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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40512/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti colpevoli di plurimi tentativi di truffa. Con un atto unico il difensore ha dedotto: 1) errata applicazione della normativa sul tentativo (art. 56 c.p.), sostenendo che le condotte si erano limitate ad offerte/contatti preliminari e non erano mai giunte oltre la fase negoziale, quindi mancavano gli atti idonei ed iniziativi sufficienti per configurare il tentativo; 2) motivazione illogica quanto alla responsabilità di Di Pinto, prospettando l'assenza di prove che dimostrassero il suo coinvolgimento o la sua conoscenza del contenuto delle trattative, visto che il Buonavolta non si sarebbe avvicinato all'auto dove erano i falsi involucri.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha richiamato gli elementi di fatto non contestati: comportamento seriale del Buonavolta che si avvicinava a più persone offrendo iPhone a prezzo molto vantaggioso, il rinvenimento di telefoni veri e di numerose pochette/confezioni di caffè e piastrelle (confezioni manipolate) nella sua disponibilità e a bordo dell'auto di Di Pinto, e le dichiarazioni delle persone contattate. Ha ritenuto che gli atti realizzati superassero la mera fase preparatoria e che gli artifici fossero idonei, ex ante, a ingannare le vittime, configurando il tentativo di truffa. Ha inoltre condiviso la valutazione della responsabilità concorrente di Di Pinto, quale supporto logistico, desumibile dal materiale rinvenuto sull'auto e dalla condotta coordinata. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di 3.000 euro ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Circostanza aggravante inizialmente contestata ed esclusa in sede di appello; citata per inquadrare la valutazione delle aggravanti, ma la Corte di cassazione non ha ritenuto necessario riformare quanto alla esclusione operata in appello.

  • art. 99 c.p., comma 4 (recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale)

    Applicata al Buonavolta per valutare la recidiva aggravante riconosciuta in merito alla sua posizione personale.

  • art. 99 c.p., comma 2 (recidiva specifica infraquinquennale)

    Applicata al Di Pinto per la recidiva specifica infraquinquennale riconosciuta in sentenza di merito.

  • art. 56 c.p. (tentativo)

    Interpretato nel senso che il tentativo si configura non solo con atti esecutivi pienamente conclusivi ma anche con atti che, pur apparendo preparatori, dimostrino che l'agente ha iniziato l'esecuzione in modo da rendere altamente probabile il conseguimento del risultato criminoso, salvo eventi esterni indipendenti. La Corte ha ritenuto superata la fase meramente preparatoria per via dei contatti seriali e degli strumenti/materiali pronti per l'uso.

  • art. 606 c.p.p., lett. b) e e)

    Richiamati come criteri di censura dei motivi di ricorso (lett. b) errori di diritto; lett. e) motivazione illogica). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e la motivazione delle sentenze di merito logica e congrua, respingendo le censure.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che autorizza la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso ritenuto gravemente infondato o con profili di colpa; operata la condanna di 3.000 euro per ciascun ricorrente alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il reato tentato può essere configurato anche quando gli atti siano, in apparenza, prossimi alla mera preparazione, purché gli atti compiuti dimostrino che l'autore ha iniziato l'esecuzione in modo da rendere concreta e significativa la probabilità di conseguire il risultato criminoso; rileva la valutazione ex ante dell'idoneità degli artifici a ingannare la vittima.
  • La presenza di materiale pronto all'uso (es. confezioni ingannevoli, numerosi involucri, strumenti ripetuti) e la condotta seriale dell'agente sono elementi forti per qualificare la condotta come tentativo e per dedurre la partecipazione coordinata di più soggetti.
  • La responsabilità dell'eventuale concorrente può essere desunta da elementi indiretti concordanti (posizione e comportamento durante l'azione, materiale rinvenuto sul veicolo, funzione di supporto logistico), anche in assenza di prova di uno scambio materiale tra i coconspiratori al momento dell'offerta.
  • La rinuncia delle vittime alla compravendita per sospetto o per intervento esterno non esclude il tentativo quando gli artifici e l'azione erano già idonei a realizzare il frode e gli imputati avevano iniziato l'esecuzione.
  • In sede di Cassazione, i ricorsi privi di profili di fondatezza giuridica o di contestazione efficace della motivazione di merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto le censure devono essere ben fondate e precise.

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