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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12540/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di resistenza. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già formulate in merito alla responsabilità penale e alla asserita insussistenza di una causa di non punibilità, nonché un motivo sulla prescrizione del reato e doglianze sul trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano meramente riproduttivi di questioni già esaminate e disattese in appello, generici quanto alla pena e manifestamente infondati quanto alla prescrizione, anche perché all'imputato era contestata la recidiva reiterata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di merito avesse fornito una motivazione congrua sulla responsabilità per il reato contestato e avesse correttamente esaminato le deduzioni difensive, comprese quelle sulla non punibilità. Ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, osservando che, per effetto della recidiva reiterata contestata, non era decorso né il termine massimo indicato nel provvedimento né quello ordinario. Infine, ha giudicato generiche le doglianze sul trattamento punitivo, poiché la Corte territoriale aveva richiamato correttamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È il parametro correttamente richiamato per la determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ritiene generica la censura quando la sentenza di merito abbia applicato tali criteri.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta e non manifestamente illogica.
  • La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando, in presenza di recidiva reiterata contestata, il termine di prescrizione non è ancora maturato secondo il computo rilevante nel caso concreto.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono generiche se non si confrontano con il richiamo da parte del giudice di merito ai criteri legali di commisurazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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