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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43557/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione che dispone la consegna alla Polonia in esecuzione di un mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una condanna per truffa (sentenza della District Court di Zakopane del 26/10/2015). Propone due doglianze: (1) mancata traduzione in lingua italiana del mandato d'arresto (violazione art. 6, comma 7, legge n. 69/2005), essendovi solo una segnalazione SIS in inglese; (2) illegittimità per assenza della motivazione della sentenza straniera e per il fatto che la condanna è stata pronunciata in absentia senza prova efficace della regolare notifica, con richiamo a un precedente rigetto della consegna da parte di autorità tedesche e alla possibile violazione del divieto di bis in idem.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha rilevato che la traduzione in lingua italiana del mandato d'arresto era stata trasmessa ed è presente nel fascicolo; risulta inoltre che la sentenza polacca era stata notificata all'imputato il 17/11/2015 con informazione sulla facoltà di chiedere un nuovo giudizio (quindi soddisfatte le condizioni dell'art. 6, comma 1-bis, lett. d), legge n. 69/2005). Alla convalida dell'arresto il ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza della sentenza. La precedente decisione negativa di consegna assunta in Germania non impedisce, di per sé, una successiva richiesta di consegna da parte di altro Stato quando si tratti di mandati distinti; il divieto di bis in idem internazionale opera solo se è intervenuta una decisione estera definitiva sulla medesima responsabilità per gli stessi fatti. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 7

    Il mandato d'arresto europeo deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana quando necessario; la Corte ha ritenuto sufficiente la presenza della traduzione italiana nel fascicolo trasmesso, escludendo che la mancanza di una copia nel fascicolo originario fosse determinante quando la traduzione è stata poi acquisita

  • legge n. 69 del 2005, art. 6, commi 1-bis e 2

    Permettono la verifica della regolarità delle sentenze straniere, anche se pronunciate in absentia: la consegna è ammessa se all'interessato è stata notificata la sentenza estera con l'informazione della possibilità di chiedere un nuovo giudizio garantendo il contraddittorio e i diritti di difesa; la Corte ha ritenuto soddisfatte queste condizioni sulla base della documentazione e delle dichiarazioni in udienza

  • legge n. 69 del 2005, art. 18-ter

    Norma di coordinamento sulle procedure di esecuzione dei mandati d'arresto; la Corte ha applicato le regole del diritto di estradizione e cooperazione giudiziaria previste dalla legge

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese e la misura da destinare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000 per manifesta inconsistenza delle doglianze

  • legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5

    Norma procedurale relativa agli adempimenti successivi alla decisione sulla consegna; la sentenza rinvia alla cancelleria per gli adempimenti di legge

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 10085 del 14/01/2021, Burca)

    Principio secondo cui il divieto di bis in idem internazionale opera solo se vi è una pronuncia giurisdizionale estera definitiva sulla responsabilità della stessa persona per lo stesso fatto; la Corte lo ha richiamato per escludere che un precedente diniego di consegna in altro Stato precluda automaticamente una nuova consegna

Massime di principio

  • La mancanza apparente della traduzione in italiano di documenti stranieri può essere sanata se la traduzione italiana è effettivamente acquisita e presente nel fascicolo; l'assenza di una copia iniziale non è necessariamente causa di annullamento se la prova della traduzione è documentata
  • Una condanna straniera pronunciata in absentia non impedisce la consegna se risulta che l'imputato è stato regolarmente informato e gli è stata offerta la possibilità di un nuovo giudizio che soddisfi i principi del contraddittorio e dei diritti della difesa (art. 6, comma 1-bis, legge n. 69/2005)
  • Il rigetto della consegna da parte di un altro Stato non esclude automaticamente una successiva consegna richiesta da uno Stato diverso: il divieto di bis in idem internazionale richiede una pronuncia definitiva estera sulla stessa responsabilità per gli stessi fatti
  • I ricorsi manifestamente infondati contro provvedimenti di consegna possono essere dichiarati inammissibili e comportano condanne alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso
  • Le dichiarazioni rese dall'interessato in udienza (ad es. ammissione di conoscenza della sentenza) hanno rilievo probatorio nel procedimento di verifica dei requisiti per la consegna

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