Cassazione Civile, Sentenza n. 16958/2021 del 16/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento relativa a recupero a tassazione di parte di un credito IVA (anno 2007) emessa dopo controllo automatizzato ex art. 54-bis DPR n. 633/1972. Alla data della dichiarazione di fallimento la società vantava un credito IVA di euro 62.950,00; parte di tale credito (euro 41.968,00) era stato utilizzato dal fallito, dopo la dichiarazione di fallimento e all'insaputa del curatore, in compensazione con debiti ante fallimento; successivamente il curatore aveva impiegato il medesimo credito per altri versamenti d'imposta. Questione centrale: efficacia/inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (art. 44 L. fall.) e rilevanza rispetto a ritenute operate dal datore di lavoro e versate all'Erario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso del fallimento, ritenendo applicabile l'art. 44 L. fall. agli atti dispositivi del fallito compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, ivi compresi gli utilizzi in compensazione di crediti tributari. La Corte ha superato il precedente orientamento (Cass. n. 4957/2000) che escludeva l'applicazione dell'art. 44 in relazione alle somme trattenute come ritenute IRPEF e versate all'Erario; ha affermato che la dichiarazione di fallimento produce lo spossessamento del patrimonio (art. 42) e l'inefficacia degli atti dispositivi del fallito rispetto ai creditori. Avendo il fallito utilizzato il credito dopo la dichiarazione di fallimento, tale atto è inefficace e il credito resta nella massa attiva; la cartella di pagamento impugnata è stata annullata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 44 legge fallimentare
"pagamenti eseguiti dal fallito"
La Corte interpreta l'art. 44 in senso ampio: gli atti e i pagamenti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori; la norma colpisce ogni atto estintivo o dispositivo che incida sulla consistenza patrimoniale acquisita al fallimento, ivi comprese compensazioni e pagamenti tributari eseguiti dal fallito.
art. 42 legge fallimentare
"La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento"
La sentenza di fallimento determina lo spossessamento: il fallito perde la disponibilità e l'amministrazione dei beni, che passano al curatore; ne consegue il divieto per il fallito di compiere atti dispositivi rilevanti per la massa.
d.P.R. n. 633/1972 art. 54-bis
Norma di procedimento utilizzata dall'Amministrazione per il controllo automatizzato che ha determinato l'emissione della cartella di pagamento relativa al recupero della parte tassabile del credito IVA; non ostacola l'applicazione dell'art. 44 L. fall. se il credito è stato oggetto di uso dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.
d.P.R. n. 602/1973 art. 3 e d.P.R. n. 600/1973 art. 23
Norme che regolano il versamento delle ritenute operate dal sostituto d'imposta. Pur essendo le ritenute operate in nome e per conto dei lavoratori, la Corte ritiene che le somme facenti parte del patrimonio del fallito siano soggette allo spossessamento e all'inefficacia degli atti dispositivi compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, superando l'eccezione che le escludeva dall'ambito di applicazione dell'art. 44.
Cass. n. 4957/2000 (pronuncia precedente)
"L'art. 44, primo comma della legge fallimentare ... non si riveli applicabile rispetto alle somme che il datore di lavoro devolva all'esattore delle imposte ... dopo averle trattenute a titolo di acconto Irpef"
La Corte segnala e supera questo precedente: mentre la pronuncia del 2000 escludeva l'applicazione dell'art. 44 alle somme versate all'esattore da sostituti d'imposta, la Corte attuale afferma che tali somme, quando incidono sulla massa, rientrano nell'ambito dello spossessamento e dell'inefficacia degli atti compiuti dal fallito.
Massime di principio
- Dichiarazione di fallimento (art. 42) spoglia il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei beni: solo il curatore può legittimamente compiere operazioni che incidano sulla massa attiva.
- Gli atti dispositivi o estintivi compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci verso i creditori (art. 44), comprese compensazioni di crediti tributari effettuate dal fallito.
- Anche somme trattenute come ritenute (sostituto d'imposta) possono rientrare nella massa e sono soggette all'inefficacia degli atti compiuti dal fallito; la precedente eccezione va valutata con cautela e può essere superata.
- In caso di doppio utilizzo dello stesso credito (da parte del fallito e poi del curatore), prevale il principio di inefficacia dell'atto del fallito se compiuto dopo la declaratoria di fallimento; il curatore ha la titolarità dell'amministrazione della massa.
- Le Amministrazioni finanziarie devono mirare alla notifica e al coinvolgimento del curatore nelle procedure che riguardano crediti o debiti riferibili al fallito; incertezza o omissioni possono portare all'annullamento di atti esattoriali.
- Nella pratica: verificare sempre la data di dichiarazione di fallimento rispetto all'operazione impugnata; controllare chi ha effettuato la compensazione/versamento e se il curatore è stato informato/coinvolto; in caso di pagamento post-dichiarazione da parte del fallito, considerare azioni per ottenere restituzione o insinuazione del credito al passivo.
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