Risoluzione n. 132 del 27/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che l’art. 1, comma 106, della legge n. 244/2007, pur riferendosi espressamente al reddito dell’esercizio precedente al regime dei minimi, si applica anche ai fini IRAP. Pertanto, i componenti positivi e negativi rinviati per esercizi precedenti concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP dell’anno precedente all’ingresso nel regime, secondo i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007.
Opzione per il regime dei contribuenti minimi e incidenza dei componenti rinviati sulla base imponibile IRAP
Regime dei contribuenti minimi e rilevanza ai fini IRAP
La risoluzione n. 132/E del 27 maggio 2009 affronta un quesito interpretativo relativo all’opzione per il regime dei contribuenti minimi e, in particolare, alla corretta determinazione della base imponibile IRAP del periodo d’imposta precedente a quello di efficacia del regime. Il documento chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 1, comma 106, della legge n. 244 del 2007, con riferimento ai componenti positivi e negativi di reddito rinviati da esercizi precedenti.
Quesito posto
L’istante chiede se la disposizione che impone di far concorrere al reddito dell’esercizio precedente i componenti la cui tassazione o deduzione è stata rinviata debba valere anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP relativa all’anno precedente l’ingresso nel regime dei minimi, nel caso esaminato il 2008 rispetto all’accesso al regime nel 2009.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’associazione istante sostiene che la norma non possa estendersi all’IRAP per due ragioni principali:
- il testo dell’art. 1, comma 106, fa riferimento esclusivo alla formazione del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, senza menzionare il valore della produzione IRAP;
- la disposizione andrebbe letta alla luce dell’esenzione IRAP prevista a regime per i contribuenti minimi, con la conseguenza che la sua efficacia dovrebbe limitarsi all’IRPEF, imposta per la quale permane la soggettività passiva durante il periodo di applicazione dell’opzione.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il contenuto dell’art. 1, comma 106, della legge n. 244/2007, secondo cui i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti, la cui tassazione o deduzione sia stata rinviata secondo il TUIR, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente all’efficacia del regime dei minimi, con una soglia di irrilevanza pari a 5.000 euro per la somma algebrica delle quote eccedenti.
L’Amministrazione ritiene che tale disciplina, pur formulata con espresso riferimento alla formazione del reddito dell’esercizio precedente, produca effetti anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. Viene quindi confermato che i chiarimenti già resi con la circolare 21 dicembre 2007, n. 73/E, paragrafo 4.2, devono ritenersi applicabili anche in ambito IRAP.
Irrilevanza dell’esenzione IRAP nel regime dei minimi
La risoluzione precisa che non osta a tale conclusione il fatto che, durante la vigenza del regime, i contribuenti minimi siano esentati dall’IRAP. Ciò perché i componenti di reddito considerati hanno comunque un presupposto di tassazione realizzatosi in periodi d’imposta anteriori all’ingresso nel regime, e dunque devono essere trattati nel periodo precedente in cui maturano gli effetti fiscali rilevanti.
Indicazioni operative e vigilanza
Il documento si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano osservati dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
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