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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12106/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza che lo aveva dichiarato colpevole di lesioni personali (capo A) e di minaccia (capo B) chiedendo la cassazione per due motivi: 1) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunta violazione del divieto di bis in idem, poiché sarebbe già stato irrevocabilmente assolto con sentenza del 08/03/2021 (divenuta irrevocabile il 23/07/2021) per il medesimo fatto di minaccia; 2) vizio di motivazione in relazione all'affidabilità della persona offesa, sostenendo che la sentenza non ha considerato il contrasto tra la deposizione della vittima e quella del teste Incorvaia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il fatto contestato nel capo B (minaccia) fosse già stato giudicato definitivamente e pertanto ha annullato senza rinvio la condanna con riferimento al capo B per improcedibilità ai sensi dell'art. 649 c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito sulla attendibilità della persona offesa e ha escluso che la censura costituisse una valida rilettura delle prove. Poiché la sentenza di merito indicava una pena complessiva di euro 650 senza distinguere le quote relative ai singoli capi, la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Agrigento per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo al residuo reato (capo A).

Norme richiamate

  • art. 649 cod. proc. pen.

    La norma sull'improcedibilità è stata applicata perché il medesimo fatto relativo alla minaccia era già stato giudicato con sentenza irrevocabile: ciò impedisce un nuovo procedimento per lo stesso fatto nella stessa sede.

  • Sezioni Unite, sentenza "Donati" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005)

    Principio giurisprudenziale richiamato secondo cui non può essere nuovamente promossa azione penale per un fatto già oggetto di processo pendente o deciso nella stessa sede giudiziaria dallo stesso ufficio del P.M.; la duplicazione determina improcedibilità o archiviazione.

  • art. 620, lett. f) cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato per spiegare perché la Corte di legittimità non ha potuto determinare direttamente la nuova pena: mancando l'indicazione della ripartizione della pena complessiva in primo grado, occorre rinvio al giudice di merito.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma relativa al reato di minaccia (richiamata nel contesto della precedente sentenza in cui il fatto era stato qualificato come minaccia aggravata); usata come riferimento fattuale per identificare la coincidenza dei fatti tra i due procedimenti.

  • art. 71 D.Lgs. 159/2011

    Richiamata come riferimento alla aggravante contestata nel precedente giudizio (commissione del fatto durante l'applicazione di misura di prevenzione personale).

  • Giurisprudenza sulla "doppia conforme" (es. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ambrosino; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019)

    Principio secondo cui le decisioni di primo e secondo grado conformi devono essere valutate congiuntamente dalla Corte di legittimità; la Cassazione non riesamina i fatti sostituendosi al giudice del merito, salvo vizi di diritto.

Massime di principio

  • Se esiste una sentenza definitiva che ha già trattato lo stesso fatto nello stesso ambito processuale, il procedimento successivo è improcedibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; occorre verificare identità dell'azione, delle modalità e della collocazione temporale.
  • La Cassazione tutela il divieto di bis in idem anche quando la duplicazione è interna alla stessa sede giudiziaria e promossa dallo stesso ufficio del P.M.; in tali casi la decisione è annullamento senza rinvio per improcedibilità.
  • I motivi di cassazione che consistono in una rivalutazione delle prove o in una diversa lettura delle testimonianze sono spesso inammissibili: la Corte non sostituisce il giudizio di merito se la motivazione è logicamente coerente e non viziata da errori di diritto.
  • Quando la cassazione elimina uno o più capi di imputazione senza rinvio, ma la sentenza impugnata indica una pena complessiva non ripartita, la Corte rinvia al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio residuo.
  • Per sollevare con successo un vizio di motivazione in cassazione è necessario dimostrare una contraddizione o omissione decisiva nella logica motivazionale del giudice, non una semplice alternativa interpretativa dei fatti.
  • In presenza di sentenze conformi di primo e secondo grado (doppia conforme), la Corte richiede argomentazioni particolarmente forti per consentire la revisione del giudizio di fatto.

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