Sentenza n. 1120/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dei costituendi RTI dai Lotti 1 e 2 di una procedura aperta per accordi quadro relativi a servizi informatici, disposta per tardivo riscontro al soccorso istruttorio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con due ricorsi riuniti, gli atti con cui la Regione Sardegna ha escluso i costituendi RTI dai Lotti 1 e 2 di una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante aveva richiesto, mediante soccorso istruttorio, la produzione della procura relativa al sottoscrittore della mandataria, la regolarizzazione della domanda di partecipazione della mandante S.O.So.R. quanto alle misure di self-cleaning e la trasmissione di DGUE corretti e riferiti ai rispettivi lotti, assegnando un termine di sette giorni. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e divieto di aggravamento, sostenendo che le dichiarazioni contenute nel DGUE rendevano superflua la compilazione del punto 4 della domanda di partecipazione e che la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare prevalenti tali dichiarazioni senza attivare il soccorso istruttorio; 2) illegittimità del soccorso istruttorio relativo all'inversione dei DGUE tra i Lotti 1 e 2, assumendo che la piattaforma non consentisse una chiara distinzione della documentazione amministrativa e che la Regione avrebbe dovuto ricondurre autonomamente ciascun DGUE al lotto corretto; 3) illegittimità del termine di sette giorni previsto dal disciplinare e assegnato per la regolarizzazione, ritenuto sproporzionato anche in relazione alla durata complessiva della procedura. La Regione ha eccepito la tardività dei ricorsi e ne ha contestato la fondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e ha prescisso dall'esame dell'eccezione di irricevibilità, ritenendo i ricorsi infondati nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché la domanda di partecipazione della mandante barrava il punto relativo alle misure di self-cleaning, mentre il DGUE dichiarava l'adozione di tali misure: si trattava quindi di una contraddizione documentale che la stazione appaltante non poteva correggere autonomamente, ma che imponeva l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023. Il DGUE non poteva essere considerato automaticamente prevalente e le dichiarazioni rese in altra gara non erano rilevanti. Anche il motivo relativo all'inversione dei DGUE è stato respinto: i Lotti 1 e 2 riguardavano due RTI diversi, sicché la documentazione doveva essere riferita distintamente alle rispettive offerte; la stazione appaltante non era tenuta a ricostruire autonomamente l'imputazione dei documenti, ma il concorrente doveva regolarizzarli mediante soccorso istruttorio. Il terzo motivo è stato respinto perché il termine di sette giorni rientrava nella forbice legislativa da cinque a dieci giorni prevista dall'art. 101, comma 1, del d.lgs. 36/2023. La predeterminazione del termine nella lex specialis costituisce esercizio di valutazione non sindacabile salvo manifesta illogicità; il termine assegnato per il soccorso istruttorio ha natura perentoria e richiede sia la predisposizione sia la rituale trasmissione della documentazione nei modi e nei termini prescritti. Poiché la ricorrente aveva trasmesso la documentazione oltre la scadenza, l'esclusione è stata ritenuta legittima. I ricorsi sono stati definitivamente rigettati, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione dei giudizi con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 120 c.p.a.
previo avviso alle parti ex artt. 60 e 120 c.p.a.
Richiamato per la trattazione camerale della controversia in materia di gara.
art. 71 d.lgs. 36/2023
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023
Individua la procedura di gara aperta cui la ricorrente aveva partecipato.
art. 90, comma 1, d.lgs. 36/2023
comunicazione di esclusione ex art. 90, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione dell'esclusione dalla gara.
art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
una vicenda riconducibile a quanto previsto dall’art. 95, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla vicenda dichiarata dalla mandante e alle misure di self-cleaning.
art. 98 d.lgs. 36/2023
in relazione all’illecito professionale ex art. 98 menzionato nel DGUE
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla vicenda di illecito professionale indicata nel DGUE.
art. 101, comma 1, d.lgs. 36/2023
sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente
Il soccorso istruttorio è doveroso per sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda, del DGUE e degli altri documenti amministrativi, quando non sia incerta l'identità del concorrente. Il termine deve essere compreso tra cinque e dieci giorni e ha natura perentoria.
art. 108, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 2, lett. c) del D.lgs. 36/2023
Individua il criterio di aggiudicazione della procedura, senza costituire oggetto della specifica decisione.
Massime di principio
- Quando la domanda di partecipazione e il DGUE contengono dichiarazioni contraddittorie circa l'adozione di misure di self-cleaning, la stazione appaltante non può autonomamente scegliere quale dichiarazione considerare prevalente né correggere d'ufficio la documentazione; deve attivare il soccorso istruttorio per consentire al concorrente di chiarire e regolarizzare la propria posizione.
- Il soccorso istruttorio è utilizzabile per sanare omissioni, inesattezze e irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, purché non riguardi la modifica dell'offerta tecnica o economica e non renda incerta l'identità del concorrente.
- La stazione appaltante non è gravata da un obbligo di ricostruzione documentale più intenso della diligenza esigibile dal concorrente nella predisposizione e nel caricamento della documentazione di gara; quando la documentazione è riferita erroneamente a un lotto o a un'offerta diversa, il concorrente deve regolarizzarla mediante soccorso istruttorio.
- Il termine assegnato per il soccorso istruttorio, purché compreso tra cinque e dieci giorni, rientra nella valutazione della stazione appaltante ed è sindacabile solo per manifesta illogicità; la sua predeterminazione nella lex specialis è legittima se rispettosa dei limiti legislativi e dei canoni di congruità e ragionevolezza.
- Il termine per adempiere al soccorso istruttorio ha natura perentoria: non è sufficiente che il concorrente possieda sostanzialmente la documentazione o che l'abbia predisposta entro la scadenza, essendo necessaria la rituale produzione nei modi e nei termini prescritti dalla stazione appaltante.
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