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Sentenza

Sentenza n. 9563/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento dei seguenti atti: A) Decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022; B) Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022; C) “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022.

Giustizia amministrativa202303119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto interministeriale sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, decreto ministeriale recante le linee guida sul ripiano e relativa intesa in Conferenza Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali e regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato gli atti statali e l'intesa mediante i quali sono stati definiti i tetti di spesa regionali per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso il meccanismo del payback. Ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti la materia, sia a vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha quindi dichiarato, con memoria del 18 marzo 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso, avendo versato alla Regione Toscana la quota prevista dalla novella legislativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il versamento della quota del 25 per cento previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, effettuato dalla ricorrente, ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione degli atti relativi al payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018. In applicazione del principio dispositivo, il Collegio ha preso atto della dichiarazione della parte e ha omesso ogni valutazione sul merito delle censure, comprese quelle relative alla legittimità delle norme primarie e ai vizi propri degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]

    La disposizione ha previsto una definizione legislativa degli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018, stabilendo che il versamento della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale fonte degli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici e della disciplina del payback per gli anni oggetto della controversia.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    È richiamato quale base dei provvedimenti regionali e provinciali recanti gli importi dovuti dalle aziende fornitrici.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    È richiamato dall'art. 7, comma 1, d.l. 95/2025 tra le disposizioni relative agli obblighi delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una sopravvenienza normativa elimina l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione e questi dichiara tale sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in applicazione del principio dispositivo.
  • La sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di esaminare nel merito le censure dedotte, comprese quelle riguardanti la legittimità delle norme primarie presupposte e i vizi propri degli atti impugnati.
  • La definizione legislativa degli obblighi di payback relativi a un determinato periodo, subordinata al versamento di una quota ridotta degli importi dovuti, può determinare l'estinzione dell'obbligazione e il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dei giudizi aventi a oggetto gli atti applicativi di tali obblighi.
  • In caso di declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere integralmente compensate, in particolare quando la decisione in rito e la complessità della materia lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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