Sentenza n. 1417/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di attivazione della procedura per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio, dopo la presentazione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, attivando così il procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto abbiano soddisfatto la pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata adottata in applicazione del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerato il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento dell'amministrazione, che si è attivata in tempi ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento durante il giudizio ha fatto venir meno la necessità di una pronuncia sull'obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente soddisfa la pretesa processuale relativa all'obbligo di provvedere e determina la cessazione della materia del contendere, anche se non è ancora intervenuto il provvedimento finale sul merito della domanda amministrativa.
- Quando l'amministrazione si attiva durante il giudizio e il tempo intercorso tra la richiesta dell'interessato e la proposizione del ricorso non è particolarmente esteso, il giudice può compensare le spese in ragione del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, ferma restando la possibilità di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato.
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