Regolamento (UE) 2023/2450
Regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del 25 luglio 2023, che integra la direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un elenco di servizi essenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2022/2557 predisponendo un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori considerati strategici per il funzionamento della società e dell’economia. L’elenco è pensato come strumento operativo per le autorità nazionali chiamate a svolgere le valutazioni del rischio e a individuare i soggetti critici. La selezione è volutamente generale e deve essere letta in coerenza con la nozione di servizio essenziale e con le esclusioni previste dalla direttiva madre. Il testo individua in modo puntuale i principali servizi nei settori energia, trasporti, finanza, salute, acqua, infrastrutture digitali, pubblica amministrazione, spazio e filiera alimentare.
Elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori rilevanti ai fini della direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica, nell’ambito della direttiva (UE) 2022/2557, ai servizi essenziali forniti nei settori e sottosettori elencati nell’allegato di tale direttiva. Serve come base per le autorità competenti nella valutazione del rischio e nell’individuazione dei soggetti critici, ma solo con riferimento ai servizi prestati da soggetti che rientrano nelle categorie previste dalla direttiva. Restano esclusi, in base alla direttiva richiamata, gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, inclusi indagine, accertamento e perseguimento di reati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Elenco non esaustivo di servizi essenziali ai fini della direttiva (UE) 2022/2557
Il regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione integra la direttiva (UE) 2022/2557 sulla resilienza dei soggetti critici, introducendo un elenco non esaustivo di servizi essenziali nei settori e sottosettori indicati dalla direttiva. La finalità è operativa: fornire alle autorità competenti un riferimento comune per la valutazione del rischio e per l’individuazione dei soggetti critici, tenendo conto delle differenze tra Stati membri e delle caratteristiche dei servizi rilevanti per la continuità delle funzioni vitali della società e dell’economia.
Contesto normativo e criteri interpretativi
I considerando chiariscono che l’elenco deve essere letto in modo coordinato con la direttiva (UE) 2022/2557, in particolare con la definizione di "servizi essenziali" come servizi fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, delle attività economiche, della salute e della sicurezza pubblica o dell’ambiente. Il regolamento ha natura generica e non esaustiva, proprio per adattarsi alle specificità nazionali, quali dimensione territoriale, densità di popolazione e ubicazione geografica. Tuttavia, esso riguarda solo i servizi forniti da soggetti che rientrano nelle categorie previste dalla direttiva e non altera l’ambito soggettivo stabilito dall’atto di base.
Ambito di applicazione e limiti
Il regolamento si applica ai servizi essenziali ricompresi nei settori dell’allegato della direttiva 2022/2557. La sua funzione è individuare, in via esemplificativa, le attività economiche considerate essenziali ai fini della disciplina sulla resilienza dei soggetti critici. Restano fermi i limiti posti dalla direttiva, inclusa l’esclusione degli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell’attività di contrasto, compresi indagine, accertamento e perseguimento di reati.
Settore energia
Nel settore energia, il regolamento comprende i principali servizi dei sottosettori elettricità, teleriscaldamento e teleraffrescamento, petrolio, gas e idrogeno. In particolare, sono ricomprese la fornitura di energia elettrica, la gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione e trasmissione, la produzione di energia elettrica, la gestione del mercato elettrico designato, la gestione della domanda, l’aggregazione e lo stoccaggio dell’energia elettrica. Sono inoltre inclusi la fornitura di teleriscaldamento o teleraffrescamento, le attività di oleodotti, produzione, raffinazione, deposito e gestione delle scorte petrolifere, nonché la fornitura, distribuzione, trasporto, stoccaggio, gestione del GNL, produzione, acquisto e trattamento del gas naturale. Per l’idrogeno, sono considerate essenziali la produzione, lo stoccaggio e il trasporto.
Settore trasporti
Nel settore trasporti, l’elenco copre trasporto aereo, ferroviario, per vie d’acqua, su strada e trasporto pubblico di passeggeri. Sono ricompresi i servizi di trasporto aereo commerciali per passeggeri e merci, l’esercizio e la gestione di aeroporti e infrastrutture aeroportuali, nonché i servizi di controllo del traffico aereo. Per il ferroviario sono inclusi il trasporto di passeggeri e merci, la gestione dell’infrastruttura ferroviaria, degli impianti di servizio e delle funzioni di traffico, controllo-comando e segnalamento. Per le vie d’acqua, il regolamento comprende i servizi di trasporto interno, marittimo e costiero, la gestione di porti e impianti portuali, le attività operative interne ai porti e i servizi di assistenza al traffico marittimo. Per il trasporto su strada sono rilevanti il controllo e la gestione del traffico e i servizi connessi ai sistemi di trasporto intelligenti; nel trasporto pubblico sono inclusi i servizi di trasporto passeggeri su ferrovia e altri modi su rotaia e strada.
