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Sentenza

Sentenza del 03/02/2022 n. 3302 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia impugna la sentenza di appello che aveva confermato la decisione della CTP di Imperia, la quale aveva accolto il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento (IVA e imposte dirette) ritenendo inesistente la relata di notifica e, quindi, la notificazione. La contribuente aveva eccepito vizi propri della cartella e in particolare la mancanza dell'originale della relata. Equitalia deduce vizi di motivazione della CTR e sostiene che, anche in presenza di vizi, la tempestiva impugnazione della cartella sana la nullità della notificazione (richiamando il principio di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia. Ha ritenuto applicabile il principio (Sez. U. 20/07/2016 n.14916) che distingue l'inesistenza dalla mera nullità della notificazione: l'inesistenza è solo quando manca totalmente l'atto o gli elementi essenziali che la rendono riconoscibile come notificazione. Nel caso di specie la notificazione non può considerarsi inesistente perché esistono elementi che dimostrano l'esito positivo della notifica (la cartella era stata tempestivamente impugnata e allegata al ricorso). Eventuali vizi devono essere qualificati come nullità e sono sanati dalla tempestiva impugnazione della cartella. Pertanto la sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale per la Liguria in diversa composizione; la Corte ha inoltre deciso in via preliminare sull'inammissibilità della memoria depositata da un nuovo ente non munito di procura e sul rigetto della domanda di estinzione del processo per mancato deposito della domanda di definizione agevolata nei termini.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3

    Richiamato come base per i motivi di cassazione: n.5 per vizio di motivazione (insufficienza/contraddittorietà) e n.3 per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; utilizzato per censurare la valutazione della CTR sulla relata e sulla prova della notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Riferito al principio di sanatoria degli atti nulli per raggiungimento dello scopo; la Corte lo applica per affermare che la tempestiva impugnazione dell'atto notificato può sanare la nullità della notificazione.

  • artt. 2700 e 2719 c.c.

    Richiamati in relazione alla natura di atto pubblico e agli strumenti di prova: la CTR aveva fondato parte della decisione sulla mancata produzione dell'originale della relata e sulle difficoltà probatorie, ma la Cassazione ha ritenuto che ciò non comporti automaticamente inesistenza della notificazione se sussistono altri elementi idonei a provare l'esito positivo.

  • D.L. n. 119/2018, art. 6

    Norma richiamata in sede preliminare circa la sospensione del processo in caso di istanza di definizione agevolata; la Corte ha ritenuto inammissibile la declaratoria di estinzione perché la contribuente non aveva depositato la domanda e il versamento nei termini, perciò la sospensione non è proseguita.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra inesistenza della notificazione (mancanza totale dell'atto o degli elementi essenziali) e mera nullità: la prima è più grave e non sanabile, la seconda può essere sanata nelle condizioni previste dalla legge.
  • La tempestiva impugnazione dell'atto notificato e l'allegazione dello stesso in giudizio possono sanare difetti di notificazione qualificabili come nullità, rendendo inefficace la censura basata solo sulla mancata produzione dell'originale della relata.
  • La mancata produzione dell'originale della relata può rendere più difficile provare l'autenticità e può giustificare ulteriori accertamenti, ma non determina automaticamente l'esistenza di una notificazione inesistente quando vi sono elementi che dimostrano l'esito della notifica (es. ricorso tempestivo con allegato l'atto).
  • Se il notificante dichiara una copia conforme all'originale, il giudice deve valutare nel merito se gli elementi probatori complessivi escludono l'inesistenza; la mera somiglianza o differenze di firme/sigle non impongono in sé la qualificazione di inesistenza.
  • Nel giudizio di legittimità va verificata l'ammissibilità delle memorie e delle costiture a seconda della procura alle liti: eventuali mutate condizioni istituzionali (es. subentro di un nuovo ente) non interrompono automaticamente il processo né autorizzano pratiche non formalmente costituite.
  • Per ottenere la sospensione del processo per definizione agevolata occorre rispettare i termini e depositare la domanda e i pagamenti richiesti; l'assenza di tali adempimenti comporta la decadenza della sospensione.

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