Regolamento (UE) 2023/1538
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione stabilisce in dettaglio quali dati devono essere forniti dagli Stati membri per le statistiche europee sulla produzione vegetale ai sensi del regolamento (UE) 2022/2379. Specifica set di dati, variabili, unità di misura, requisiti di precisione, definizioni tecniche e talune esenzioni dagli obblighi di trasmissione per Stati membri con impatto limitato sul totale dell’Unione. Prevede inoltre regole sui periodi di riferimento e sui termini di invio, con applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2025.
Definisce le modalità tecniche e i requisiti di trasmissione dei dati per le statistiche UE sulla produzione vegetale, incluse superfici, produzioni, rese, bilanci delle colture e gestione dei pascoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per la produzione e trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati aggregati del dominio "statistiche sulla produzione vegetale" di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2379. Copre i set di dati relativi a superficie di produzione e produzione vegetale, bilanci dei cereali e dei semi oleosi, nonché gestione delle superfici a pascolo; include anche le produzioni biologiche e, per talune variabili, il livello regionale. Le disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2025 e il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Statistiche sulla produzione vegetale: modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 dà attuazione al quadro statistico integrato introdotto dal regolamento (UE) 2022/2379 per la raccolta e diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli. La finalità è armonizzare, rendere comparabili e tecnicamente omogenei i dati sulla produzione vegetale tra gli Stati membri, specificando variabili, unità di misura, tempistiche, precisione e casi di esenzione.
Ambito di applicazione
Il testo si applica agli Stati membri nella trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati aggregati relativi al dominio delle statistiche sulla produzione vegetale. Copre tre macroaree: superficie di produzione e produzione vegetale, bilanci delle colture e gestione dei pascoli. Il regolamento riguarda sia le produzioni convenzionali sia quelle biologiche, con talune variabili richieste anche a livello regionale; in alcuni casi sono previste esenzioni per Stati membri il cui impatto sul totale dell’Unione è limitato.
Struttura dei dati richiesti
L’articolo 2 rinvia agli allegati tecnici per il contenuto dei set di dati:
- allegato I: seminativi e prati permanenti; orticoltura escluse le colture permanenti; colture permanenti;
- allegato II: bilanci dei cereali e dei semi oleosi;
- allegato III: gestione delle superfici a pascolo. Per ciascun set, la sezione I individua contenuto, variabili da fornire, dati biologici, termini di trasmissione e periodi di riferimento; la sezione II disciplina, se del caso, unità di misura, requisiti tecnici e soglie di esenzione.
Superficie di produzione e produzione vegetale
Nell’allegato I sono dettagliate le variabili per seminativi e prati permanenti, orticoltura e colture permanenti. Per i seminativi, il set include superfici agricole utilizzate, cereali, legumi secchi e colture proteiche, piante da radice, colture industriali, piante raccolte allo stato verde, prati permanenti e altri gruppi colturali; per l’orticoltura rileva ortaggi freschi, fiori, piante ornamentali e funghi coltivati; per le colture permanenti include frutta, agrumi, uve, olive, vivai e altre colture permanenti. Sono previste definizioni tecniche distinte per superficie seminata, superficie principale e produzione raccolta, nonché per le categorie biologiche (superficie biologica certificata, in conversione, certificata o in conversione). Eurostat ricalcola le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri.
Standardizzazione di umidità e zucchero
Per rendere comparabili i dati tra Stati membri, il regolamento prevede che la produzione di cereali, legumi secchi e semi oleosi sia rilevata al peso pulito e secco al tasso di umidità standard fisso del mercato nazionale; Eurostat ricalcola poi la produzione allo standard UE. Per la barbabietola da zucchero, gli Stati membri devono fornire il tenore di zucchero della produzione raccolta, così da consentire il ricalcolo allo standard UE del 16%.
Bilanci dei cereali e dei semi oleosi
L’allegato II disciplina i bilanci di sette cereali principali e di tre semi oleosi principali. I bilanci comprendono offerta, produzione raccolta, perdite e sprechi in azienda, importazioni intra-UE ed extra-UE, scorte iniziali, usi nazionali (consumo umano, uso industriale, bioetanolo/altri biocarburanti/biogas, mangimi, sementi, perdite), esportazioni intra-UE ed extra-UE e scorte finali. Il termine di trasmissione è fissato alla fine della campagna di commercializzazione più 11 mesi, con riferimento alla campagna N (1º luglio anno N - 30 giugno anno N+1).
Gestione delle superfici a pascolo
L’allegato III richiede dati sulle superfici di prati e pascoli permanenti e temporanei, classificati per età, copertura e gestione. Le variabili comprendono superficie totale, superficie gestita e superficie gestita concimata, nonché la presenza di alberi/copertura di arbusti e di superfici agroforestali gestite. La frequenza è triennale per gli anni che terminano con 0, 3 o 6; il periodo di riferimento è l’anno civile e la trasmissione avviene entro il 30 settembre dell’anno N+1.
