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Sentenza

Sentenza n. 15011/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento - della determinazione dirigenziale n. rep. CQ/622/2024 e n. prot. CQ/46331/2024 del 16/04/2024 emessa da Roma Capitale, Municipio XII, avente ad oggetto: “ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa con ripristino delle opere in totale difformità dal titolo edilizio in conseguenza della realizzazione degli interventi abusivi relativi all'immobile in VIA AMBROGIO TRAVERSARI 79 – Proprietaria responsabile: BARENGHI ANNA – Tecnico incaricato: MARCHETTI FABRIZIO – (art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ii. - art. 16, comma 5 della Legge Regionale Lazio n. 15/2008 e ss. mm.ii.)”, e notificata a mezzo p.e.c. in data 19/04/2024, giusta lettera di trasmissione Prot. RHQEA/22836; - di ogni atto presupposto e conseguenziale, nonché dell’intero procedimento.

Giustizia amministrativa202406977

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000 e ordine di rimozione o demolizione delle opere realizzate in difformità dal progetto relativo all’allaccio alla fognatura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale gli ha contestato, insieme alla proprietaria dell’immobile, la realizzazione abusiva di una conduttura fognaria e di un pozzetto in posizione diversa da quella prevista nel progetto, con attraversamento e modificazione di una porzione di muraglione. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del d.lgs. 222/2016 e degli artt. 16, commi 1, 5 e 17, della l.r. Lazio n. 15/2008, sostenendo che la modifica della conduttura non integrasse una variazione essenziale o una totale difformità e rientrasse nell’edilizia libera quale intervento di manutenzione o adeguamento di un impianto tecnologico esistente. In secondo luogo ha dedotto eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, contestando che il Comune avesse dimostrato il nesso causale tra la conduttura e il crollo del muraglione, che sarebbe invece riconducibile alla vetustà e alla mancata manutenzione. Ha richiamato una precedente sentenza relativa al medesimo complesso murario. In terzo luogo ha denunciato contraddittorietà tra la determinazione impugnata e un successivo provvedimento comunale che aveva imposto ai condomini di nominare un tecnico per accertare le cause del crollo e predisporre gli interventi di messa in sicurezza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l’intervento non consistesse nella semplice posa di una tubazione esterna, ma nell’utilizzo di un preesistente foro di drenaggio per una diversa funzione, nell’attraversamento della muratura e nella realizzazione di opere di rinforzo in calcestruzzo, con modifica permanente dello stato dei luoghi e incidenza sulla struttura del manufatto. Tali opere sono state qualificate come variazione essenziale rispetto al progetto assentito, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), e dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001; trattandosi inoltre di area sottoposta a vincolo idrogeologico, le difformità dal titolo sono state equiparate alla totale difformità. Il Collegio ha escluso sia che la concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico e il nulla osta tecnico di ACEA costituissero titoli edilizi idonei a legittimare le opere effettivamente realizzate, sia che l’intervento potesse rientrare nell’edilizia libera o nella manutenzione ordinaria. Ha quindi ritenuto legittimi l’ordine ripristinatorio e la sanzione pecuniaria. Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione aveva individuato, sulla base del sopralluogo, della documentazione fotografica e della relazione della Protezione civile, uno specifico fattore causale del crollo nella realizzazione difforme dello scarico, inserito nel foro di drenaggio e accompagnato da un pesante rinfianco in calcestruzzo. La precedente sentenza invocata dal ricorrente riguardava fenomeni di degrado diversi e non escludeva la responsabilità derivante da nuovi interventi incidenti sulla struttura. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha escluso ogni contraddizione tra i provvedimenti: quello impugnato reprimeva l’abuso edilizio e ordinava la rimozione delle opere, mentre il successivo provvedimento imponeva ai condomini accertamenti e interventi per la sicurezza del muraglione in ragione degli obblighi manutentivi. L’eventuale concorso di ulteriori cause o responsabilità nel crollo non incide sull’obbligo del responsabile dell’abuso di rimuovere le opere abusive e ripristinare lo stato dei luoghi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in € 2.000 oltre accessori in favore di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001

    mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito

    La modifica dell’intervento assentito, consistente nell’attraversamento della muratura, nell’utilizzo di un foro di drenaggio per una diversa funzione e nella realizzazione di opere strutturali, integra una variazione essenziale.

  • art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    le difformità dal titolo abilitativo riscontrate dalla P.A. che costituiscono variazioni essenziali ai sensi del comma 1, ove realizzate su un immobile ricadente in area vincolata, [...] devono comunque essere considerate eseguite: “in totale difformità dal permesso”

    Le difformità dal titolo edilizio qualificabili come variazioni essenziali, se realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico, sono equiparate alla totale difformità e assoggettate al relativo regime ripristinatorio.

  • art. 3, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti

    La nozione di manutenzione ordinaria non comprende interventi che alterano permanentemente lo stato dei luoghi, incidono sulla struttura muraria o utilizzano un’opera preesistente per una funzione diversa da quella originaria.

  • artt. 16 e 17, commi 1 e 4, l.r. Lazio n. 15/2008

    Costituiscono il quadro regionale applicato al regime sanzionatorio delle opere eseguite in difformità dal titolo, in raccordo con la disciplina statale sulle variazioni essenziali e sulla totale difformità.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Un intervento edilizio che, oltre alla posa o modifica di una tubazione, utilizzi un preesistente foro di drenaggio per una funzione diversa, attraversi una muratura e comporti opere di rinforzo o altra incidenza permanente sulla struttura non può essere qualificato come mera manutenzione ordinaria o attività di edilizia libera.
  • Le difformità dal progetto assentito che modificano le caratteristiche dell’intervento edilizio integrano variazioni essenziali; quando le opere insistono su un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, tali variazioni sono equiparate alla totale difformità dal titolo ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
  • La concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico e il nulla osta tecnico all’allaccio alla fognatura non sostituiscono il titolo edilizio necessario per opere che modificano permanentemente lo stato dei luoghi o incidono sulla struttura di un manufatto.
  • L’ordine di rimozione delle opere abusive è autonomo rispetto all’accertamento delle eventuali ulteriori concause dell’evento dannoso o delle responsabilità manutentive di altri soggetti: il responsabile dell’abuso è tenuto al ripristino anche quando il danno possa dipendere concorrente-mente da fattori diversi.
  • Non sussiste contraddittorietà tra un provvedimento che reprime un abuso edilizio mediante ordine di rimozione e sanzione pecuniaria e un distinto provvedimento che impone ai proprietari o condomini accertamenti e interventi di messa in sicurezza del manufatto, quando i due atti hanno presupposti e finalità differenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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