Cassazione Civile, Ordinanza n. 35109/2024 del 30/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore addetto presso un'area di servizio, con mansioni di operaio multiservizi comprensive anche della gestione della cassa e dell'incasso dei corrispettivi, impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per presunte irregolarità nella battitura degli scontrini: omessa registrazione di vendite pagate in contanti e registrazione di importi inferiori a quelli effettivamente incassati. La corte d'appello, in sede di reclamo ex L. n. 92/2012, aveva confermato il rigetto della domanda. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i testi-investigatori non sarebbero stati dipendenti o delegati della società incaricata delle investigazioni e che ciò avrebbe inficiato la valutazione dei rapporti investigativi; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e agli artt. 244 e 253 c.p.c., per avere il giudice ammesso e valorizzato testimonianze asseritamente non coerenti con i capitoli di prova e per non avere chiarito le risposte dei testi; 3) violazione del c.c.n.l. applicabile e omesso esame del fatto che il lavoratore svolgesse attività di cassa senza percepire la relativa indennità, circostanza che, secondo il ricorrente, escluderebbe o attenuerebbe la giusta causa e renderebbe sproporzionata la sanzione espulsiva, anche perché la condotta non sarebbe espressamente prevista nel codice disciplinare tra quelle punite con il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la circostanza relativa al rapporto tra gli investigatori e la società di investigazioni era priva di decisività rispetto all'accertamento delle condotte contestate, fondato sulla valutazione complessiva del materiale probatorio; ha inoltre precisato che non sono fatti, ai fini dell'art. 360 n. 5 c.p.c., le deduzioni difensive. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente non aveva trascritto i capitoli di prova né il contenuto dei verbali testimoniali, impedendo il controllo di legittimità. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile o improcedibile per mancata produzione e trascrizione integrale del contratto collettivo, oltre che infondato nel merito: la mancata percezione dell'indennità di cassa non escludeva il rilievo disciplinare delle condotte, in quanto il dovere di corretta gestione della cassa discendeva dalla natura delle mansioni e dall'affidamento datoriale; inoltre, l'assenza di una previsione espressa nel codice disciplinare non impediva l'applicazione della clausola generale dell'art. 2119 c.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo; non sono censurabili come tali le mere argomentazioni difensive.
art. 115 c.p.c.
La censura di violazione della regola di valutazione delle prove non è ammissibile se non si indica specificamente quale regola sia stata violata e in che modo.
art. 116 c.p.c.
La valutazione del materiale probatorio è affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo errori di diritto o motivazione radicalmente viziata.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 244 c.p.c.
La doglianza sul mancato chiarimento dei testi è stata ritenuta non scrutinabile per difetto di specificità del ricorso.
art. 253 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di esame e chiarimenti ai testimoni; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 2119 c.c.
La giusta causa di licenziamento è sorretta dalla clausola generale che consente di sanzionare anche condotte non tipizzate nel codice disciplinare, se idonee a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
L. n. 92/2012
Il giudizio di reclamo ex lege Fornero è il contesto processuale nel quale la corte d'appello ha riesaminato la vicenda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è necessario che il fatto storico asseritamente trascurato sia decisivo e realmente oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di tesi difensive o di deduzioni argomentative.
- La valutazione delle prove testimoniali e documentali, nonché l'apprezzamento della credibilità e attendibilità delle fonti di prova, spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti rigorosi del vizio motivazionale o della violazione di specifiche regole di diritto.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendo gli atti e i documenti rilevanti e indicando la loro precisa collocazione processuale; in difetto, le censure che dipendono da tali atti sono inammissibili.
- In materia disciplinare, la proporzionalità tra addebito e licenziamento è valutazione riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione mancante, logicamente inconciliabile, manifestamente incomprensibile o fondata sull'omesso esame di un fatto decisivo.
- La giusta causa di licenziamento può essere integrata anche da condotte non espressamente tipizzate dal codice disciplinare quando, per la loro gravità e per la natura delle mansioni svolte, siano idonee a ledere il vincolo fiduciario e a compromettere l'affidamento datoriale.
- La mancata percezione di un'indennità collegata a determinate mansioni non esclude, di per sé, il dovere di diligenza connesso alla concreta attività svolta né impedisce di valutare la gravità disciplinare di condotte lesive nella gestione di beni o denaro affidati al lavoratore.
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