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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1782

Regolamento (UE) 2023/1782 del Consiglio del 25 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l’impresa comune «Chip» (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro delle imprese comuni di Orizzonte Europa per trasformare l’impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" nell’impresa comune "Chip". La finalità è supportare l’iniziativa "Chip per l’Europa" prevista dalla normativa sui chip, combinando risorse di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale per rafforzare capacità industriali, ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori. Il testo disciplina finanziamenti, governance, voti, ammissibilità, partecipazione alle azioni e accesso alle infrastrutture finanziate pubblicamente, con alcune regole speciali per ECIC, PMI e attività avviate già dall’8 febbraio 2022.

Modifica del regolamento (UE) 2021/2085 per rinominare e riorientare l’impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" in impresa comune "Chip", al fine di attuare l’iniziativa "Chip per l’Europa" e coordinare i finanziamenti di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’impresa comune istituita nell’ambito di Orizzonte Europa e, per la parte relativa alle capacità, al programma Europa digitale, con effetti per la Commissione, gli Stati membri, gli Stati partecipanti, i membri privati, i membri fondatori e associati, nonché per i soggetti che partecipano agli inviti a presentare proposte e alle azioni indirette. Incide in particolare sulle attività di ricerca e innovazione e sulle attività di sviluppo delle capacità nel settore dei semiconduttori, incluse linee pilota, impianti di prova, centri di competenze e consorzi europei per l’infrastruttura dei chip (ECIC). È applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; i riferimenti includono anche gli enti di paesi terzi associati a Orizzonte Europa e, se del caso, al programma Europa digitale.

Impresa comune "Chip" e modifica del quadro di Orizzonte Europa

Il regolamento (UE) 2023/1782 modifica il regolamento (UE) 2021/2085 per sostituire l’impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" con l’impresa comune "Chip". L’intervento è funzionale all’attuazione dell’iniziativa "Chip per l’Europa", istituita dal regolamento (UE) 2023/1781, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza, la competitività e la capacità di innovazione dell’ecosistema europeo dei semiconduttori.

Il testo collega in modo espresso la nuova impresa comune agli obiettivi dell’atto sui chip e agli obiettivi del programma Europa digitale, prevedendo un coordinamento finanziario e procedurale tra i due programmi. La logica di fondo è quella di colmare il divario tra ricerca avanzata e sfruttamento industriale, sostenendo sia ricerca e innovazione sia sviluppo di capacità tecnologiche su scala industriale.

Finalità e contesto normativo

Secondo i considerando, la nuova disciplina risponde alla necessità di ridurre la dipendenza da pochi operatori e da aree geografiche limitate, rafforzare la sovranità digitale e sostenere l’intera catena del valore dei semiconduttori. L’impresa comune "Chip" è inoltre concepita come strumento per promuovere tecnologie di prossima generazione, compresi i chip quantistici, e per favorire sinergie con linee pilota, impianti di prova e centri di competenza.

Ambito materiale e struttura del programma di lavoro

Il regolamento prevede un programma di lavoro unico, articolato in due parti specifiche:

  • una prima parte dedicata alle attività di sviluppo delle capacità e alla ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4 del regolamento (UE) 2023/1781;
  • una seconda parte dedicata alle attività di ricerca e innovazione non contemplate dall’iniziativa.

La prima parte è finanziata con il programma Europa digitale per le attività di capacità, mentre tutte le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle collegate all’iniziativa, sono finanziate con Orizzonte Europa. Il programma di lavoro deve inoltre indicare le condizioni di accesso alle infrastrutture pubbliche e può contenere criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali.

Governance, preparazione del programma e voto

Il comitato delle autorità pubbliche assume un ruolo centrale nella definizione preliminare del programma di lavoro e nella selezione delle proposte. Ai fini dell’iniziativa, il comitato è composto unicamente da Commissione e Stati membri, mentre il direttore esecutivo prepara il programma di lavoro sulla base del progetto di massima del comitato e dell’agenda strategica di ricerca e innovazione.

La disciplina dei voti è differenziata:

  • per la sottosezione sulle attività di sviluppo delle capacità votano solo Commissione e Stati membri, con la Commissione al 50 %;
  • per la sottosezione ricerca e innovazione dell’iniziativa, Commissione e Stati membri hanno il 45 % ciascuno e i membri privati il 10 %;
  • per la parte del programma non riconducibile all’iniziativa, i diritti di voto sono ripartiti tra Commissione, Stati partecipanti e membri privati.

