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Ordinanza

Ordinanza n. 493/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Como

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le parti private hanno proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Como nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il TAR ha rilevato preliminarmente un vizio della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, del quale era stata depositata copia informatica unitamente al ricorso, ma non indicava l'oggetto del giudizio, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. Il Collegio ha esaminato se la procura potesse considerarsi validamente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, se la relazione documentale tra procura e ricorso consentisse di supplire all'assenza degli elementi identificativi e se il vizio fosse sanabile mediante rinnovazione della procura o tramite errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha ritenuto inidonea la procura originaria. La procura speciale deve consentire di individuare la controversia, indicando l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità adita e gli altri elementi utili. La validità della procura generica apposta in calce o a margine può essere desunta dal contesto documentale unitario quando mandato e ricorso formano materialmente corpo unico; tale giustificazione non opera, invece, quando la procura è su supporto analogico e il ricorso è un documento informatico nativo, poiché manca l'incorporazione materiale e non è possibile presumere la riferibilità della procura alla specifica lite. Le regole tecniche che consentono di considerare apposta in calce la procura depositata telematicamente insieme all'atto riguardano le modalità di certificazione dell'autografia e non definiscono il contenuto minimo della procura speciale. Il vizio non è rinnovabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura è requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, considerata l'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale esistente prima della sentenza dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, nonché la data anteriore del rilascio della procura, il TAR ha concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. e ha assegnato alle parti un termine perentorio di trenta giorni per depositare una procura idonea, rinviando la prosecuzione alla camera di consiglio del 14 luglio 2026. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    Richiede che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; il requisito implica l'idonea individuazione della controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione regola la modalità telematica di collegamento e la certificazione dell'autografia, ma non rende valida una procura separata priva degli elementi identificativi della lite quando manca una congiunzione materiale con il ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile; non consente, in combinato con l'art. 182, comma 2, c.p.c., di rinnovare una procura speciale mancante o inidonea quale requisito di ammissibilità originario.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente la sanatoria mediante rinnovazione quando la procura speciale, requisito di ammissibilità, non sussiste idoneamente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente eccezionalmente la rimessione in termini in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il beneficio è stato riconosciuto per l'incertezza sulla validità della procura separata nel processo telematico.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La procura speciale deve contenere, oppure rendere oggettivamente individuabili, l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi essenziali della controversia; una procura separata e generica non soddisfa tale requisito quando la sua riferibilità alla lite non può essere desunta da un contesto documentale materialmente unitario.
  • Nel processo amministrativo telematico, il deposito della copia informatica di una procura analogica unitamente al ricorso nativo digitale consente di considerare la procura formalmente apposta in calce ai fini delle regole tecniche e della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza sostanziale che la procura individui esaustivamente la controversia.
  • La validità della procura generica apposta in calce o a margine può derivare dalla relazione fisica e dal contesto documentale unitario tra mandato e ricorso; tale fondamento non è estensibile al collegamento meramente telematico tra documenti autonomi, quando manca l'incorporazione materiale che consenta di presumere la volontà del mandante di riferirsi a quella specifica lite.
  • La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e deve sussistere idoneamente al momento della proposizione; il vizio non è sanabile mediante la rinnovazione prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a.
  • L'errore scusabile può essere riconosciuto, in via eccezionale, quando un'obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale abbia reso non colpevole l'erronea modalità di conferimento della procura; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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