Cassazione Civile, Ordinanza n. 27131/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in appello, della domanda proposta da due procedure fallimentari per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto da una polizza assicurativa a seguito del presunto furto di alcool dal deposito fiscale della società assicurata. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha respinto la pretesa risarcitoria/indennitaria. I fallimenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme sostanziali e processuali: artt. 1218, 1905, 2697, 2728, 2729 c.c. e artt. 112, 115, 116 c.p.c. Le censure miravano, in sostanza, a contestare la valutazione delle risultanze istruttorie e documentali compiuta dal giudice di merito e a sostenere la sussistenza del diritto all'indennizzo assicurativo. Le resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché richiamavano numerosi atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurli adeguatamente né indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli e nel giudizio di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazioni di legge, si risolvevano in critica alla motivazione e nella richiesta di rivalutazione del merito e delle prove, attività precluse in cassazione. La Corte ha anche rilevato che una parte della censura prospettava, in sostanza, un vizio revocatorio. Conseguentemente, essendo inammissibile il ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato come parametro di doglianza, ma la Corte non ne esamina il merito perché i motivi sono inammissibili
art. 1905 c.c.
richiamato come parametro di doglianza relativa alla copertura assicurativa e all'indennizzo, ma non scrutinato nel merito
art. 2697 c.c.
richiamato per contestare l'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito della ripartizione probatoria
art. 2728 c.c.
richiamato come norma sulle presunzioni legali, senza esame sostanziale
art. 2729 c.c.
richiamato come norma sulle presunzioni semplici, senza esame sostanziale
art. 112 c.p.c.
invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza superare il vaglio di ammissibilità
art. 115 c.p.c.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte rileva che si chiede in realtà una rivalutazione del merito
art. 116 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma le censure sono considerate inammissibili perché tendono a riesaminare il merito
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica e la riproduzione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è formalmente incardinato su violazioni di legge, ma in sostanza propone una critica al fatto e alla prova
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo si ribadisce che, nella formulazione applicabile, il vizio concerne solo l'omesso esame di un fatto decisivo storico, non la mera insufficienza o erroneità della motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti e atti del giudizio di merito non è sufficiente: occorre riprodurne il contenuto essenziale e indicarli specificamente, precisando anche dove siano reperibili nei fascicoli; la mancanza di tali indicazioni rende il ricorso inammissibile.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le censure non possono risolversi nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione oggi deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono ammissibili doglianze che mirino soltanto a contestare la sufficienza, logicità o correttezza della motivazione nella valutazione delle prove.
- Una censura che denunci l'inesistenza di un documento o di un riferimento fattuale nella sentenza, se orientata a correggere l'errore di percezione del giudice, può assumere natura revocatoria e non integra un motivo ordinario di ricorso per cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
- rami": ["Contratti", "Assicurazioni", "Processo civile"],"materie": ["Fideiussione", "Risarcimento e indennizzo", "Ricorso per cassazione"],"sottomaterie": [],"istituti_giuridici": ["Onere della prova", "Giudicato"]}**NOTE**: Le field
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