Cassazione Penale, Sentenza n. 34024/2022 del 15/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Crimi impugnava la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per danneggiamento con pericolo d'incendio (9 mesi di reclusione), lamentando che in appello la Corte di Palermo aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi. In cassazione ha denunciato violazione di norme processuali e vizio di motivazione, sostenendo che l'appello conteneva contestazioni sufficientemente specifiche relative all'attendibilità della persona offesa (Gennaro), collegata a preesistenti contrasti per l'occupazione di un alloggio popolare, circostanza che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione probatoria delle sue dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'onere di specificità dei motivi d'appello deve essere valutato in rapporto alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato e che, nel caso concreto, l'appellante aveva indicato un profilo fattuale determinato (i dissapori preesistenti con la persona offesa) idoneo a mettere in discussione la credibilità della testimonianza. Perciò la sentenza della Corte d'appello è stata annullata e la causa rimessa ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per un nuovo giudizio; alla stessa Corte d'appello è demandata la regolamentazione delle spese relative all'azione civile. Il Procuratore generale e la parte civile avevano chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma la Cassazione non ha condiviso tali richieste.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo, a pena di inammissibilità, che l'atto di impugnazione contenga l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta; la Corte interpreta questo onere in rapporto alla specificità delle ragioni espresse nel provvedimento impugnato.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Dispone che l'impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581; funge da sanzione procedurale correlata all'omesso adempimento dell'onere di specificazione.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 e altri precedenti)
«L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».
Affermato il principio secondo cui l'onere di specificità è proporzionale alla specificità del provvedimento impugnato: se il giudice di merito ha esposto con chiarezza e dettaglio le ragioni della decisione, l'impugnante deve articolare rilievi altrettanto specifici; tuttavia una critica ben individuata su un profilo fattuale concreto può essere considerata sufficientemente specifica.
Massime di principio
- L'appello (e, per analogia, il ricorso in cassazione) è inammissibile se mancano motivi specifici: l'impugnante deve indicare chiaramente quali ragioni di fatto o di diritto contesta e perché.
- L'onere di specificità è relativo: va valutato in rapporto alla chiarezza e alla dettaglio con cui il giudice di merito ha esposto le proprie ragioni; più il provvedimento è dettagliato, più occorrerà specificità nell'impugnazione.
- Quando si contesta la credibilità di una persona offesa costituita parte civile, è necessario indicare profili fattuali concreti (es. preesistenti dissapori, interessi economici, contraddizioni) e spiegare come essi possano aver inciso sulle dichiarazioni; una contestazione generica non basta.
- La Corte di cassazione può annullare la declaratoria di inammissibilità dell'appello se ritiene che l'impugnazione abbia effettivamente individuato un profilo critico sufficientemente specifico, e può rinviare per un nuovo esame di merito.
- Le richieste formulate dal Procuratore generale o dalla parte civile in sede di trattazione scritta non vincolano la Cassazione, che valuta autonomamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso.
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