Esenzioni dagli obblighi di trasmissione
L’articolo 5 disciplina le esenzioni. Per le variabili del set "Superficie di produzione e produzione vegetale" le esenzioni sono ammesse quando l’effetto sulla copertura informativa UE non supera il 5% del totale della variabile corrispondente. Eurostat determina valori soglia di riferimento per ciascuna coltura sulla base della media triennale dei volumi di produzione. Se per tre anni consecutivi la produzione di una coltura in uno Stato membro è inferiore o pari alla soglia, lo Stato membro è esentato dalla trasmissione di tutte le sotto-variabili di quella coltura per i termini indicati; l’esenzione si revoca automaticamente se la soglia viene superata per tre anni consecutivi e si riattiva in caso di nuova permanenza sotto soglia per tre anni. Le soglie specifiche sono elencate nell’allegato I per colture come frumento tenero, frumento duro, segale, orzo, avena, granturco, triticale, sorgo, riso, piselli da foraggio, fave, patate, barbabietole da zucchero, colza, girasole, soia e mais verde, nonché per alcune orticole e colture permanenti (ad esempio pomodori, mele, pere, pesche, nettarine, arance, clementine, satsuma e olive).
Requisiti di precisione e qualità statistica
L’allegato IV stabilisce che i dati derivanti da campioni e poi estrapolati devono rispettare requisiti di precisione, applicati alla trasmissione finale delle stime nazionali per specifiche variabili di superfici principali. Per i seminativi e prati permanenti, per l’orticoltura e per le colture permanenti è richiesto, in via generale, un errore standard relativo del 3% per le variabili indicate nella tabella. Se i requisiti non sono applicabili perché i dati derivano da fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità deve comunque garantire rappresentatività e conformità ai criteri del regolamento (CE) n. 223/2009.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º gennaio 2025. Essendo un regolamento di esecuzione, è direttamente applicabile e vincolante in tutti i suoi elementi per gli Stati membri.
Disposizioni principali
Requisiti in materia di dati e livello di aggregazione
Gli Stati membri devono trasmettere i dati del dominio "statistiche sulla produzione vegetale" sotto forma di set di dati aggregati. I dati relativi alla produzione totale e biologica vanno trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto.
Struttura dei set di dati
Il contenuto dei dati è articolato in tre allegati: allegato I per "superficie di produzione e produzione vegetale" (seminativi e prati permanenti; orticoltura; colture permanenti), allegato II per i "bilanci delle colture" (bilanci dei cereali e dei semi oleosi) e allegato III per i "pascoli" (gestione delle superfici a pascolo). Ogni set di dati indica contenuto, variabili nazionali e regionali, variabili biologiche, termini di trasmissione e periodi di riferimento.
Requisiti di precisione
Per i dati campionari estrapolati, gli Stati membri devono garantire che i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica e rispettino i requisiti di precisione dell’allegato IV. Se tali requisiti non sono applicabili, la qualità deve comunque conformarsi ai criteri del regolamento (CE) n. 223/2009.
Definizioni tecniche e unità di misura
Le definizioni dei termini tecnici sono contenute nell’allegato V. Sono disciplinate in dettaglio le nozioni di superficie seminata, superficie principale, superficie coltivata, produzione raccolta, rese, superfici biologiche, bilanci delle colture e pascoli, nonché le modalità di standardizzazione dell’umidità e del tenore di zucchero.
Esenzioni dalla trasmissione dei dati
Uno Stato membro può essere esentato dal rispetto di taluni termini di trasmissione se il suo impatto sul totale dell’Unione è limitato. Per le variabili del set di dati "Superficie di produzione e produzione vegetale" l’esenzione è ammessa se la sua applicazione non riduce di oltre il 5% le informazioni sul totale UE della variabile corrispondente. Eurostat calcola soglie di riferimento basate sulla media triennale dei volumi di produzione; l’esenzione opera quando la produzione resta sotto soglia per tre anni consecutivi e cessa automaticamente se la soglia è superata per tre anni consecutivi. Sono previste soglie specifiche per varie colture nell’allegato I.
Termini di trasmissione e periodi di riferimento
Per i set di dati dell’allegato I i termini variano, tra gli altri, dal 31 gennaio, 30 giugno, 31 agosto, 30 settembre, 30 novembre dell’anno N e fino al 31 marzo o 30 settembre dell’anno N+1, a seconda della coltura e della variabile; per i bilanci delle colture la trasmissione avviene entro 11 mesi dalla fine della campagna di commercializzazione; per la gestione dei pascoli il termine è il 30 settembre dell’anno N+1. I periodi di riferimento sono l’anno di raccolta, l’anno civile o la campagna di commercializzazione N (1º luglio anno N - 30 giugno anno N+1), a seconda del set di dati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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