Sentenza n. 3030/2026 - Milano, Sezione 3
Per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1907/2025, depositata in data 17.05.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1907/2025, recante condanna alla messa a disposizione della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024 e al pagamento di euro 1.002,85 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e ritualmente notificata, che aveva accertato il suo diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2023/2024, per l'importo di euro 500,00, e aveva condannato il Ministero sia a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, sia a pagare euro 1.002,85 oltre accessori di legge. Il ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito la pronuncia e non aveva effettuato neppure pagamenti parziali. L'azione di ottemperanza non comprendeva le spese di lite liquidate dal giudice ordinario, in quanto distratte in favore dei difensori e non oggetto della domanda proposta in questo giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento delle somme dovute alle amministrazioni pubbliche. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l'assenza di pagamenti, anche parziali; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito nell'an o nel quantum né aveva fornito indicazioni sull'esecuzione. Il Ministero è stato quindi onerato di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il termine dilatorio per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima di poter pretendere coattivamente l'adempimento in sede di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
L'azione di ottemperanza consente di accertare l'inottemperanza a un giudicato e di imporre all'amministrazione gli adempimenti necessari alla sua esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza di condanna passata in giudicato e ritualmente notificata non viene eseguita dall'amministrazione, e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il creditore può ottenere in sede di ottemperanza l'accertamento dell'inottemperanza e l'ordine di pagamento.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni del creditore sull'assenza di pagamenti, consente di ritenere non contestato il credito nell'an e nel quantum.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia, ponendo a carico dell'amministrazione inadempiente le spese dell'intervento commissariale.
- L'oggetto dell'ottemperanza è delimitato dal titolo giudiziale e dalla domanda proposta: le spese di lite distratte in favore dei difensori non sono comprese se l'azione esecutiva non è stata esperita anche con riferimento a esse.
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