetto agli elementi posti a fondamento della pericolosità, la sentenza di assoluzione nel procedimento penale non ha eliminato il fatto storico ritenuto sintomatico della pericolosità, e la pronuncia Spinelli non costituisce, di per sé, novum idoneo a revocare ex tunc la confisca.

Norme richiamate

  • Legge 6 dicembre 1956, n. 1423

    L'art. 7 disciplina la procedura di revoca delle misure di prevenzione applicate precedentemente; l'art. 4 regola il regime delle impugnazioni del provvedimento applicativo e costituisce riferimento per i limiti della revoca (deducibilità solo di vizi di diritto in sede di revoca).

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    Non applicabile ratione temporis al caso, perché il provvedimento applicativo delle misure risale al 1998 e la richiesta all'1994.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamate varie pronunce)

    Principi: la revoca richiede "prova nuova" sopravvenuta o scoperta dopo la definitività; l'assoluzione penale non annulla automaticamente la valutazione preventiva se la sentenza non nega il fatto storico o la sua attribuibilità; la nozione di "appartenenza" a contesto mafioso è più ampia della partecipazione tipica (può derivare anche da singole azioni funzionali all'associazione).

Massime di principio

  • La revoca di una misura di prevenzione richiede la produzione di una "prova nuova" emersa dopo la definitività del provvedimento o scoperta successivamente che incida in modo decisivo sul quadro probatorio originario; non è ammesso usare la revoca come un'impugnazione tardiva per rimettere in discussione la motivazione originaria.
  • In sede di revoca sono deducibili prevalentemente vizi di diritto; i profili motivazionali o valutativi già disponibili in sede di procedimento originario sono inammissibili se non supportati da novità sopravvenute.
  • Una sentenza penale di assoluzione non comporta automaticamente la revoca delle misure preventive: conta se la sentenza abbia effettivamente escluso l'esistenza del fatto storico o la sua attribuibilità al prevenuto; in assenza di ciò, l'elemento processuale non è necessariamente decisivo per la revoca.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere rilevanti solo se costituiscono un elemento realmente nuovo e decisivo rispetto al materiale probatorio originario; dichiarazioni neutre o inconferenti non giustificano la revoca.
  • Se il provvedimento cautelare è stato emesso prima dell'entrata in vigore di normative successive (es. d.lgs. 159/2011), si applicano le norme previgenti ratione temporis (es. L. 1423/1956).
  • Le questioni relative alla legittimità o all'ampiezza della confisca di prevenzione richiedono che il ricorrente spieghi chiaramente perché una pronuncia giurisprudenziale sopravvenuta (es. Spinelli) costituisca novum idoneo a mutare ex tunc il giudizio; ciò non è automatico.

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