Cassazione Civile, Ordinanza n. 24711/2022 del 11/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Una cliente era stata convenuta da un'avvocata con richiesta di accertamento del credito professionale per prestazioni rese. Il Tribunale di Venezia, accogliendo l'eccezione della convenuta professionista, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, applicando il foro del luogo di adempimento ex art. 1182, comma 3, c.c. La cliente ha proposto regolamento di competenza sostenendo che la controversia rientrasse nel foro del consumatore, inderogabile e prevalente, poiché il contratto professionale era stato concluso per ragioni personali attinenti alla vita privata e non all'attività professionale della cliente. La resistente ha depositato scrittura difensiva ex art. 47, comma 5, c.p.c.; il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del regolamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla violazione del foro del consumatore. Ha affermato che, trattandosi di contratto professionale stipulato per esigenze personali della cliente, questa assume la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del consumo. Di conseguenza, la causa era stata correttamente introdotta davanti al Tribunale di Venezia, foro del consumatore, che prevale come competenza territoriale esclusiva su ogni altro foro speciale, compreso quello invocato per il pagamento delle competenze professionali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con declaratoria della competenza del Tribunale di Venezia e rimessione delle parti davanti a quel giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1182, comma 3, c.c.
Il foro del luogo di adempimento era stato invocato dal giudice di merito per dichiarare l'incompetenza territoriale, ma è stato ritenuto recessivo rispetto al foro del consumatore.
art. 3, d.lgs. n. 206/2005
La cliente che stipula un contratto professionale per ragioni personali, attinenti alla vita privata, assume la qualità di consumatore.
art. 33, comma 2, lettera u), d.lgs. n. 206/2005
Il foro del consumatore ha natura esclusiva e prevale su ogni altro foro speciale.
art. 637, comma 3, c.p.c.
Foro speciale richiamato in materia di ingiunzione per compensi professionali, ma subordinato al foro del consumatore.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2011
Foro speciale richiamato in materia di compensi professionali, ma subordinato al foro del consumatore.
art. 47, comma 5, c.p.c.
Norma richiamata per la difesa della parte resistente nel procedimento di regolamento di competenza.
Massime di principio
- Quando il contratto tra professionista e cliente è stipulato per finalità estranee all'attività professionale o imprenditoriale della persona, il cliente va qualificato come consumatore.
- Il foro del consumatore è inderogabile ed esclusivo: prevale su altri fori speciali eventualmente astrattamente applicabili, inclusi quelli relativi al pagamento dei compensi professionali.
- In presenza di conflitto tra foro speciale del professionista e foro del consumatore, la competenza territoriale va determinata a favore del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, secondo la disciplina di protezione del Codice del consumo.
- La qualificazione della causa come controversia consumeristica rileva anche sul piano processuale e impedisce la prevalenza di fori speciali diversi fondati sulla pretesa del professionista al pagamento del compenso.
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