Sentenza n. 5276/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 65/2023, impugnata per revocazione per asserito contrasto con precedenti giudicati
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 65/2023 ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che essa fosse incompatibile con la precedente sentenza del TAR Lazio n. 7711/2001, ritenuta passata in giudicato e favorevole rispetto a domande di condono edilizio. Hanno inoltre richiamato alcune sentenze del TAR Lazio del 2024, successive alla pronuncia impugnata. La controversia originaria riguardava manufatti abusivi realizzati nel Comune di Ciampino, in area inedificabile e sottoposta a plurimi vincoli, nonché i pareri negativi dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica e della Soprintendenza Archeologica per il Lazio e i provvedimenti comunali di rigetto delle istanze di condono. Le amministrazioni costituite hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, nonché la sua inammissibilità per mancanza di identità tra parti e oggetto dei giudizi posti a confronto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In primo luogo, ha rilevato che le sentenze invocate non erano riferibili a giudizi identici quanto a oggetto, parti e provvedimenti impugnati: la sentenza n. 7711/2001 riguardava dinieghi comunali di condono, mentre il giudizio definito dalla sentenza n. 65/2023 riguardava pareri negativi dell’Ente Parco e della Soprintendenza relativi alla condonabilità degli abusi. Inoltre, l’Ente Parco, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza non erano stati parti dei giudizi conclusi con le sentenze richiamate, sicché tali pronunce non erano loro opponibili ai sensi dell’art. 2909 c.c. Ne conseguiva l’assenza di un contrasto tra giudicati rilevante ai fini dell’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. Le sentenze del TAR del 2024 sono state ritenute irrilevanti perché successive alla sentenza impugnata. Il Collegio ha altresì richiamato una precedente sentenza, n. 5645/2023, relativa a una revocazione analoga e già dichiarata inammissibile. È stata disposta la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle amministrazioni vittoriose indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
La revocazione per contrasto di giudicati presuppone l’effettiva incompatibilità tra decisioni definitive riferibili al medesimo ambito soggettivo e oggettivo; in mancanza di tale identità il ricorso è inammissibile.
art. 92, comma 3, c.p.a.
in difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Le amministrazioni hanno dedotto la tardività della revocazione perché notificata oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata; la decisione ha definito il giudizio per l’assorbente ragione dell’inammissibilità derivante dall’assenza di contrasto tra giudicati.
art. 2909 c.c.
fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Il giudicato vincola le parti, i loro eredi e aventi causa e non è opponibile a soggetti che non abbiano partecipato al giudizio, come ritenuto per l’Ente Parco e per le amministrazioni statali non presenti nei giudizi anteriori.
art. 99 c.p.a.
È richiamata, tramite la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1/2017, la necessità di identità soggettiva e oggettiva ai fini della revocazione per contrasto di giudicati.
Massime di principio
- La revocazione per contrasto di giudicati è ammissibile solo quando le decisioni poste a confronto siano incompatibili e riguardino, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, il medesimo rapporto controverso; la diversità dei provvedimenti impugnati o dei soggetti coinvolti esclude il contrasto revocatorio.
- Il giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa e non può essere opposto a un’amministrazione o a un ente che non abbia partecipato al giudizio nel quale la decisione è stata pronunciata.
- Non sussiste contrasto tra giudicati quando una decisione riguarda il diniego comunale di condono e l’altra riguarda distinti pareri negativi espressi da autorità preposte alla tutela paesaggistica, archeologica o ambientale nell’ambito di un diverso procedimento.
- Decisioni intervenute successivamente alla sentenza oggetto di revocazione non possono costituire il precedente giudicato anteriore necessario per configurare il motivo di revocazione previsto dall’art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
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