Il regolamento stabilisce anche che, se non si raggiunge una decisione su una delle due parti del programma, può essere adottata solo la parte approvata.

Finanziamento UE e ripartizione delle risorse

Il contributo finanziario massimo dell’Unione all’impresa comune "Chip" è fissato in 4 175 000 000 EUR, comprensivi degli stanziamenti SEE, di cui fino a 62 287 000 EUR per costi amministrativi. La ripartizione è la seguente:

  • fino a 2 725 000 000 EUR da Orizzonte Europa;
  • fino a 1 450 000 000 EUR dal programma Europa digitale.

Il regolamento precisa che il contributo di Orizzonte Europa finanzia le azioni indirette e le attività di ricerca e innovazione, mentre il contributo del programma Europa digitale finanzia le attività di sviluppo delle capacità. Quest’ultimo non può superare il 50 % dei costi totali di tali attività.

Accesso alle infrastrutture e partecipazione delle imprese

L’accesso alle capacità generate dal programma deve essere garantito in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato al contributo pubblico, a favore di un’ampia gamma di utilizzatori nell’Unione. Le grandi imprese accedono a condizioni di mercato o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole, mentre le PMI e gli istituti accademici possono beneficiare di accesso preferenziale o prezzi ridotti.

Gli inviti a presentare proposte sono aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e la selezione non può dipendere da una forma giuridica specifica. Sono inoltre previste regole speciali per i consorzi europei per l’infrastruttura dei chip (ECIC), che possono presentare domanda come soggetto unitario. Il regolamento contempla anche la possibilità che il comitato delle autorità pubbliche raccomandi misure correttive a un ECIC, ad esempio una modifica dello statuto, in caso di rifiuto ingiustificato di accogliere un nuovo membro.

Intensità di aiuto, PMI e soggetti non profit

Per le azioni indirette finanziate nell’ambito di Orizzonte Europa e per le attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale, l’impresa comune può applicare tassi di finanziamento diversi in funzione del tipo di partecipante e del tipo di azione. Il regolamento valorizza in modo espresso la partecipazione delle PMI, che per tutte le attività di ricerca e innovazione, incluse quelle connesse all’iniziativa, devono rappresentare almeno un terzo del numero totale dei partecipanti alle azioni indirette e ricevere almeno il 20 % del finanziamento pubblico.

Per le azioni di ricerca e innovazione fino al livello di maturità tecnologica 4 è previsto il finanziamento al 100 % dei costi ammissibili totali.

Regole transitorie e pubblicazione degli inviti

Gli inviti a presentare proposte nel quadro delle imprese comuni devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2027; in casi debitamente giustificati il termine può essere esteso al 31 dicembre 2028. Inoltre, il regolamento consente eccezionalmente agli Stati partecipanti di comunicare contributi finanziari versati dall’8 febbraio 2022, con ammissibilità dei costi correlati solo a condizioni rigorose e purché le attività siano ancora in corso al momento dell’assegnazione della sovvenzione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinomina dell’impresa comune e coordinamento con la normativa sui chip

In tutto il regolamento (UE) 2021/2085 la denominazione "impresa comune 'Tecnologie digitali fondamentali'" è sostituita con "impresa comune 'Chip'". Il nuovo assetto collega l’impresa comune all’obiettivo generale e agli obiettivi operativi da 1 a 4 del regolamento (UE) 2023/1781 e agli obiettivi generali del programma Europa digitale.

Ambito delle attività e struttura del programma di lavoro

Le attività finanziate confluiscono in un programma di lavoro unico, articolato in due parti specifiche: una prima parte per le attività di sviluppo delle capacità e per la ricerca e innovazione connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4; una seconda parte per le attività di ricerca e innovazione non contemplate dall’iniziativa. Prima della preparazione del programma, il comitato delle autorità pubbliche definisce le parti e le sottosezioni; il direttore esecutivo prepara poi il programma sulla base di tale schema e dell’agenda strategica di ricerca e innovazione.

Finanziamento complessivo e ripartizione tra i programmi UE

Il contributo finanziario massimo dell’Unione all’impresa comune "Chip" è pari a 4 175 000 000 EUR, compresi gli stanziamenti SEE, di cui fino a 62 287 000 EUR per costi amministrativi. La ripartizione prevede fino a 2 725 000 000 EUR da Orizzonte Europa e fino a 1 450 000 000 EUR dal programma Europa digitale. La quota Europa digitale finanzia le attività di sviluppo delle capacità; la quota Orizzonte Europa finanzia le azioni indirette e le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle connesse agli obiettivi operativi da 1 a 4.

