Risoluzione n. 127 del 25/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce diversi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi, per varie imposte sostitutive e ordinarie relative al riallineamento e alla rivalutazione di divergenze IAS/IFRS, operazioni straordinarie e rivalutazione degli immobili. Fornisce inoltre le istruzioni di compilazione della sezione Erario e, per i codici di rivalutazione immobili, le regole sulla rateazione.
Istituzione di codici tributo F24 per contribuenti minimi, riallineamenti IAS/IFRS e rivalutazione immobili
Istituzione di codici tributo per imposte sostitutive e riallineamenti fiscali
La risoluzione individua una serie di codici tributo da utilizzare nel modello F24 per consentire il versamento di imposte sostitutive, imposte ordinarie e l’eventuale compensazione di eccedenze. I codici riguardano il regime dei contribuenti minimi, il riallineamento delle divergenze IAS/IFRS, alcune operazioni straordinarie e la rivalutazione dei beni immobili.
Regime dei contribuenti minimi
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 96 a 117, disciplina un regime fiscale semplificato e agevolato per le attività d’impresa, artistiche o professionali riconducibili alla nozione di attività “minima”. Il comma 105 prevede un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento sul reddito determinato ai sensi del comma 104. In attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 gennaio 2008, le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano acconti dell’imposta sostitutiva, mentre l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Viene quindi istituito il codice tributo:
1800– "Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007".
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili IAS/IFRS
L’articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, disciplina il riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili secondo specifiche modalità. Il comma 1 richiama le modifiche alla disciplina IRES per i soggetti IAS adopter e precisa che restano assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali relativi a operazioni pregresse diversamente qualificate, classificate, valutate o imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; lo stesso criterio vale ai fini IRAP.
Riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS
Il comma 2 consente il riallineamento, ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali, delle divergenze esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Il comma 3 individua le divergenze per le quali il riallineamento può essere richiesto distintamente. Il comma 4 prevede che il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), possa essere effettuato sulla totalità delle differenze positive e negative, mediante opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; se la somma algebrica è positiva, essa è tassata con aliquota ordinaria ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo. Il versamento avviene in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte relative a tale esercizio. Viene istituito il codice tributo:
1817– "Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 4, D.L. 185/2008".
Riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS
Il comma 5 consente il riallineamento, sempre mediante opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Ciascun saldo è assoggettato a imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali con aliquota del 16 per cento; il saldo negativo non è deducibile. Il versamento è in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte relative al medesimo esercizio. Viene istituito il codice tributo:
1818– "Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, c. 5, D.L. 185/2008".
Riallineamento di altre divergenze IAS/IFRS
Il comma 7 prevede il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b), mediante opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007; per le divergenze derivanti dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2005, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 81, commi 21, 23 e 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il versamento avviene in unica soluzione entro il termine del saldo. Vengono istituiti i codici tributo:
1819– "Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)";1820– "Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D.Lgs. n. 38/2005)".
Operazioni straordinarie e maggiori valori di attività immateriali o altre attività
Il comma 10 dell’articolo 15 consente, in deroga alla disciplina ordinaria richiamata, di assoggettare all’imposta sostitutiva del 16 per cento, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio ad avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali. Il versamento va eseguito in unica soluzione entro il termine del saldo delle imposte relative all’esercizio in cui l’operazione è stata posta in essere; i maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale l’imposta è versata. Viene istituito il codice tributo:
1821– "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali".
Il comma 11 estende la disciplina anche al riallineamento dei valori fiscali rispetto a maggiori valori attribuiti in bilancio ad attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. In tal caso, i maggiori valori sono tassati con aliquota ordinaria ed eventuali maggiorazioni, rispettivamente, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo, con versamento in unica soluzione. Se i maggiori valori riguardano crediti, si applica l’imposta sostitutiva del comma 10 nella misura del 20 per cento. Vengono istituiti i codici tributo:
1822– "Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività";1823– "Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti".
Rivalutazione dei beni immobili delle imprese non IAS adopter
I commi da 16 a 23 dell’articolo 15 disciplinano la rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Possono rivalutare i beni immobili, esclusi aree fabbricabili e immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. La rivalutazione:
- deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
- deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
- deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa;
- distingue tra immobili ammortizzabili e non ammortizzabili come due categorie omogenee separate.
Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al decreto, che costituisce riserva in sospensione d’imposta. Il comma 19 consente l’affrancamento del saldo attivo con imposta sostitutiva nella misura del 10 per cento. Il comma 20 consente il riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, mediante imposta sostitutiva nella misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5 per cento per quelli non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. Il comma 22 prevede che le imposte sostitutive dei commi 19 e 20 possano essere versate, a scelta:
- in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in cui la rivalutazione è eseguita;
- oppure in tre rate, con la prima alla medesima scadenza e le successive entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi dei periodi d’imposta successivi. Per i versamenti rateali, sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi legali al 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata. Gli importi possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Vengono istituiti i codici tributo:
1825– "Imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all’art. 15, c. 16, D.L. 185/2008 – Saldo attivo";1824– "Imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione di cui all’art.15, c. 16, D.L. 185/2008 – Maggiori valori dei beni".
Istruzioni di compilazione del modello F24
Tutti i codici tributo istituiti dalla risoluzione devono essere esposti nella sezione "Erario" del modello F24, in corrispondenza degli importi indicati nella colonna "importi a debito versati".
Come anno di riferimento va indicato l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".
I codici tributo possono essere utilizzati anche in corrispondenza degli "importi a credito compensati".
Per i soli codici tributo 1824 e 1825, in caso di versamento rateale, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif." deve essere riportato il numero della rata nel formato "NNRR", dove "NN" è il numero della rata in pagamento e "RR" il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, il campo va valorizzato con "0101".
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