Settori finanziari e salute
Per il settore bancario sono indicati la raccolta di depositi e la concessione di prestiti da parte degli enti creditizi. Per le infrastrutture dei mercati finanziari, il regolamento ricomprende la gestione di sedi di negoziazione e dei sistemi di compensazione, con riferimento alle controparti centrali.
Nel settore salute, sono considerate essenziali la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, le analisi di laboratorio di riferimento dell’Unione europea, la ricerca e sviluppo di medicinali, la produzione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici di base, la produzione di dispositivi medici critici durante un’emergenza di sanità pubblica e la distribuzione di medicinali da parte dei titolari di autorizzazione alla distribuzione.
Acqua potabile, acque reflue e infrastrutture digitali
Per l’acqua potabile, rientrano la fornitura e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, con esclusione della distribuzione quando essa sia solo una parte non essenziale dell’attività generale di distributori di altri prodotti di base e beni. Per le acque reflue, sono incluse raccolta, trattamento e smaltimento, con esclusione dei casi in cui tali attività siano non essenziali nell’ambito di imprese che trattano reflui urbani, domestici o industriali.
Nel settore delle infrastrutture digitali, l’elenco comprende i servizi di punti di interscambio Internet, i servizi DNS, la gestione dei registri TLD, i servizi di cloud computing, i data center, le reti di distribuzione dei contenuti, i servizi fiduciari, i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e le reti pubbliche di comunicazione elettronica. È espressamente escluso, per i servizi DNS, quanto relativo ai server dei nomi radice.
Enti della pubblica amministrazione, spazio e filiera alimentare
Per gli enti della pubblica amministrazione, il regolamento limita la nozione di servizi essenziali ai servizi forniti dalle amministrazioni centrali, come definite dagli Stati membri conformemente al diritto nazionale, nel quadro dell’articolo 2, punto 10, della direttiva.
Nel settore spazio è incluso l’esercizio di infrastrutture terrestri, pubbliche o private, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, con esclusione dei fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
Infine, nel comparto alimentare, il regolamento considera essenziali la produzione e trasformazione industriale su larga scala di prodotti alimentari, i servizi della filiera alimentare, compresi stoccaggio e logistica, e la distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari, precisando che la disciplina riguarda imprese impegnate esclusivamente in tali attività.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del regolamento
L’articolo 1 stabilisce, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2557, un elenco non esaustivo di servizi essenziali definiti all’articolo 2, punto 5, della direttiva, riferiti ai settori e sottosettori indicati nell’allegato della medesima direttiva.
Elenco dei servizi essenziali per settore
L’articolo 2 elenca i servizi essenziali, tra cui quelli nei settori energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, enti della pubblica amministrazione, spazio e produzione/trasformazione/distribuzione di alimenti. L’elenco comprende attività come fornitura e gestione di energia e gas, trasporto aereo/ferroviario/marittimo/stradale, raccolta depositi e prestiti, gestione di sedi di negoziazione e controparti centrali, prestazione di assistenza sanitaria e produzione/distribuzione di medicinali, servizi idrici e fognari, cloud computing, DNS, data center, servizi fiduciari e comunicazioni elettroniche, nonché alcune attività della filiera alimentare industriale e della logistica all’ingrosso.
Carattere non esaustivo e lettura coordinata con la direttiva
Il regolamento precisa, nei considerando e nell’articolo 2, che l’elenco è non esaustivo e deve essere interpretato alla luce della direttiva (UE) 2022/2557. I servizi indicati sono considerati essenziali solo se effettivamente rientrano nella definizione di servizio essenziale della direttiva e se sono forniti da soggetti appartenenti alle categorie pertinenti.
Esclusioni rilevanti
Resta ferma l’esclusione prevista dalla direttiva per gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa e dell’attività di contrasto, compresi l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati. Il regolamento richiama inoltre specifiche esclusioni settoriali interne alla lista, ad esempio per taluni servizi accessori non essenziali o per i servizi relativi ai server dei nomi radice nel settore DNS.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 25 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1536
- Regolamento · 25 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1537
- Regolamento · 25 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1538
- Regolamento · 25 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1572
- Regolamento · 25 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1782
- Regolamento · 24 lug 2023Regolamento (UE) 2023/1535
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →