Cassazione Civile, Ordinanza n. 31870/2025 del 06/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego parziale di interessi su un rimborso di credito IVA richiesto da una società e poi ceduto a una banca. La società aveva presentato domanda di rimborso del credito IVA; l'Agenzia delle Entrate aveva chiesto documentazione integrativa in due momenti diversi. Secondo i ricorrenti, la documentazione richiesta il 17 agosto 2021 era stata consegnata tempestivamente e, comunque, il ritardo non poteva incidere sugli interessi perché riguardava solo una parte esigua e per errore era stata inviata una documentazione relativa all'anno sbagliato. Inoltre, i ricorrenti sostenevano che alcune fatture richieste successivamente erano già nella disponibilità dell'Amministrazione tramite lo SDI, sicché la richiesta sarebbe stata illegittima. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 38-bis d.P.R. 633/1972 e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per avere la Corte tributaria fatto decorrere la sospensione degli interessi dalla consegna dell'ultima documentazione richiesta; 3) omessa pronuncia sulla censura relativa alla illegittimità della richiesta di fatture già in possesso dell'Ufficio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le cinque fatture contestate erano già nella disponibilità dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi e inammissibile il quarto. Ha affermato che, in tema di rimborso IVA, il periodo tra richiesta di documenti e loro consegna non va computato ai fini degli interessi se la consegna supera quindici giorni; nel caso concreto la documentazione richiesta non era stata evasa integralmente, perché mancavano le cinque fatture relative al 2021 richieste il 15 novembre 2021, sicché la decisione di merito era corretta. Ha escluso la motivazione apparente, ritenendo comprensibile la ratio della sentenza d'appello. Ha giudicato infondata la censura sulla proporzionalità, osservando che, data la mole documentale e l'entità del rimborso, la richiesta integrativa non era manifestamente pretestuosa né dilatoria. Ha ritenuto assorbita la questione delle fatture già nello SDI, in coerenza con il decisum, e ha qualificato come inammissibile la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. perché volta a denunciare la mancata valutazione di deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico. Ha inoltre condannato la parte ricorrente alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni"
Nel rimborso IVA gli interessi decorrono dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, ma si sospendono per il periodo compreso tra richiesta e consegna della documentazione quando la consegna avvenga oltre quindici giorni; la sospensione opera a prescindere dal momento in cui la richiesta intervenga nel procedimento.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria impugnata.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per censurare la pretesa motivazione apparente della sentenza impugnata.
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sul ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie.
art. 3, comma 2, Cost.
Invocato dai ricorrenti in relazione al principio di ragionevolezza della disciplina della sospensione degli interessi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia su una domanda/motivo autonomo di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione, non la mancata valutazione di deduzioni difensive.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione si colloca nel procedimento accelerato; la mancata conformazione alla proposta confermata in sentenza rileva ai fini della valutazione di abuso del processo e responsabilità aggravata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicati per la condanna per responsabilità aggravata e al pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della cassa delle ammende, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti connessi al contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA, la sospensione del termine di decorrenza degli interessi opera quando la documentazione richiesta dall'Amministrazione venga consegnata oltre il limite di quindici giorni, e il periodo tra richiesta e consegna non si computa, indipendentemente dal fatto che la richiesta intervenga prima o dopo il novantesimo giorno dalla domanda.
- La valutazione della richiesta documentale ai fini della sospensione degli interessi non è sindacabile in astratto, ma va verificata alla luce del quadro fattuale complessivo: essa può essere censurata solo se manifestamente pretestuosa, dilatoria o irragionevole.
- In presenza di una mole documentale rilevante e di un credito di importo elevato, è ragionevole che l'Amministrazione richieda integrazioni specifiche; spetta al contribuente collaborare diligentemente e verificare correttamente i documenti trasmessi.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la mancata considerazione di deduzioni difensive o argomentazioni giuridiche, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non ricorre quando la questione si consideri assorbita rispetto alla ratio decidendi effettivamente adottata dal giudice di merito.
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