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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27131/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda proposta da due procedure fallimentari per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza assicurativa a seguito del presunto furto di alcool dal deposito fiscale della società assicurata. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha respinto la pretesa risarcitoria/indennitaria. I fallimenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali: artt. 1218, 1905, 2697, 2728, 2729 c.c. e artt. 112, 115, 116 c.p.c. Le censure miravano, in sostanza, a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e documentali compiuta dal giudice di merito e a sostenere la sussistenza del diritto all'indennizzo assicurativo. Le resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché richiamavano numerosi atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli adeguatamente né indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli e nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazioni di legge, si risolvevano in critica alla motivazione e nella richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività precluse in cassazione. La Corte ha anche rilevato che una parte della censura prospettava, in sostanza, un vizio revocatorio. Conseguentemente, essendo inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come parametro di doglianza, ma la Corte non ne esamina il merito perché i motivi sono inammissibili

  • art. 1905 c.c.

    richiamato come parametro di doglianza relativa alla copertura assicurativa e all'indennizzo, ma non scrutinato nel merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della ripartizione probatoria

  • art. 2728 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni legali, senza esame sostanziale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato come norma sulle presunzioni semplici, senza esame sostanziale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza superare il vaglio di ammissibilità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte rileva che si chiede in realtà una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma le censure sono considerate inammissibili perché tendono a riesaminare il merito

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è formalmente incardinato su violazioni di legge, ma in sostanza propone una critica al fatto e alla prova

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo si ribadisce che, nella formulazione applicabile, il vizio concerne solo l'omesso esame di un fatto decisivo storico, non la mera insufficienza o erroneità della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti e atti del giudizio di merito non è sufficiente: occorre riprodurne il contenuto essenziale e indicarli specificamente, precisando anche dove siano reperibili nei fascicoli; la mancanza di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le censure non possono risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono ammissibili doglianze che mirino soltanto a contestare la sufficienza, logicità o correttezza della motivazione nella valutazione delle prove.
  • Una censura che denunci l'inesistenza di un documento o di un riferimento fattuale nella sentenza, se orientata a correggere l'errore di percezione del giudice, può assumere natura revocatoria e non integra un motivo ordinario di ricorso per cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
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Come è indicizzato

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IstitutiOnere della prova

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