Sentenza del 24/03/2017 n. 699 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro che aveva rigettato il ricorso contro un avviso di accertamento relativo a IRPEF e altre imposte per il 2008. Ha contestato, da un lato, l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che non vi fossero presupposti sufficienti per ipotizzare un reato tributario; dall'altro, ha negato di essere consapevole o coinvolta in un disegno fraudolento dell'impresa emittente fatture ritenute riferite a operazioni inesistenti. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 128/2015 e all'art. 11, comma 8, della Legge n. 23/2014.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Calabria ha dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e ha rigettato integralmente l'appello, confermando la sentenza di primo grado e quindi la validità dell'accertamento. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché è sufficiente la presenza di elementi obiettivi idonei a configurare una notitia criminis, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata, che sia stata esercitata l'azione penale o che vi sia stata una condanna penale. Quanto alle operazioni inesistenti, ha ritenuto provata, anche mediante presunzioni, la fittizietà delle operazioni e non dimostrata dalla contribuente la propria buona fede: la fattura era stata pagata integralmente in contanti e mancavano elementi documentali idonei a provare l'effettività delle prestazioni e l'assenza di consapevolezza della frode. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.020,00 oltre accessori e spese generali, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini ... sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Il raddoppio dei termini opera quando emergono elementi obiettivi tali da rendere configurabile un reato tributario e sorge l'obbligo di denuncia; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata né che il procedimento penale si concluda con una condanna.
Art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000
La possibile configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può giustificare il raddoppio dei termini, purché vi sia una notitia criminis concreta e non un semplice sospetto.
Art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia nasce quando il pubblico ufficiale acquisisce elementi che consentono di individuare con sufficiente sicurezza gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio.
Art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000
Esprime il principio del doppio binario tra procedimento penale e processo tributario: l'accertamento tributario non dipende necessariamente dall'esito del procedimento penale.
Art. 3 della Legge n. 212/2000
Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Le norme tributarie si applicano normalmente per il futuro; la questione di costituzionalità sollevata dalla contribuente è stata ritenuta irrilevante perché riferita a disposizioni non applicabili retroattivamente al caso.
Art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile
La legge non dispone che per l'avvenire.
Il raddoppio dei termini relativo a termini ancora pendenti è stato considerato applicazione immediata della protrazione del termine e non vera retroattività.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il soccombente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non richiede una condanna penale né necessariamente la presentazione della denuncia: è sufficiente che, valutati gli elementi disponibili al momento dell'accertamento, emerga una concreta e obiettiva ipotesi di reato tributario.
- Il giudice tributario deve comunque verificare che l'Amministrazione non abbia invocato il raddoppio in modo pretestuoso, effettuando una valutazione retrospettiva sulla sussistenza di una notitia criminis dotata di fumus.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare che l'operazione non sia intercorsa tra i soggetti indicati in fattura e fornire indizi sulla conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
- Una volta forniti tali elementi, spetta al contribuente dimostrare sia l'effettività dell'operazione sia la propria buona fede. La sola regolarità formale della contabilità o il pagamento della fattura non sono normalmente sufficienti.
- I pagamenti in contanti, soprattutto per importi rilevanti, possono essere valutati negativamente se non accompagnati da ulteriore documentazione che dimostri la reale esecuzione della prestazione.
- La mancata partecipazione consapevole alla frode deve essere sostenuta da elementi concreti, come verifiche sulla controparte, documentazione dei rapporti commerciali, prova delle prestazioni ricevute e modalità di pagamento tracciabili.
- Il processo tributario può proseguire autonomamente rispetto a quello penale: un'eventuale archiviazione, assoluzione o mancato esercizio dell'azione penale non elimina automaticamente gli effetti dell'accertamento fiscale.
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