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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10179/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino - sezione del riesame che, in accoglimento dell'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal Pubblico Ministero contro il rigetto del GIP di Cuneo, ha applicato la custodia cautelare in carcere per i reati di tentato furto all'officina "8/ma rov" (capo A) e furto consumato del furgone usato per il tentativo (capo B). Il ricorrente ha articolato otto motivi: (1-2) vizio di travisamento sulla identificazione fotografica e sul valore di una telefonata del 8/08/2023; (3) carenza di gravità indiziaria circa la sua partecipazione al furto del furgone; (4) mancanza di querela in relazione al capo A; (5-6) inesistenza del pericolo di recidiva e sproporzione/ non adeguatezza della misura; (7) esistenza di residenza idonea per gli arresti domiciliari; (8) mancata considerazione delle pene sostitutive come alternativa alla misura detenitiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i vari motivi: i primi due perché attengono alla rivalutazione in fatto delle prove (materia riservata al giudice di merito); il terzo perché il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi, valorizzando anche nuove acquisizioni (intercettazioni) e fornendo motivazione logica e coerente; il quarto è infondato per l'effetto estensivo della querela ai sensi dell'art. 123 c.p.; i motivi relativi alle esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura sono stati ritenuti insussistenti alla luce della gravità dei fatti e della precedente condotta dell'imputato (ripetuti furti e inefficacia delle misure precedenti); la presunta idoneità della residenza non è stata provata oltre l'affermazione apodittica e non contrasta con la valutazione del Tribunale circa la mancanza di capacità autocustodiale; la richiamata disciplina delle pene sostitutive è stata considerata generica e non idonea a incidere sulla decisione cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Prevede l'appello del Pubblico Ministero contro le decisioni che respingono misure cautelari; qui è la norma sulla base della quale il PM ha impugnato il rigetto del GIP portando la questione al Tribunale del riesame

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Per gravi indizi di colpevolezza devono intendersi quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che — contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova — non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono di fondare una qualificata probabilità di colpevolezza

    La Corte ricorda il criterio di gravità indiziaria come requisito per la custodia cautelare: non è prova piena ma una qualificata probabilità valutata globalmente mediante coordinamento degli elementi indiziari

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti del ricorso per cassazione: la Corte sottolinea che molte doglianze (rivalutazioni in fatto) esulano dai vizi deducibili in Cassazione

  • art. 123 cod. pen.

    "La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato"

    Implica che la querela del soggetto offeso si estende automaticamente a tutti gli autori del reato, rendendo infondato il motivo relativo alla presunta mancanza di querela nei confronti dell'imputato

  • art. 23, comma 8 legge n. 176/2020

    Norma procedurale che disciplina la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nelle forme indicate; qui usata per il rito camerale senza discussione delle parti

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone l'inoltro degli atti agli uffici competenti

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 22242/2011 - Scibè; Sez. 2, n. 28865/2013 - Cardella; Sez. U, n. 11/2000 - Audino)

    Principi richiamati: divieto di trasformare la cassazione in sindacato di merito (Scibè); definizione e limiti della gravità indiziaria (Cardella); esigenza che la Corte di cassazione verifichi la congruità della motivazione del giudice del riesame (Audino)

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per la rivalutazione in fatto delle prove: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle risultanze (identificazioni fotografiche, valutazione di singole telefonate) sono in genere inammissibili.
  • La gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p. richiede un esame globale e coordinato degli elementi indiziari; il giudice di merito deve motivare come tali elementi, considerati congiuntamente (es. intercettazioni, dati investigativi nuovi), giustifichino una qualificata probabilità di responsabilità.
  • La querela della persona offesa si estende di diritto a tutti gli autori del reato (art. 123 c.p.), per cui l'assenza di una querela nominativa non esclude l'azione penale contro altri coautori.
  • Per l'applicazione della misura cautelare il giudice può valorizzare la gravità del fatto, la recidiva o la ripetitività di condotte pregresse e la mancanza di capacità autocustodiali: la mera esistenza formale di una residenza non è sufficiente a escludere la custodia in carcere o ad imporre gli arresti domiciliari.
  • La mera richiamata possibilità delle pene sostitutive non è di per sé idonea a modificare l'applicazione di una misura cautelare: occorre dimostrare concretamente come la disciplina sostitutiva incida sul periculum o sulla gravità della pena prospettata in concreto.

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