Cassazione Penale, Sentenza n. 7233/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio che aveva confermato, in parte, la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa a due operazioni distrattive residue: (i) bonifico del 2 aprile 2007 di 14.500 euro in favore della Valnic Malte s.r.l. (società riconducibile a moglie e figlia dell'imputato) contestato come distrazione; (ii) riduzione del credito di 9.070,18 euro del 30 dicembre 2008 a favore della stessa s.r.l. Il ricorrente deduceva violazione di norme della legge fallimentare (art. 216 n.1 e 3 e art. 217 n.1), vizio di motivazione e travisamento della prova, sostenendo che i pagamenti erano giustificati da rapporti di subappalto/commerciali tra la ditta individuale e la s.r.l., che le scritture contabili e la perizia provavano l'assenza di distrazione e che la qualifica di alcune operazioni come bancarotta preferenziale era errata o soggetta a prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici di merito che hanno qualificato il bonifico di 14.500 euro come distrazione, avendo esso determinato il deflusso di risorse dalla ditta individuale in un momento di dissesto e senza prova convincente della destinazione a spese familiari o a regolare rapporto di subappalto. Anche la riduzione del credito di 9.070,18 euro è stata ritenuta distrattiva in quanto realizzata in periodo di decozione, contabilmente imputata a 'spese di famiglia' e idonea a ridurre l'attivo disponibile per i creditori. La Corte ha inoltre ritenuto che non sussista una trasformazione radicale del fatto imputato che possa aver pregiudicato la difesa e ha confermato la correttezza della ricostruzione probatoria operata dal giudice del rinvio. Infine, è stato osservato che i termini di prescrizione non hanno fatto acquisire la non punibilità alla data odierna.
Norme richiamate
Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 216 n. 1 e n. 3
La norma è stata interpretata come presidio della fattispecie di bancarotta patrimoniale per distrazione: qualsiasi atto che determini il distacco ingiustificato di beni o risorse dal patrimonio dell'impresa in dissesto, anche mediante operazioni contabili mascherate, integra il reato quando determina depauperamento a danno della massa creditoria.
Legge fallimentare, art. 217 n. 1
Richiamata nella contestazione della bancarotta patrimoniale; la Corte ha valutato le operazioni in luce della fattispecie complessiva e del momento di decozione.
Legge fallimentare, art. 219 n. 1
Riferita ai criteri di determinazione delle circostanze aggravanti e al quadro probatorio complessivo, senza mutare la qualificazione delle singole operazioni ritenute distrattive.
Codice di procedura penale, artt. 516-522
Richiamati nei motivi di doglianza relativi alla fase istruttoria e alla produzione probatoria; la Corte ha ritenuto non sussistente una violazione tali da incidere sui diritti della difesa.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di cassazione)
Base normativa per le censure in cassazione (vizi di motivazione, travisamento della prova ecc.); la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi ai sensi di questa disposizione.
Codice di procedura penale, art. 611
Norma procedurale richiamata in ordine alla richiesta di trattazione in pubblica udienza; menzionata ma non decisiva sul merito.
Codice civile, art. 2740
Richiamato per il principio del vincolo legale che limita la libertà di disposizione del patrimonio dell'imprenditore in funzione della garanzia dei creditori; la Corte ha sottolineato che lo spostamento di risorse a fini diversi da quelli aziendali integra la fattispecie di bancarotta per distrazione.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 6
Invocata dal ricorrente in rapporto alla correttezza del procedimento e dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistessero violazioni tali da contaminare il giudizio di merito.
Massime di principio
- In caso di fallimento, i pagamenti o i giroconti effettuati in periodi di dissesto sono scrutinati in modo stringente: la mera intestazione contabile a 'spese di famiglia' non esclude la configurabilità della distrazione se la somma effettivamente defluisce dal patrimonio aziendale e non è destinata a funzioni aziendali
- Per qualificare un'operazione come lecita (es. pagamento a subappaltatore o cliente) è necessario che la difesa indichi e provi in modo puntuale la correlazione tra singola operazione e rapporto economico giustificativo; argomentazioni generiche o prove residue non contrastano necessariamente la valutazione del giudice di merito
- L'annullamento per vizio di motivazione e il rinvio consentono al giudice di merito un riesame completo della prova, salvo il divieto di ripetere il percorso logico già censurato: le nuove valutazioni probatorie sono legittime se non manifestamente illogiche
- Per la bancarotta per distrazione il dolo si può ricavare anche dalla divergenza obiettiva degli atti di gestione rispetto alla finalità aziendale: non è necessario provare la volontà specifica di arrecare danno, essendo spesso sufficiente il comportamento che rechi un depauperamento in danno dei creditori
- La trasformazione del fatto imputato in sentenza (mutamento del fatto) è rilevante solo se produce una radicale alterazione dell'oggetto dell'imputazione tale da pregiudicare la difesa; la ricostruzione diversa ma coerente con l'iter istruttorio non configura di per sé il vizio
- La prova contabile e peritale assume valore decisivo: in mancanza di elementi che colleghino chiaramente l'esborso a una prestazione effettiva o a necessità aziendali documentate, il giudice può ritenere la condotta distrattiva
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