Risoluzione n. 131 del 27/05/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate esclude l’esenzione per interessi pagati da una società italiana a una capogruppo austriaca tramite partecipazione solo indiretta, chiarendo inoltre che il requisito del possesso minimo annuale delle partecipazioni deve sussistere al momento del pagamento; se manca, si applica la ritenuta ordinaria con eventuale rimborso successivo.
Esenzione da imposte per interessi e canoni pagati tra società UE: requisiti dell'art. 26-quater DPR 600/1973
Esenzione per interessi e canoni tra società consociate UE
La risoluzione esamina l’applicazione dell’articolo 26-quater del DPR 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143 in recepimento della direttiva 2003/49/CE, in materia di esenzione da imposte per interessi e canoni corrisposti tra società residenti in diversi Stati membri dell’Unione europea. Il documento chiarisce i requisiti soggettivi e temporali necessari per beneficiare dell’esenzione.
Quesito posto dal contribuente
Una società italiana, appartenente al gruppo internazionale ALFA, intende ricevere finanziamenti dalla capogruppo ALFA AG, residente in Austria. La società istante è controllata al 100% da ALFA GmbH, anch’essa austriaca, la quale è a sua volta interamente partecipata da ALFA AG. La partecipazione della capogruppo verso la società italiana è quindi solo indiretta, tramite un’altra società del gruppo.
La società chiede se l’esenzione dall’imposta sugli interessi possa applicarsi anche in presenza di questo rapporto “a cascata” e, in particolare, se il requisito della detenzione delle partecipazioni per almeno un anno possa considerarsi soddisfatto in modo prospettico, sulla base dell’intenzione di mantenere le quote oltre il periodo richiesto.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, l’articolo 26-quater dovrebbe trovare applicazione anche quando il finanziamento è erogato dalla società capogruppo a una società “nipote”, e il requisito del possesso minimo annuale dovrebbe poter essere valutato anche in prospettiva, purché sia previsto il mantenimento delle partecipazioni per il periodo richiesto.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il contenuto dell’articolo 26-quater del DPR n. 600/1973, secondo cui l’esenzione si applica solo al ricorrere di specifiche condizioni. In particolare, il diritto all’esenzione sussiste quando:
- la società che effettua il pagamento detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento;
- la società che riceve il pagamento detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento;
- una terza società detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento sia in quella che lo riceve.
Nel caso descritto, non esiste alcuna partecipazione diretta tra la società pagatrice degli interessi e la beneficiaria, né risulta una terza società che detenga direttamente i diritti di voto in entrambe. La partecipazione è soltanto indiretta. Per questo motivo, l’Agenzia conclude che l’esenzione non è applicabile alla fattispecie esaminata.
Requisito del possesso minimo di un anno
La risoluzione chiarisce inoltre che, ai sensi del comma 2, lettera e), dell’articolo 26-quater, le partecipazioni nelle società consociate devono essere detenute ininterrottamente per almeno un anno.
Richiamando la Circolare n. 47/E del 2 novembre 2005, l’Agenzia precisa che se, al momento del pagamento degli interessi, il requisito annuale non è ancora maturato, il sostituto d’imposta deve applicare comunque la ritenuta ordinaria prevista. Solo successivamente, quando il requisito si sia perfezionato, il beneficiario può presentare istanza di rimborso.
Principio finale affermato
La risoluzione afferma quindi due principi principali:
- l’esenzione ex articolo 26-quater richiede una partecipazione diretta nei termini previsti dalla norma e non può essere riconosciuta sulla base di un rapporto meramente indiretto;
- il requisito della detenzione minima di un anno deve sussistere al momento del pagamento, non potendo essere soddisfatto in via solo prospettica.
Vigilanza sull’applicazione
Il documento si chiude precisando che le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi esposti siano applicati in modo uniforme.
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