Regolamento (UE) 2023/1536
Regolamento (UE) 2023/1536 della Commissione del 25 luglio 2023 che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 quanto ai livelli massimi di residui (LMR) di nicotina. La modifica recepisce nuove valutazioni scientifiche e dati di monitoraggio: conferma il regime transitorio per il tè, esclude un transitorio per la rosa canina, abbassa i limiti per spezie da semi e spezie da frutta al limite di determinazione e innalza l’LMR per la cannella a 0,2 mg/kg. Il testo stabilisce anche le date di applicazione e una regola transitoria specifica per i tè prodotti o importati prima del 14 settembre 2023.
Modifica gli LMR di nicotina nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 per taluni prodotti, in particolare tè, rosa canina, spezie da semi, spezie da frutta e cannella, introducendo anche una disciplina transitoria per i tè.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di nicotina nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con impatto concreto su tè, rosa canina, spezie da semi, spezie da frutta, cannella e, più in generale, sui prodotti elencati nell’allegato III, parte A, come sostituito. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri. La disciplina transitoria di cui all’articolo 2 riguarda i tè prodotti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 settembre 2023.
Modifica dei livelli massimi di residui di nicotina
Il regolamento (UE) 2023/1536 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato III, parte A, per i livelli massimi di residui (LMR) di nicotina in o su determinati prodotti alimentari e agricoli. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni del rischio dell’EFSA e su nuovi dati di monitoraggio, con l’obiettivo di mantenere un elevato livello di protezione dei consumatori e, al contempo, consentire condizioni normali di commercializzazione e trasformazione per i prodotti interessati.
Contesto e ragioni dell’intervento
La Commissione richiama il precedente regolamento (UE) 2023/377, che aveva già ridotto o fissato in via provvisoria alcuni LMR per la nicotina. Dopo tale intervento sono emerse nuove informazioni: per il tè, nuovi dati forniti dall’Irlanda hanno indotto l’EFSA a rivedere la valutazione del rischio acuto, con conclusione di sicurezza dell’attuale LMR di 0,6 mg/kg; per la rosa canina, invece, è stata confermata la sussistenza di rischi inaccettabili al precedente livello di 0,3 mg/kg. Per spezie da semi, spezie da frutta e cannella, ulteriori dati di riferimento e di monitoraggio hanno giustificato un riesame e l’adeguamento dei limiti.
Modifiche agli LMR nell’allegato III
L’articolo 1 dispone la sostituzione della colonna dedicata alla nicotina nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Nell’allegato sono riportati, tra gli altri, i seguenti valori rilevanti:
- tè: 0,5 mg/kg;
- rosa canina (cinorridonti): 0,2 mg/kg;
- spezie da semi: 0,05 mg/kg;
- spezie da frutta: 0,05 mg/kg;
- cannella: 0,2 mg/kg;
- per le spezie da corteccia diverse dalla cannella e per varie altre spezie indicate nell’allegato: 0,07 mg/kg;
- numerosi altri prodotti restano soggetti ai limiti indicati in tabella, spesso pari al limite inferiore di determinazione analitica, contrassegnato con (*).
Il regolamento precisa inoltre che, per i prodotti trasformati, la Commissione riesaminerà la questione alla scadenza del 22 febbraio 2030 se le informazioni scientifiche disponibili saranno presentate entro tale data; in difetto, terrà conto della loro mancanza.
Disciplina specifica per tè e regime transitorio
L’articolo 2 introduce una norma transitoria: per i tè prodotti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 settembre 2023 continua ad applicarsi il regime previgente al regolamento (UE) 2023/377. La ratio è evitare una lacuna transitoria tra la riduzione dell’LMR e la piena efficacia della nuova disciplina, assicurando la continuità delle operazioni di commercializzazione, trasformazione e consumo.
Esclusione del transitorio per la rosa canina
Per la rosa canina il regolamento non prevede alcuna disciplina transitoria. La Commissione motiva tale scelta con il fatto che l’EFSA ha confermato i rischi inaccettabili già individuati in relazione al precedente LMR di 0,3 mg/kg; di conseguenza non è consentito mantenere temporaneamente il regime precedente per i prodotti già immessi sul mercato.
Spezie da semi, spezie da frutta e cannella
Per le spezie da semi e da frutta, il regolamento abbandona i limiti provvisori di 0,02 mg/kg fissati dal regolamento (UE) 2023/377 e li sostituisce con il limite di determinazione di 0,05 mg/kg, ritenuto più appropriato dai laboratori di riferimento dell’Unione. Per la cannella, invece, il limite provvisorio è alzato a 0,2 mg/kg, in ragione di dati di monitoraggio specifici che mostrano la presenza di residui a livelli superiori al precedente valore di 0,07 mg/kg. Entrambe le categorie saranno riesaminate entro il 22 febbraio 2030.
Conformità ai criteri dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005
La Commissione dichiara che le modifiche sono conformi ai requisiti dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, che impone di tenere conto delle valutazioni scientifiche del rischio e degli altri fattori pertinenti. Il regolamento richiama inoltre il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 15 settembre 2023. L’articolo 2, relativo al transitorio del tè, si applica dal 14 settembre 2023. Trattandosi di un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato III, parte A, della colonna relativa alla nicotina, con nuovi LMR e note esplicative per i prodotti interessati. La modifica riguarda in particolare tè, rosa canina, spezie da semi, spezie da frutta, cannella e varie altre categorie elencate nell’allegato.
Regime transitorio per i tè
L’articolo 2 prevede che, per i tè prodotti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 14 settembre 2023, continui ad applicarsi il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/377. La disposizione mira a evitare una lacuna nel regime transitorio e si applica dal 14 settembre 2023.
LMR per il tè
Per il tè, l’allegato fissa l’LMR di nicotina a 0,5 mg/kg. È inoltre richiamato il contesto del regolamento (UE) 2023/377, che prevede un ulteriore abbassamento a 0,4 mg/kg dopo il 22 febbraio 2026, salvo ulteriori modifiche sulla base di nuove informazioni da presentare entro il 30 giugno 2025.
LMR per rosa canina
Per la rosa canina (cinorridonti) l’LMR è fissato a 0,2 mg/kg. Il regolamento esclude espressamente un regime transitorio, in quanto l’Autorità ha confermato i rischi inaccettabili per i consumatori connessi al precedente livello di 0,3 mg/kg.
LMR per spezie da semi e spezie da frutta
Per le spezie da semi e le spezie da frutta l’LMR è portato al limite di determinazione di 0,05 mg/kg. La Commissione indica che tali LMR saranno riesaminati, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 22 febbraio 2030.
LMR per cannella
Per la cannella l’LMR è fissato a 0,2 mg/kg, sulla base di dati di monitoraggio specifici che mostrano residui superiori al precedente LMR provvisorio. Anche questo valore sarà riesaminato, tenendo conto dei dati di monitoraggio supplementari disponibili, entro il 22 febbraio 2030.
Conferma della conformità ai criteri di sicurezza
La Commissione afferma che le modifiche degli LMR sono conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto delle valutazioni del rischio dell’EFSA e degli altri fattori pertinenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 15 settembre 2023, mentre l’articolo 2 si applica dal 14 settembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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