Cassazione Penale, Sentenza n. 40840/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra vari reati e aveva rideterminato la pena applicando l'aumento di continuazione richiamando l'art. 81, comma 4, cod. pen. Il motivo del ricorso è un vizio di violazione di legge: secondo il PG la Corte di appello non ha calcolato correttamente l'aumento per continuazione (da applicarsi quando è stata accertata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4), determinando errori aritmetici nei mesi/giorni di reclusione e nell'importo della multa per i due distinti gruppi di reati.
La decisione
La Corte competente ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il giudice dell'esecuzione non ha rispettato con puntualità la disposizione di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen. e ha perciò annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena correggendo gli errori di calcolo indicati (cioè ricalcolare l'aumento di continuazione in conformità alla norma).
Norme richiamate
art. 81, comma quarto, cod. pen.
art. 81, comma quarto, cod. pen.
La norma prescrive che l'aumento per continuazione non sia inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave se al condannato è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto; va applicata con precisione aritmetica nel calcolo complessivo della pena.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Riguarda la recidiva; la sua applicazione è la condizione che impone il minimo aumentativo previsto dall'art. 81, comma quarto per la continuazione.
Massime di principio
- Quando è accertata la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 4, l'aumento per continuazione deve essere almeno pari a un terzo della pena relativa al reato più grave: il calcolo non può essere approssimativo.
- Il giudice dell'esecuzione (o giudice che ridetermina la pena per continuazione) deve eseguire con cura l'aritmetica di mesi, giorni e importi delle multe, riportando correttamente gli arrotondamenti e le somme; errori di calcolo possono determinare l'annullamento della decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio.
- L'annullamento per errori nella determinazione della pena di continuazione comporta normalmente il rinvio al giudice che deve rideterminare la pena conformemente alla legge (salvo che la Corte non disponga diversamente).
- Il Procuratore generale può proporre ricorso per vizio di legge contro ordinanze del giudice dell'esecuzione quando vi sono palesi violazioni normative nel calcolo della pena.
- In situazioni analoghe è utile indicare nel gravame la determinazione numerica esatta che si ritiene corretta (mesi, giorni, importi), spiegando la metodologia di calcolo applicata all'aumento di un terzo, per facilitare la rettifica da parte del giudice adito.
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