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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21194/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere la restituzione del 90% dell'IRPEF e dell'ILOR versate per gli anni d'imposta 1990-1992, invocando la definizione agevolata prevista dalla normativa per i soggetti residenti nelle province siciliane colpite dal sisma del dicembre 1990. A fronte del silenzio-rifiuto dell'amministrazione, il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina nazionale e unionale sugli aiuti di Stato, sostenendo che il giudice di merito non aveva verificato la compatibilità dell'agevolazione con il diritto UE e con la decisione della Commissione europea; 2) erronea mancata verifica dell'onere probatorio gravante sul contribuente quale attore sostanziale nella domanda di rimborso; 3) violazione della normativa sopravvenuta sulla riduzione dei rimborsi, assumendo che la sentenza d'appello potesse essere letta come esclusiva applicazione integrale del rimborso senza considerare la riduzione del 50% introdotta successivamente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo necessario verificare in concreto se il beneficio richiesto sia compatibile con il regime de minimis applicabile e censurando la mancata valutazione della prova offerta dal contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva alcuna statuizione, espressa o implicita, sulla questione della riduzione del 50% dei rimborsi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    riduzione al dieci per cento delle imposte

    Disposizione richiamata dal contribuente per fondare la richiesta di rimborso agevolato delle imposte versate dopo il sisma.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Norma che disciplina i rimborsi connessi all'agevolazione per i soggetti colpiti dal sisma del 1990; la sua applicazione deve essere coordinata con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato e con il regime de minimis.

  • art. 107 TFUE

    È la norma di riferimento per la qualificazione degli aiuti di Stato e per la verifica della compatibilità del beneficio con il mercato interno.

  • art. 108 TFUE

    Viene richiamato per il divieto di esecuzione illegale degli aiuti di Stato non notificati o incompatibili.

  • Decisione Commissione UE C(2015) 5549 final del 14/08/2015

    Ha dichiarato incompatibili con il mercato interno le misure agevolative previste per le zone colpite da calamità naturali, salva la verifica di eventuali casi individuali rientranti nel de minimis o comunque compatibili; il giudice nazionale deve attuarla anche disapplicando le norme interne contrastanti.

  • art. 2 decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    Prevede la salvezza degli aiuti individuali che, al momento della concessione, soddisfino i requisiti del regime de minimis o di altri regimi approvati.

  • art. 3 decisione Commissione UE C(2015) 5549 final

    Consente la compatibilità fino alla concorrenza dell'intensità massima prevista per i regimi richiamati.

  • art. 107, par. 2, lett. b), TFUE

    Consente la compatibilità di aiuti destinati a compensare danni causati da calamità naturali, purché vi sia un nesso diretto tra danno e aiuto e non vi sia sovracompensazione.

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'art. 16-octies D.L. 91/2017 conv. in L. 123/2017

    riduzione dei rimborsi al 50 per cento

    La Corte afferma che la questione della riduzione del 50% non era stata trattata dalla sentenza impugnata e dunque non poteva costituire valido motivo di ricorso su quella statuizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nei rimborsi fiscali fondati su agevolazioni riconducibili ad aiuti di Stato, il giudice di merito deve verificare d'ufficio la compatibilità del beneficio individuale con la disciplina unionale, inclusa la possibile applicazione del regime de minimis, e deve disapplicare la norma interna incompatibile.
  • Quando il contribuente è titolare di redditi riferibili ad attività economica, la nozione di impresa rilevante ai fini eurounitari va accertata in senso sostanziale, prescindendo dalla forma giuridica e includendo qualunque attività consistente nell'offerta di beni o servizi sul mercato.
  • In materia di agevolazioni fiscali e rimborsi, una volta accertato lo svolgimento di attività economica, il giudice deve verificare in concreto se l'aiuto rientri nei limiti del de minimis oppure se sia comunque compatibile come compensazione di danni da calamità naturale, evitando sovracompensazioni.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto; non è sufficiente la sola presentazione dell'istanza per ottenere il riconoscimento del rimborso.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una statuizione non presente, neppure implicitamente, nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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