Cassazione Penale, Sentenza n. 25952/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Consoli ha impugnato la sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 216 co. 1 punto 2 L.F. e per vizi della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non ha dimostrato concretamente il dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale per sottrazione nei confronti di un amministratore meramente formale (prestanome), limitandosi ad attribuirgli un dolo eventuale e a fondare la responsabilità su una responsabilità di posizione. Bucchi e Severi hanno impugnato chiedendo (i) la nullità della sentenza per presunta omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'appello e (ii) hanno censurato la valutazione della prova in relazione al loro ruolo di amministratori di fatto, lamentando che determinati elementi probatori (deposizioni, operazioni contabili) non siano stati valutati con sufficiente approfondimento e che la condanna si regga su indizi frammentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato fondato il ricorso di Consoli e ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio con specifico esame dell'elemento soggettivo (dolo) relativo alla bancarotta documentale a lui ascritta. I ricorsi di Bucchi e Severi sono stati dichiarati inammissibili: il primo motivo (omessa notifica) è stato ritenuto infondato in quanto la notificazione via PEC risultava regolarmente eseguita; il secondo motivo (censura della valutazione della prova sul ruolo di amministratori di fatto) è stato considerato inammissibile perché attiene a valutazioni di merito non manifestamente illogiche o contraddittorie e quindi non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 216 co. 1 n. 2 L.F. (legge fallimentare)
Distinzione tra bancarotta documentale 'generica' (dolo generico) e 'specifica' (dolo specifico: scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori); per l'amministratore formale-prestanome non è automatica la responsabilità: per la fattispecie specifica è richiesta la prova concreta della consapevolezza del programma criminoso.
art. 40 c.p. (responsabilità a titolo di concorso/omissione di intervento)
La responsabilità dell'amministratore formale può derivare dall'omissione dell'azione necessaria per impedire la realizzazione del reato da parte di terzi, ove sussista un dovere di vigilanza e controllo; tuttavia non giustifica automatica colpevolezza senza prova della consapevolezza.
art. 2392 c.c.
Rilevato quale principio che impone all'amministratore l'obbligo di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli: è richiamato a fondamento dell'onere di vigilanza dell'amministratore formale.
art. 2639 c.c.
Richiamata giurisprudenzialmente per estendere al diritto penale la nozione di 'amministratore di fatto', valutando la responsabilità in base all'esercizio concreto delle funzioni più che alla formale investitura.
art. 192 co. 1 e 2 c.p.p. e art. 546 co. 1 lett. e) c.p.p.
Norme processuali relative alla valutazione della prova e ai limiti del sindacato in Cassazione: la Corte ha ricordato che le censure che riguardano il merito probatorio sono, salvo vizio logico e motivazionale manifesto, inammissibili in sede di legittimità.
art. 23 co. 8 dl. 28 ottobre 2020 n. 137
Richiamato in relazione alla tenuta dell'udienza (svolta ai sensi della norma emergenziale); non incide sul merito della decisione.
art. 27 Cost.
Rammentato il principio di personalità della responsabilità penale, che impone la necessità di prova effettiva del dolo anche per gli amministratori formali.
Massime di principio
- Per l'amministratore formale (prestanome) la responsabilità per bancarotta documentale non è automatica: per la fattispecie di sottrazione (dolo specifico) è necessaria la prova concreta che egli conoscesse il disegno criminoso e il fine di procurare un ingiusto profitto o arrecare pregiudizio ai creditori.
- Nell'ipotesi di bancarotta documentale 'generica' può essere sufficiente la rappresentazione del rischio (dolo generico) che la delega della gestione possa portare all'alterazione della contabilità, accompagnata dalla omissione volontaria dell'obbligo di vigilanza; ma anche in questo caso la motivazione deve mostrare il nesso tra omissione e rischio concreto.
- La qualificazione di 'amministratore di fatto' si determina in base all'esercizio concreto delle funzioni e ad indici fattuali (rapporti con dipendenti/fornitori/operazioni aziendali), non sulla sola titolarità formale; tuttavia la verifica di tali fatti è di regola valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizio logico-manifesto.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure processuali (es. nullità per mancata notifica) sono esaminabili e la prova della regolare notificazione (anche via PEC) può essere sufficiente a respingere la doglianza; invece le critiche alla valutazione complessiva della prova sono spesso dichiarate inammissibili.
- La Corte d'appello, nel confermare responsabilità di un amministratore formale, deve esplicitare i criteri logico-inferenziali e gli indici fattuali che giustificano la conclusione circa la consapevolezza del disegno criminoso, al fine di rispettare il principio di personalità della responsabilità penale.
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