Cassazione Penale, Sentenza n. 10179/2024 del 11/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino - sezione del riesame che, in accoglimento dell'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal Pubblico Ministero contro il rigetto del GIP di Cuneo, ha applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato furto all'officina "8/ma rov" (capo A) e furto consumato del furgone usato per il tentativo (capo B). Il ricorrente ha articolato otto motivi: (1-2) vizio di travisamento sulla identificazione fotografica e sul valore di una telefonata del 8/08/2023; (3) carenza di gravità indiziaria circa la sua partecipazione al furto del furgone; (4) mancanza di querela in relazione al capo A; (5-6) inesistenza del pericolo di recidiva e sproporzione/ non adeguatezza della misura; (7) esistenza di residenza idonea per gli arresti domiciliari; (8) mancata considerazione delle pene sostitutive come alternativa alla misura detenitiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: i primi due perché attengono alla rivalutazione in fatto delle prove (materia riservata al giudice di merito); il terzo perché il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, valorizzando anche nuove acquisizioni (intercettazioni) e fornendo motivazione logica e coerente; il quarto è infondato per l'effetto estensivo della querela ai sensi dell'art. 123 c.p.; i motivi relativi alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura sono stati ritenuti insussistenti alla luce della gravità dei fatti e della precedente condotta dell'imputato (ripetuti furti e inefficacia delle misure precedenti); la presunta idoneità della residenza non è stata provata oltre l'affermazione apodittica e non contrasta con la valutazione del Tribunale circa la mancanza di capacità autocustodiale; la richiamata disciplina delle pene sostitutive è stata considerata generica e non idonea a incidere sulla decisione cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Prevede l'appello del Pubblico Ministero contro le decisioni che respingono misure cautelari; qui è la norma sulla base della quale il PM ha impugnato il rigetto del GIP portando la questione al Tribunale del riesame
art. 273 cod. proc. pen.
Per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che — contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova — non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono di fondare una qualificata probabilità di colpevolezza
La Corte ricorda il criterio di gravità indiziaria come requisito per la custodia cautelare: non è prova piena ma una qualificata probabilità valutata globalmente mediante coordinamento degli elementi indiziari
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del ricorso per cassazione: la Corte sottolinea che molte doglianze (rivalutazioni in fatto) esulano dai vizi deducibili in Cassazione
art. 123 cod. pen.
"La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato"
Implica che la querela del soggetto offeso si estende automaticamente a tutti gli autori del reato, rendendo infondato il motivo relativo alla presunta mancanza di querela nei confronti dell'imputato
art. 23, comma 8 legge n. 176/2020
Norma procedurale che disciplina la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle forme indicate; qui usata per il rito camerale senza discussione delle parti
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Previsione procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone l'inoltro degli atti agli uffici competenti
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 22242/2011 - Scibè; Sez. 2, n. 28865/2013 - Cardella; Sez. U, n. 11/2000 - Audino)
Principi richiamati: divieto di trasformare la cassazione in sindacato di merito (Scibè); definizione e limiti della gravità indiziaria (Cardella); esigenza che la Corte di cassazione verifichi la congruità della motivazione del giudice del riesame (Audino)
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per la rivalutazione in fatto delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle risultanze (identificazioni fotografiche, valutazione di singole telefonate) sono in genere inammissibili.
- La gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. richiede un esame globale e coordinato degli elementi indiziari; il giudice di merito deve motivare come tali elementi, considerati congiuntamente (es. intercettazioni, dati investigativi nuovi), giustifichino una qualificata probabilità di responsabilità.
- La querela della persona offesa si estende di diritto a tutti gli autori del reato (art. 123 c.p.), per cui l'assenza di una querela nominativa non esclude l'azione penale contro altri coautori.
- Per l'applicazione della misura cautelare il giudice può valorizzare la gravità del fatto, la recidiva o la ripetitività di condotte pregresse e la mancanza di capacità autocustodiali: la mera esistenza formale di una residenza non è sufficiente a escludere la custodia in carcere o ad imporre gli arresti domiciliari.
- La mera richiamata possibilità delle pene sostitutive non è di per sé idonea a modificare l'applicazione di una misura cautelare: occorre dimostrare concretamente come la disciplina sostitutiva incida sul periculum o sulla gravità della pena prospettata in concreto.
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