Accesso alle infrastrutture e condizioni di utilizzo

L’accesso alle capacità generate dall’attuazione degli obiettivi operativi da 1 a 4 deve essere aperto a un’ampia gamma di utilizzatori nell’Unione, in modo trasparente e non discriminatorio, e proporzionato al contributo pubblico. Il programma di lavoro deve inoltre disciplinare l’accesso alle infrastrutture finanziate con fondi pubblici, come impianti pilota, impianti di prova e centri di competenza, garantendo apertura agli utilizzatori, condizioni di mercato per le grandi imprese e accesso preferenziale o prezzi ridotti per PMI e istituti accademici.

Partecipazione, inviti e limiti temporali

Gli inviti a presentare proposte nell’ambito delle imprese comuni devono essere pubblicati entro il 31 dicembre 2027, salvo casi debitamente giustificati, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028. Gli inviti nell’ambito dell’iniziativa "Chip per l’Europa" sono aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti; la selezione non può basarsi su una forma giuridica specifica. In presenza di un ECIC, la domanda è presentata dall’ECIC come tale.

Governance e ripartizione dei diritti di voto

Per l’adozione del programma di lavoro e la selezione delle proposte relative all’iniziativa, il comitato delle autorità pubbliche è composto unicamente da Commissione e Stati membri. Nella votazione della sottosezione sulle capacità, votano solo Commissione e Stati membri, con voto della Commissione al 50 %. Per la sottosezione ricerca e innovazione dell’iniziativa, Commissione e Stati membri hanno ciascuno il 45 % dei voti e i membri privati il 10 %. Per la parte non legata all’iniziativa, i voti sono condivisi tra Commissione, Stati partecipanti e membri privati.

Criteri di ammissibilità e finanziamento delle azioni

Per le azioni finanziate con Orizzonte Europa e per quelle finanziate con Europa digitale, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità relativi ai soggetti giuridici nazionali. Gli Stati partecipanti affidano all’impresa comune la valutazione delle proposte conformemente alle regole dei rispettivi programmi. Per le azioni di ricerca e innovazione fino al livello di maturità tecnologica 4, il finanziamento UE può coprire il 100 % dei costi ammissibili totali. L’impresa comune può applicare tassi di finanziamento differenziati in base al tipo di partecipante, in particolare PMI e soggetti senza scopo di lucro.

Regole specifiche per le attività finanziate dal programma Europa digitale

Alle attività finanziate nell’ambito del programma Europa digitale si applica, oltre all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/694, l’intero quadro del medesimo regolamento. Programma di lavoro e inviti a presentare proposte devono essere pubblicati sul sito web del programma Europa digitale. L’impresa comune effettua audit ex post della spesa secondo l’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/694.

Contributi dei membri privati e contributi retroattivi degli Stati partecipanti

In deroga alla disciplina generale, i membri privati versano al massimo 26 331 000 EUR per i costi amministrativi e la loro quota annua è pari al 30 % del totale dei costi amministrativi. È ammesso, in via eccezionale, che gli Stati partecipanti comunichino contributi versati dall’8 febbraio 2022; i costi connessi possono essere considerati ammissibili da tale data se ricorrono condizioni stringenti, tra cui conformità al regolamento, contributo all’obiettivo di potenziamento delle linee pilota, valutazione e selezione da parte dell’impresa comune, prosecuzione delle attività, esclusione dal calcolo dei diritti di voto e limite del 25 % del contributo totale dello Stato per tali attività.

Partecipazione limitata e ruolo degli ECIC

Per determinate azioni la partecipazione può essere limitata su richiesta della Commissione e previa approvazione del comitato delle autorità pubbliche, secondo le regole di Orizzonte Europa o del programma Europa digitale. Le azioni dell’iniziativa possono essere svolte anche tramite ECIC istituiti conformemente al regolamento (UE) 2023/1781; il regolamento chiarisce che, se un ECIC presenta una domanda, il richiedente è l’ECIC stesso e non i singoli membri.

Come è indicizzato

Materiericerca e innovazionesemiconduttoriindustria digitalefinanziamenti uegovernance di imprese comuni

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