Sentenza del 24/03/2017 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE -Iscrizione Ipotecaria - Avvenuta cancellazione dopo la proposizione del ricorso - Cessazione della materia del contendere - Spese processuali - Soccombenza virtuale dell'Agente la riscossione - Spettanza a favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa cancellazione dell’iscrizione ipotecaria ha determinato la cessazione della materia del contendere, poiché è venuto meno l’oggetto della controversia. Tuttavia, ai fini delle spese processuali, è stata applicata la soccombenza virtuale: l’Agente della riscossione, il cui atto è stato rimosso dopo l’instaurazione del giudizio, è stato condannato a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata sul proprio immobile. Nel corso del giudizio, dopo la proposizione del ricorso, l’Agente della riscossione ha provveduto a cancellare l’iscrizione, riconoscendo di fatto la fondatezza delle ragioni dedotte dal ricorrente.
Massime di principio
- Se l’amministrazione o l’Agente della riscossione elimina o corregge l’atto impugnato durante il processo, il giudizio può concludersi per cessazione della materia del contendere, anche se non viene pronunciata una decisione sul merito.
- La rimozione dell’atto dopo la proposizione del ricorso non esclude automaticamente il rimborso delle spese: il giudice può valutare la soccombenza virtuale, verificando quale parte sarebbe probabilmente risultata soccombente se il giudizio fosse proseguito.
- Quando la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria avviene in seguito alle contestazioni del contribuente e comporta il riconoscimento sostanziale della fondatezza del ricorso, le spese possono essere poste a carico dell’Agente della riscossione.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente alla vittoria formale nel merito, ma il comportamento successivo dell’amministrazione può comunque incidere sulla regolazione delle spese processuali.
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