Cassazione Penale, Sentenza n. 36075/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze dichiarò inammissibile l'istanza di Durra Izmir per la concessione di misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare) per mancata indicazione del domicilio, obbligo previsto dall'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente impugnò per cassazione sostenendo che il domicilio fosse comunque noto processualmente (menzionato nell'istanza originaria e nella nomina difensiva) e che quindi il decreto fosse illegittimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'obbligo di indicare o eleggere il domicilio nell'istanza sia sostanziale e non meramente formale: la sua assenza rende l'istanza inammissibile perché impedisce la verifica concreta della condizione anagrafica e della idoneità del percorso rieducativo. Pertanto il decreto di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161.
La Corte interpreta la norma come requisito sostanziale per la ammissibilità dell'istanza: l'indicazione/eleggibilità del domicilio è funzionale alla verifica della condizione anagrafica e alla valutazione prognostica e rieducativa necessaria per concedere misure alternative.
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiamato per la finalità rieducativa delle misure alternative: l'indicazione del domicilio contribuisce al controllo e al percorso rieducativo previsto dalla Costituzione.
art. 161, cod. proc. pen. (richiamato)
Rilevato come disciplina compatibile da applicare in via sussidiaria per la comunicazione ed eventuali effetti dell'indicazione del domicilio.
Massime di principio
- L'indicazione o l'elezione del domicilio nell'istanza per le misure alternative è un requisito sostanziale: la sua mancata indicazione rende l'istanza inammissibile a pena.
- Il fatto che il domicilio sia "noto" processualmente non sostituisce l'obbligo formale e sostanziale di dichiararlo/eleggerlo nell'atto di domanda: bisogna comunque indicarlo esplicitamente.
- La norma mira a consentire una verifica concreta della condizione anagrafica e della idoneità del percorso rieducativo; pertanto l'istanza deve dimostrare sin dall'origine la diligenza del richiedente nel fornire le informazioni richieste.
- In situazioni simili, il richiedente deve corredare l'istanza con l'indicazione del domicilio e, se possibile, con elementi probatori sulla idoneità dell'ambiente domiciliare e sul progetto trattamentale; eventuali cambi di domicilio devono essere comunicati tempestivamente.
- Se il requisito manca, l'unica strada pratica è presentare una nuova istanza conforme (o integrare l'istanza se la legge/giurisprudenza lo consente); non è efficace sostenere che il domicilio "risulti dagli atti" senza la dichiarazione/espressa elezione prevista dall'art. 677, co. 2-bis.
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