Risoluzione n. 133 del 27/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le ricevute dei versamenti effettuati su conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato per i servizi a pagamento dei Vigili del Fuoco sono esenti da imposta di bollo ai sensi dell’art. 7 della tabella del DPR 642/1972. Se invece il versamento è eseguito direttamente presso la Tesoreria provinciale e il documento è rilasciato dalla Tesoreria, l’imposta di bollo è dovuta secondo l’art. 13 della tariffa.
Esenzione bollo su ricevute di versamenti a mezzo conto corrente postale per i Vigili del Fuoco
Esenzione o applicazione del bollo sulle ricevute di versamento
La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo delle ricevute relative ai versamenti effettuati dagli utenti per i servizi a pagamento resi dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il tema centrale è distinguere tra versamenti eseguiti tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale e versamenti effettuati direttamente presso la Tesoreria.
Quesito posto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Il Dipartimento rappresenta di svolgere attività istituzionale su tutto il territorio nazionale dietro compenso. I pagamenti delle prestazioni rese avvengono tramite versamenti su conti correnti postali a favore delle locali Tesorerie provinciali dello Stato, intestati ai funzionari delegati del Dipartimento. Viene chiesto se sia dovuta l’imposta di bollo sui versamenti superiori a euro 77,47 effettuati dagli utenti.
Quadro normativo richiamato
La Direzione richiama l’articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono soggette a imposta di bollo, nella misura di euro 1,81 per ogni esemplare, le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria. La nota 2 dello stesso articolo prevede che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150.000, pari a euro 77,47.
Norma esentativa applicabile ai documenti postali
La risoluzione precisa che la disciplina ordinaria subisce una deroga per gli atti e documenti indicati nell’articolo 7 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972, che prevede l’esenzione assoluta dall’imposta di bollo per le ricevute, quietanze e altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi o ricevuti dalle banche e dagli uffici di Poste Italiane S.p.A. non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’art. 13, comma 2-bis, della tariffa.
Valutazione delle ricevute dei versamenti su conto corrente postale
Con riferimento alle ricevute dei versamenti effettuati a mezzo conto corrente postale, viene richiamato l’orientamento già espresso dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui tali documenti sono esenti dall’imposta di bollo e l’esenzione prescinde dalla causale del pagamento. Sono citate la risoluzione ministeriale del 20 giugno 1987, prot. 350765, e la risoluzione n. 366/E del 3 ottobre 2008.
Ne deriva che la ricevuta del pagamento effettuato a mezzo conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, relativa ai diritti dovuti per i servizi a pagamento resi dai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, rientra nell’esenzione prevista dall’articolo 7 della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.
Caso dei versamenti effettuati direttamente presso la Tesoreria provinciale
Per completezza, la risoluzione chiarisce che, se il versamento dei diritti dovuti per i servizi resi a pagamento dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco è effettuato direttamente presso le Tesorerie provinciali, i documenti di entrata previsti dall’articolo 58 delle Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007, rilasciati dalle Tesorerie, devono essere assoggettati all’imposta di bollo prevista dall’articolo 13, comma 1, della tariffa annessa al DPR n. 642 del 1972.
In tale ipotesi non opera la norma esentativa dell’articolo 7 della tabella, perché si tratta di un documento di tesoreria non compreso tra quelli esenti dall’imposta di bollo. A sostegno viene richiamata la risoluzione del 15 novembre 2002, n. 357.
Conclusione operativa
La risoluzione conclude quindi che:
- le ricevute dei versamenti effettuati tramite conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sono esenti da imposta di bollo;
- i documenti rilasciati dalla Tesoreria in caso di versamento diretto sono invece soggetti a bollo secondo la tariffa ordinaria.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza delle istruzioni fornite e dei principi enunciati.
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