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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 2345 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRPEF - Credito d'imposta - Redditi di fonte estera - Doppia imposizione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto, in presenza dei relativi presupposti, il diritto al credito d'imposta per le imposte estere definitivamente pagate, al fine di evitare la doppia imposizione sui medesimi redditi. Dal testo non risultano indicati gli importi, le annualità o gli ulteriori dettagli processuali.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento, ai fini IRPEF, del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e assoggettati a tassazione sia nello Stato estero sia in Italia. Il principio affermato è che il credito spetta per le imposte estere pagate a titolo definitivo. La definitività ricorre quando l'imposta è irrepetibile, ossia quando il contribuente non può più ottenere alcun rimborso dell'importo versato all'estero.

Norme richiamate

  • Disciplina IRPEF del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

    Per i redditi di fonte estera tassati anche in Italia, il contribuente può scomputare dall'IRPEF italiana le imposte estere pagate a titolo definitivo, nei limiti e alle condizioni previste dalla disciplina applicabile.

  • Principio di definitività dell'imposta estera

    Un'imposta si ritiene definitivamente pagata quando è irrepetibile cioè quando non può essere ottenuto alcun rimborso.

    Il credito non spetta per imposte estere meramente versate in via provvisoria o ancora suscettibili di restituzione; occorre che il pagamento sia divenuto definitivo e non recuperabile dal contribuente.

Massime di principio

  • Quando lo stesso reddito è tassato sia all'estero sia in Italia, occorre verificare la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per evitare la doppia imposizione.
  • Il requisito centrale è che l'imposta estera sia stata pagata a titolo definitivo: un versamento rimborsabile o provvisorio non è normalmente sufficiente.
  • È opportuno conservare documentazione che dimostri l'importo dell'imposta estera, il pagamento e l'assenza di possibilità di rimborso.
  • Il credito opera nei limiti previsti dalla normativa e non comporta automaticamente il rimborso integrale di qualsiasi imposta estera eccedente l'imposta italiana corrispondente.

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