Regolamento (UE) 2023/1537
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1537 della Commissione del 25 luglio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull’uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l’anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce gli elementi tecnici necessari per raccogliere e trasmettere statistiche armonizzate dell’Unione sui prodotti fitosanitari. In particolare disciplina i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e all’uso in agricoltura, con particolare attenzione alla distinzione tra superficie biologica e non biologica e alla classificazione delle sostanze attive. Le norme si inseriscono nel sistema del regolamento (UE) 2022/2379 e, per l’uso dei prodotti fitosanitari, si applicano nel quadro transitorio 2025-2027 con trasmissione dei dati riferita all’anno 2026.
Regolamento di esecuzione che fissa le modalità tecniche per la trasmissione delle statistiche UE sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato e sul loro uso in agricoltura, nel quadro del regolamento (UE) 2022/2379.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per la produzione e trasmissione a Eurostat di dati statistici nazionali sui prodotti fitosanitari, distinguendo tra: (i) prodotti fitosanitari immessi sul mercato; e (ii) uso di prodotti fitosanitari in agricoltura. Copre le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, incluse quelle vendute con permesso di commercio parallelo o in situazioni di emergenza, nonché l’uso da parte di utilizzatori professionali in agricoltura. Per la tematica sull’uso in agricoltura, il regime transitorio riguarda i periodi di riferimento 2025-2027 e i dati sono trasmessi una sola volta per l’anno di riferimento 2026. L’elenco delle colture è comune a livello UE ma può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale; sono esclusi dall’uso in agricoltura gli impieghi negli impianti di stoccaggio e per le sementi.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1537: statistiche sui prodotti fitosanitari
Il regolamento detta le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 per la raccolta e trasmissione di statistiche armonizzate sui prodotti fitosanitari nell’Unione. La finalità è assicurare dati comparabili tra Stati membri sia sull’immissione sul mercato sia sull’uso agricolo, anche in relazione alla produzione biologica e al monitoraggio delle politiche UE in materia di sostenibilità agricola.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro integrato istituito dal regolamento (UE) 2022/2379 sulle statistiche relative agli input e agli output agricoli. I considerando evidenziano la necessità di specificare gli elementi tecnici dei dati, armonizzare la copertura dei set informativi, coordinare la classificazione delle sostanze attive con l’elenco aggiornato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e garantire coerenza con gli obiettivi della PAC, del Green Deal europeo e degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica agli Stati membri, che devono trasmettere a Eurostat dati statistici nazionali in forma aggregata. Le statistiche coprono due domini: i prodotti fitosanitari immessi sul mercato e l’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura. Sono incluse le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, comprese quelle vendute tramite commercio parallelo o in autorizzazione di emergenza, nonché l’uso da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.
Requisiti informativi sui prodotti immessi sul mercato
Per i prodotti fitosanitari immessi sul mercato, i dati devono riguardare tutte le sostanze attive presenti nei prodotti immessi durante il periodo di riferimento. L’allegato I specifica che la trasmissione è annuale, con termine al 31 dicembre dell’anno N+1, a livello nazionale. I dati devono essere forniti per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, secondo la classificazione dell’allegato II.
Requisiti informativi sull’uso in agricoltura
Per l’uso in agricoltura, i dati riguardano le superfici coltivate delle colture inserite nell’elenco comune e trattate con prodotti fitosanitari, nonché le quantità di sostanze attive impiegate. Il set informativo distingue tra superficie non biologica e superficie biologica, comprensiva di superfici in conversione e certificate ai sensi del regolamento (UE) 2018/848. Sono ricompresi tutti i trattamenti dalla semina/piantagione fino alla fine della raccolta, ma non l’uso negli impianti di stoccaggio né per le sementi.
Elenco delle colture e articolazione dei dati
L’allegato I include un elenco comune di colture per le quali gli Stati membri devono raccogliere i dati, tra cui cereali, colture industriali, ortaggi, fruttiferi e colture in serra o sotto ripari accessibili all’uomo. Per ciascuna coltura devono essere indicate la superficie trattata e la quantità di sostanza attiva, distinguendo fra uso su superficie biologica e non biologica. Il regolamento precisa anche che i dati devono essere raccolti in modo da evitare il doppio conteggio e da rendere disponibili aggregazioni per classi chimiche, categorie di prodotti e gruppi principali.
Qualità statistica e criteri metodologici
Quando le rilevazioni si basano su campioni statistici, gli Stati membri devono garantire la rappresentatività dei risultati ponderati rispetto alla popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Se non si applicano requisiti di precisione, ad esempio perché si utilizzano fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità deve essere comunque assicurata in modo conforme ai criteri del regolamento (CE) n. 223/2009.
Regime transitorio e decorrenza
Le disposizioni del regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Tuttavia, il regime transitorio previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 opera solo per la tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, per la quale i dati sono trasmessi una sola volta con riferimento al 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2025.
Disposizioni principali
Requisiti in materia di dati
Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat, a livello nazionale, dati aggregati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari. Le statistiche riguardano tutte le sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato, incluse quelle immesse con permesso di commercio parallelo o in situazioni di emergenza, nonché l’uso di tali sostanze da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.
Set di dati e contenuto informativo
L’allegato I definisce due set di dati: prodotti fitosanitari immessi sul mercato e uso di prodotti fitosanitari in agricoltura. Per ciascun set sono indicati contenuto, variabili, termini di trasmissione, periodi di riferimento, unità di misura e, se del caso, requisiti tecnici ulteriori. Per il primo set il termine è il 31 dicembre dell’anno N+1, con periodicità annuale; per il secondo il termine è anch’esso il 31 dicembre dell’anno N+1, ma la periodicità è riferita al 2026 nell’ambito del regime transitorio.
Requisiti di qualità statistica
Quando i dati sono raccolti tramite campioni statistici, gli Stati membri devono assicurare che i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell’unità geografica pertinente. Se non sono applicabili requisiti di precisione, la qualità statistica deve essere garantita con altri mezzi conformi ai criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009.
Classificazione delle sostanze attive
Le sostanze attive devono essere comunicate usando la classificazione prevista dall’allegato II, articolata in gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche. La classificazione serve a garantire l’armonizzazione e la comparabilità tra Stati membri.
Definizioni applicabili
L’allegato III contiene le definizioni dei termini rilevanti, tra cui prodotto fitosanitario, sostanze attive, immissione sul mercato, colture e anno di raccolta. Quest’ultimo include l’anno civile in cui inizia la raccolta e anche le misure preparatorie adottate nell’anno precedente.
Regime transitorio 2025-2027
Le disposizioni del regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme transitorie di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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