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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1535

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1535 della Commissione del 24 luglio 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides e Acer pseudoplatanus originarie del Regno Unito

Normativa europea32023R1535

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna due atti di esecuzione previsti dal quadro fitosanitario dell’Unione per consentire l’importazione di alcune piante da impianto del genere Acer originarie del Regno Unito, a condizione che siano rispettate prescrizioni specifiche. La modifica deriva da una valutazione scientifica dell’EFSA, che ha ritenuto il rischio fitosanitario accettabile se accompagnato da adeguate misure di mitigazione. Le piante interessate cessano così di essere trattate come piante ad alto rischio e vengono inserite nell’elenco delle merci soggette a misure fitosanitarie dettagliate. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica gli elenchi e le misure fitosanitarie applicabili ad alcune piante da impianto del genere Acer originarie del Regno Unito, escludendole dall’elenco delle piante ad alto rischio e assoggettandole a specifiche prescrizioni d’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle piante da impianto appartenenti alle specie Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides e Acer pseudoplatanus originarie del Regno Unito, con limiti di età e diametro del fusto espressamente indicati. Incide sugli operatori che esportano tali piante verso l’Unione, sulle autorità competenti che rilasciano e controllano i certificati fitosanitari e, più in generale, sull’introduzione nel territorio dell’Unione delle merci disciplinate. Non riguarda l’Irlanda del Nord, ai sensi del richiamo al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord contenuto nel regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1535: piante da impianto di Acer originarie del Regno Unito

Il regolamento interviene nel quadro delle misure fitosanitarie dell’Unione per aggiornare il trattamento di alcune piante da impianto del genere Acer provenienti dal Regno Unito. La Commissione fonda l’intervento sui pareri scientifici dell’EFSA del 24 maggio 2023 e conclude che il rischio di introduzione nel territorio dell’Unione può essere considerato accettabile purché siano rispettate specifiche prescrizioni di controllo e certificazione.

Contesto normativo e finalità

L’atto modifica due regolamenti di esecuzione già esistenti: il regolamento (UE) 2018/2019, che contiene l’elenco provvisorio delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, e il regolamento (UE) 2020/1213, che stabilisce misure fitosanitarie per le merci rimosse da tale elenco ma non ancora integralmente valutate. Il regolamento applica l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 e mira a tradurre in prescrizioni operative l’esito della valutazione del rischio.

Ambito oggettivo e soggettivo

Le misure riguardano quattro tipologie di piante da impianto originarie del Regno Unito: Acer campestre, Acer palmatum, Acer platanoides e Acer pseudoplatanus, entro limiti massimi di età e diametro alla base del fusto espressamente indicati. Il regolamento precisa inoltre, in relazione al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, che i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord ai fini del presente atto.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

Con la modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2018/2019, le piante in questione cessano di essere trattate come piante ad alto rischio. Restano nell’elenco generale del genere Acer solo le diverse categorie già espressamente indicate, mentre le specie originarie del Regno Unito vengono sottratte a tale regime sulla base della valutazione favorevole del rischio.

Prescrizioni fitosanitarie per l’importazione

Le medesime piante vengono però inserite nel regolamento (UE) 2020/1213, il che significa che l’importazione nell’Unione è consentita solo se accompagnata da misure specifiche. La nuova voce dell’allegato richiama i codici NC ex 0602 90 41, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48 e impone una dichiarazione ufficiale attestante l’assenza di Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica, nonché l’adozione di misure preventive nei siti di produzione e controlli pre-esportazione.

Controlli, campionamento e certificazione

Le piante devono provenire da siti di produzione risultati indenni durante ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo. Devono inoltre essere adottate procedure di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine per evitare la diffusione di Coniella castaneicola. Prima dell’esportazione, le partite devono essere sottoposte a ispezione ufficiale per Eulecanium excrescens e Takahashia japonica con un campione sufficiente a rilevare almeno un’infestazione dell’1 % con affidabilità del 99 %, e a ispezione ufficiale per Coniella castaneicola, comprensiva di campionamento casuale e prove sulle piante. Nei certificati fitosanitari deve comparire la dichiarazione di conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione dei siti di produzione registrati.

Organismi nocivi richiamati e valutazioni ulteriori

Il testo distingue tra organismi nocivi già presenti negli elenchi del regolamento (UE) 2019/2072 e altri che non vi figurano ancora. Per Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica è richiesta un’ulteriore valutazione completa del rischio per verificare l’eventuale futura inclusione negli elenchi dell’Unione. Per Meloidogyne mali, invece, la Commissione esclude la necessità di prescrizioni di importazione, ritenendo che non debba essere disciplinato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione né come organismo regolamentato non da quarantena, anche in considerazione della sua presenza di lunga data in alcuni Stati membri con impatto modesto.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Da quel momento, le modifiche agli allegati dei regolamenti (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 producono i loro effetti nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. La finalità è aggiornare la disciplina relativa a specifiche piante da impianto del genere Acer provenienti dal Regno Unito, alla luce di una valutazione del rischio fitosanitario che consente di abbassare il rischio a un livello accettabile mediante misure di importazione.

Esclusione dall’elenco delle piante ad alto rischio

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato per rimuovere, dall’ambito delle piante ad alto rischio, le seguenti piante da impianto originarie del Regno Unito: Acer campestre fino a 15 anni e diametro massimo di 88 mm; Acer palmatum fino a 7 anni e diametro massimo di 40 mm; Acer platanoides fino a 7 anni e diametro massimo di 40 mm; Acer pseudoplatanus fino a 7 anni e diametro massimo di 88 mm.

Introduzione di misure fitosanitarie per l’importazione

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è integrato con una nuova voce che assoggetta le stesse piante a prescrizioni fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione, con codice NC ex 0602 90 41, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48 e origine Regno Unito.

Prescrizioni operative e dichiarazioni ufficiali

Per l’importazione è richiesta una dichiarazione ufficiale attestante che le piante sono indenni da Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica; che il sito di produzione è risultato indenne da tali organismi in ispezioni ufficiali svolte in periodi opportuni dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; che esiste un sistema di pulizia e disinfezione di attrezzi e macchine per evitare la diffusione di Coniella castaneicola; e che, immediatamente prima dell’esportazione, le partite sono state ispezionate per Eulecanium excrescens, Takahashia japonica e Coniella castaneicola con campionamento adeguato e prove sulle piante.

Contenuto dei certificati fitosanitari

Sui certificati fitosanitari deve figurare nella rubrica "Dichiarazione supplementare" la frase: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione" e l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.

Valutazione dei rischi e organismi nocivi considerati

Il testo richiama i pareri scientifici dell’EFSA del 24 maggio 2023 e individua come organismi nocivi pertinenti Bemisia tabaci, Coniella castaneicola, Cryphonectria parasitica, Entoleuca mammata, Eulecanium excrescens, Meloidogyne fallax, Meloidogyne mali, Phytophthora ramorum, Scirtothrips dorsalis e Takahashia japonica. Per Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica sono richieste le misure d’importazione; per Meloidogyne mali non sono previste prescrizioni di importazione, poiché non è considerato da regolamentare come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione.

Rinvii al regolamento (UE) 2019/2072

Il regolamento precisa che alcuni organismi nocivi richiamati figurano già nell’elenco del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione o per zone protette. Per Coniella castaneicola, Eulecanium excrescens e Takahashia japonica viene invece evidenziata la necessità di una completa valutazione del rischio per stabilire l’eventuale inserimento negli elenchi del medesimo regolamento quadro.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità delle piantemisure fitosanitarieimportazionicommercio internazionalecontrolli ufficiali

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