Regolamento (UE) 2023/1572
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione del 25 luglio 2023 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi da quelli destinati all’impianto, originari di alcune regioni del Libano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento concede una deroga mirata e temporanea al divieto generale di introduzione nell’Unione di tuberi di patata non destinati alla semina provenienti da specifiche aree del Libano. La deroga è giustificata dalla disponibilità di informazioni fitosanitarie sulle zone di produzione e dalla necessità di consentire l’accesso al mercato UE purché siano garantite condizioni stringenti di prevenzione del rischio da Clavibacter sepedonicus. Il sistema è costruito su certificazione, lotti omogenei, controlli ai posti di frontiera, etichettatura obbligatoria e obblighi di smaltimento dei rifiuti.
Deroga temporanea al divieto di introduzione nell’Unione di tuberi di patata non destinati all’impianto originari di alcune regioni del Libano, subordinata a condizioni fitosanitarie, di controllo e di etichettatura.
Ambito di applicazione
Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. diversi da quelli destinati all’impianto, originari delle regioni libanesi di Akkar e Bekaa, qualificati come "piante specificate". La deroga opera solo se sono rispettate le prescrizioni del regolamento e dell’allegato, inclusi certificazione fitosanitaria, controlli ai posti di controllo frontalieri, etichettatura, gestione dei rifiuti e condizioni di produzione in zone indenni da Clavibacter sepedonicus. Il regolamento è temporaneo e si applica fino al 31 agosto 2026; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Deroga all’introduzione nell’Unione di tuberi di patata originari di alcune regioni del Libano
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione introduce una deroga temporanea al divieto previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per l’importazione nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. non destinati all’impianto provenienti dalle regioni libanesi di Akkar e Bekaa. La misura risponde alla richiesta libanese di proroga della deroga già accordata in precedenza e si fonda sulla valutazione che, per tali zone, siano disponibili elementi fitosanitari sufficienti a consentire un’apertura condizionata del mercato, pur in presenza di un rischio da controllare in modo rigoroso.
Quadro normativo e finalità fitosanitaria
Il regolamento si colloca nel sistema del regolamento (UE) 2016/2031 sulla sanità delle piante e del regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. I considerando evidenziano che il divieto generale di introduzione dei tuberi di patata è previsto dall’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, salvo eccezioni legate a specifici paesi terzi o aree indenni da Clavibacter sepedonicus o equivalenti per livello di protezione. La Commissione richiama inoltre le informazioni fornite dal Libano circa l’assenza dell’organismo nocivo nelle regioni interessate per i periodi vegetativi 2020, 2021 e 2022, e sottolinea la necessità di mantenere la misura a carattere temporaneo, anche per via delle difficoltà del Libano nel completare una valutazione fitosanitaria piena a causa della pandemia di COVID-19 e dei conflitti interni.
Definizioni e ambito oggettivo
Ai fini del regolamento:
- le "piante specificate" sono i tuberi di Solanum tuberosum L. diversi da quelli destinati all’impianto, originari delle regioni di Akkar o Bekaa;
- l’"organismo nocivo specificato" è Clavibacter sepedonicus;
- le "zone indenni da organismi nocivi" sono le aree delle regioni di Akkar o Bekaa dichiarate ufficialmente indenni e comunicate annualmente alla Commissione.
L’oggetto materiale è quindi circoscritto a una specifica categoria di patate da consumo o da uso non seminale, e la deroga opera soltanto per prodotti provenienti da zone fitosanitarie controllate.
Deroga e condizioni di accesso al mercato UE
L’articolo 2 autorizza l’introduzione nel territorio dell’Unione in deroga al divieto generale, ma solo a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni degli articoli 3-7 e dell’allegato. Il meccanismo non abroga il divieto generale, bensì lo sospende limitatamente ai prodotti e alle condizioni tassativamente indicate. La costruzione normativa è quindi fortemente condizionata: la deroga è ammessa solo se il rischio fitosanitario resta sotto controllo lungo tutta la catena, dalla produzione in Libano fino allo smaltimento dei residui nell’Unione.
Certificazione fitosanitaria e requisiti dei lotti
L’articolo 3 richiede che le piante specificate siano accompagnate da un certificato fitosanitario con una dichiarazione supplementare contenente:
- la formula di conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572;
- il numero o i numeri corrispondenti a ciascun lotto esportato;
- il nome della zona indenne di origine;
- il nome e il numero di registrazione del/dei produttore/i registrato/i.
L’articolo 4 stabilisce ulteriori requisiti sostanziali per l’introduzione:
- ogni lotto deve essere formato da piante prodotte da un unico produttore e raccolte in un’unica zona indenne;
- il lotto non può contenere più dell’1% in peso netto di terra e substrato colturale;
- le partite devono essere trasportate in sacchi, pacchi o altri contenitori etichettati conformemente all’articolo 6.
Controlli alle frontiere, campionamento e prove
L’articolo 5 disciplina i controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri o ad altri punti di controllo. Le piante sono soggette a controlli di identità e controlli fisici, con ispezioni visive, campionamento e prove finalizzati a individuare Clavibacter sepedonicus. Il campione deve comprendere almeno 200 tuberi; se il lotto supera 25 tonnellate, va prelevato un campione per ciascuna tranche di 25 tonnellate e uno per la parte residua.
Durante le ispezioni e fino alla disponibilità dei risultati:
- tutti i lotti della partita interessata restano sotto controllo ufficiale;
- non possono essere spostati né utilizzati;
- anche le altre partite contenenti un lotto originario della stessa zona indenne e sotto il controllo dell’autorità competente restano vincolate dalle medesime limitazioni.
