Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10306/2022 del 23/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato, in ragione dell'emergenza Covid-19 e della impossibilità di svolgere i colloqui in presenza, lo svolgimento dei colloqui ex art. 41-bis tramite video-collegamento. Hanno dedotto che non esiste un diritto normativamente riconosciuto per i detenuti 41-bis ai colloqui in video, che le circolari e i decreti emergenziali non estendono tale facoltà ai sottoposti al 41-bis, che la decisione eccede i poteri della magistratura sostituendosi all'Amministrazione penitenziaria e che i videocolloqui comportano rischi di sicurezza e intercettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza favorevole a Rumbo. Ha ritenuto che i colloqui con i familiari siano un diritto radicato nell'ordinamento e nella Costituzione e che i detenuti sottoposti al regime differenziato 41-bis lo conservino, seppure con modalità e limiti maggiormente cautelativi. Ha stabilito che i video-colloqui possono essere autorizzati per i detenuti 41-bis quando sussista l'impossibilità o una gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza (ad es. emergenza pandemica), purché siano adottate modalità esecutive che assicurino le cautele del regime (uso di apparecchiature carcerarie o istituzionali controllabili a distanza, rete intranet del Ministero, videoregistrazione e ascolto, possibilità di interrompere la comunicazione, controllo del personale). Ha inoltre escluso che la semplice proposta di svolgere il collegamento presso un presidio dei Carabinieri costituisca un ordine cogente da parte del giudice, trattandosi di indicazione esemplificativa e non di lesione della competenza attuativa dell'Amministrazione penitenziaria. I rischi informatici evocati sono stati considerati generici e non idonei a impedire in via assoluta l'uso di video-colloqui ove siano previste adeguate misure di sicurezza.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) - art. 35-bis

    Norma richiamata quale base procedurale per i reclami al Magistrato di sorveglianza; utilizzata per inquadrare il procedimento di reclamo avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria

  • Ordinamento penitenziario - art. 41-bis

    art. 41-bis, comma 1-quater, lett. b) e comma 2-quater

    La Corte afferma che i detenuti sottoposti al regime 41-bis mantengono il diritto ai colloqui con familiari, ma con limiti e cautele (numero, locali attrezzati, controllo audio, registrazione); inoltre il colloquio telefonico sostitutivo e la sua disciplina sono rilevanti per valutare l'ammissibilità del video-colloquio

  • Ordinamento penitenziario - artt. 28, 18, 1, 15

    art. 28; art. 18, comma 3; art. 1, comma 6; art. 15

    Richiamati per ribadire la rilevanza costituzionale e trattamentale del diritto ai colloqui e alla cura delle relazioni familiari nel percorso rieducativo

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    art. 61, comma 1, lett. a; art. 73, comma 3; art. 37, comma 4

    Richiamato per sottolineare disposizioni regolamentari sui colloqui e sulla possibilità di interrompere comunicazioni ritenute pericolose; supporta la realizzabilità di controlli e interruzioni dei colloqui

  • Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126

    Circolare richiamata come disciplina applicabile ai casi di colloquio telefonico e alla modalità esecutiva (localizzazione presso l'istituto più vicino, registrazione e controllo); il Tribunale l'ha applicata analogicamente al video-colloquio

  • Circolare D.A.P. 30 gennaio 2019

    n. 00312-16.0 del 30 gennaio 2019

    Circolare richiamata quale fonte amministrativa che aveva disciplinato in via organizzativa l'uso di strumenti audiovisivi per colloqui; rappresenta una delle fonti amministrative che l'Amministrazione poteva attivare per le cautele operative

  • Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29 (convertito) e Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

    d.l. 10 maggio 2020, n. 29; d.l. 19 maggio 2020, n. 34

    Norme emergenziali che hanno previsto la possibilità di svolgere i colloqui 'a distanza' durante la pandemia; la Corte interpreta tali disposizioni come compatibili anche con i detenuti 41-bis salvo che l'esclusione sia necessaria e funzionale alle esigenze di sicurezza del regime

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

    Proroga/disciplinazione di misure emergenziali; citato tra le fonti normative emergenziali rilevanti per la disciplina dei colloqui a distanza

  • Costituzione

    artt. 29, 30, 31; art. 97

    Gli articoli a tutela della famiglia (29,30,31) sono richiamati per sostenere il fondamento costituzionale del diritto ai colloqui; art. 97 invocato nella doglianza circa competenze amministrative ma non ritenuto violato dalla pronuncia giudiziale

  • Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

    Richiamata per affermare il rilievo convenzionale del diritto alla vita privata e familiare, indicando che le limitazioni devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza e ordine pubblico

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui con i familiari è riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime 41-bis, pur soggetto a modalità più restrittive funzionali a esigenze di sicurezza.
  • I video-colloqui possono essere autorizzati per detenuti 41-bis quando l'esecuzione in presenza è impossibile o gravemente difficoltosa (es. emergenza sanitaria), purché siano previste misure tecniche e organizzative che impediscano contatti illeciti con l'esterno.
  • La regolazione concreta delle modalità di colloquio rientra principalmente nella competenza dell'Amministrazione penitenziaria; tuttavia il giudice di sorveglianza può autorizzare deroghe straordinarie se necessarie a garantire diritti fondamentali.
  • Le cautele richieste comprendono uso di apparecchiature carcerarie o istituzionali controllabili, rete intranet dedicata, videoregistrazione e ascolto, presenza/controllo del personale e possibilità di interrompere la comunicazione; la presenza di tali misure rende accettabili i rischi informatici prospettati.
  • Le preoccupazioni generiche di rischio informatico o di intercettazione non sono di per sé sufficienti a vietare i video-colloqui; è necessario dimostrare concrete vulnerabilità non mitigate dalle misure adottate.
  • Qualsiasi limitazione al diritto di colloquio deve rispettare il principio di proporzionalità: essere prevista dalla legge, perseguitare un fine legittimo, essere idonea, necessaria e non comportare sacrifici eccessivi del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.