Se le prove confermano la presenza dell’organismo nocivo specificato:
- il lotto interessato non è introdotto nel territorio dell’Unione;
- eventuali campioni e materiali residui devono essere conservati in modo adeguato;
- tutti i lotti residui della stessa zona sono sottoposti a ulteriori campionamenti e prove secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194.
Etichettatura e tracciabilità
L’articolo 6 impone che le piante specificate siano introdotte nell’Unione solo se accompagnate da un’etichetta, redatta in una delle lingue ufficiali dell’Unione, recante:
- "Origine: Libano";
- nome della zona indenne da organismi nocivi;
- numero di identificazione del produttore;
- numero del lotto;
- dicitura "non destinato all’impianto".
L’etichetta deve essere rilasciata dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante o da un operatore professionale sotto il suo controllo ufficiale. La funzione è duplice: impedire un uso improprio come materiale da impianto e garantire identificazione e tracciabilità lungo la filiera.
Gestione dei rifiuti nell’Unione
L’articolo 7 prevede che i rifiuti derivanti dall’imballaggio o dalla trasformazione delle piante specificate nel territorio dell’Unione siano smaltiti dagli operatori in modo tale da evitare l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo specificato. La disposizione estende quindi la tutela fitosanitaria anche alla fase post-importazione e post-lavorazione.
Prescrizioni dell’allegato per la produzione in Libano
L’allegato dettaglia le condizioni che devono essere soddisfatte in Libano prima dell’esportazione. In particolare, richiede che:
- le piante siano prodotte in zone indenni da organismi nocivi;
- tali zone siano sottoposte a controlli annuali sistematici e rappresentativi effettuati dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante durante la produzione e nei tre anni precedenti;
- i controlli comprendano ispezioni visive nei siti di produzione, esame visivo dei tuberi raccolti e prove di laboratorio su piante sintomatiche e asintomatiche conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194;
- i controlli non abbiano evidenziato la presenza dell’organismo nocivo specificato né altri elementi indicativi della perdita dello status di zona indenne;
- i risultati dell’anno civile precedente siano trasmessi alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno.
Inoltre, l’allegato impone che:
- i produttori siano registrati presso l’organizzazione libanese per la protezione delle piante;
- le piante siano coltivate a partire da piante da impianto certificate nell’Unione e importate dall’Unione in Libano, oppure certificate indenni da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione;
- nei tre anni precedenti non siano state coltivate altre piante specificate nei siti di produzione, salvo quelle conformi al punto precedente;
- la manipolazione avvenga con macchinari dedicati o opportunamente puliti e disinfettati;
- lo stoccaggio avvenga in strutture dedicate o opportunamente pulite e disinfettate;
- poco prima dell’esportazione e immediatamente prima dell’imballaggio, i tuberi siano sottoposti a prove e risultino indenni da Clavibacter sepedonicus;
- il materiale da imballaggio sia nuovo oppure pulito e disinfettato.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 agosto 2026. Trattandosi di regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni operative
Sono definite le "piante specificate" come tuberi di Solanum tuberosum L. diversi da quelli destinati all’impianto, originari di Akkar o Bekaa; l’"organismo nocivo specificato" è Clavibacter sepedonicus; le "zone indenni da organismi nocivi" sono quelle dichiarate ufficialmente indenni dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante e comunicate annualmente alla Commissione.
Deroga al divieto di introduzione
In deroga all’allegato VI, punto 17, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione delle piante specificate è autorizzata solo se rispettate le prescrizioni degli articoli 3-7 e dell’allegato.
Certificato fitosanitario
Le partite devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario che riporti nella dichiarazione supplementare: riferimento al regolamento (UE) 2023/1572, numeri dei lotti esportati, nome della zona indenne di origine e nome e numero di registrazione del/dei produttore/i registrati indicati nell’allegato.
Condizioni per l’introduzione
Ogni lotto deve provenire da un unico produttore e da un’unica zona indenne, essere presentato in lotti per l’introduzione, contenere non più dell’1% in peso netto di terra e substrato colturale, e viaggiare in sacchi, pacchi o contenitori etichettati ai sensi dell’articolo 6.
Controlli, campionamento e prove all’ingresso
Ai posti di controllo frontalieri o ad altri punti di controllo si effettuano controlli di identità e fisici. Le ispezioni visive, il campionamento e le prove riguardano tuberi sintomatici e asintomatici secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1194; il campione è di almeno 200 tuberi e, se il lotto supera 25 tonnellate, si preleva un campione per ogni 25 tonnellate e uno per la parte residua. Durante i controlli e fino ai risultati, i lotti interessati restano sotto controllo ufficiale e non possono essere spostati né utilizzati; se l’organismo nocivo è confermato, il lotto non entra nell’Unione e i lotti residui della stessa zona sono sottoposti a ulteriori campionamenti e prove.
Etichettatura obbligatoria
L’introduzione è consentita solo con etichetta in una lingua ufficiale dell’Unione recante: "Origine: Libano", nome della zona indenne, numero identificativo del produttore, numero del lotto e dicitura "non destinato all’impianto". L’etichetta è rilasciata dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante o da un operatore professionale sotto il suo controllo ufficiale.
Smaltimento dei rifiuti
I rifiuti derivanti dall’imballaggio o dalla trasformazione nell’Unione devono essere smaltiti in modo da impedire l’insediamento e la diffusione dell’organismo nocivo specificato.
Durata e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 31 agosto 2026.
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